A partire dalla primavera 2024 l'Agenzia delle Entrate ha iniziato a notificare i nuovi schemi di avviso di accertamento. Vediamo insieme cosa sono e cosa è possibile fare...
Aggiornato al 30/9/2024
A partire dalla primavera 2024 l’Agenzia delle Entrate, prima di notificare ad un contribuente un avviso di accertamento (con il quale gli contesta maggiori imposte dovute nonché le correlate sanzioni ed interessi), è tenuta a notificargli previamente uno schema di atto al fine di rendere possibile l'instaurazione un contraddittorio effettivo circa la fondatezza della pretesa impostiva. In questo post vediamo insieme cosa può fare il contribuente se riceve uno schema di avviso di accertamento.
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INDICE
10. Conclusioni
1. Cosa è l'avviso di accertamento ?
L' avviso di accertamento è l'atto con il quale l'Agenzia delle Entrate è solita contestare al contribuente una maggiore imposta dovuta (IRPEF, IRES, IVA, IRAP, ecc...) con connessi interessi e sanzioni. Per esempio, con un avviso di accertamento l'Agenzia delle Entrate potrebbe contestare a Mario per l'anno d'imposta 2024 una maggiore IRPEF per € 10.000 irrogandogli contestualmente la sanzione di € 7.000 (pari al 70% dell'imposta accertata) oltre interessi.
2. Cosa è lo schema di avviso di accertamento ?
Come anticipato a partire dall'anno 2024 l'Agenzia delle Entrate, prima di notificare l'avviso di accertamento, è tenuta a notificare al contribuente uno schema di avviso di accertamento; questo al fine di sollecitare il contribuente, prima che la pretesa impostiva sia cristallizzata nel vero e proprio avviso di accertamento, ad instaurare un contraddittorio con l'Ufficio per dimostrare che in tutto o in parte la pretesa impostiva non è fondata.
3. Quali sono le conseguenze della mancata notifica dello schema di avviso di accertamento ?
L’avviso di accertamento, notificato senza essere preceduto dalla notifica dello schema di atto, è affetto da annullabilità; conseguentemente, il contribuente può impugnarlo (nel termine di 60 giorni dalla notifica) davanti alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado competente per ottenerne l’annullamento (art. 6 bis Legge 212/2000).
4. Quale è il contenuto dello schema di atto ?
Lo schema di avviso di accertamento contiene molto semplicemente: i) la riproduzione delle argomentazioni in fatto e in diritto di quello che sarà il successivo avviso di accertamento che l’Ufficio intende notificare al contribuente; ii) l’assegnazione al contribuente di un termine non inferiore a 60 giorni (dalla notifica dello schema) per presentare eventuali osservazioni ovvero, su richiesta, per estrarre copia degli atti del fascicolo dell’Ufficio (art. 6 bis Legge 212/2000); iii) l’invito rivolto al contribuente a presentare, in luogo delle osservazioni, entro il termine di 30 giorni (dalla notifica dello schema) un’istanza per la definizione dell’accertamento in adesione.
5. Cosa fare se si riceve uno schema di avviso di accertamento ?
Nel caso in cui l’Agenzia delle Entrate notifichi uno schema di avviso di accertamento il contribuente può scegliere tra quattro diverse opzioni; vediamole una ad una.
6. Prima opzione: presentare l'istanza per la definizione in adesione dell'accertamento
Il contribuente entro 30 giorni dalla notifica dello schema di atto trasmette all’Agenzia delle Entrate l’istanza per la definizione in adesione dell’accertamento; in questa ipotesi l'Ufficio, nei successivi 15 giorni, invita il contribuente a comparire per instaurare il contraddittorio; ne possono discendere le seguenti due situazioni alternative:
l’Ufficio e il contribuente si accordano per una riduzione delle maggiori imposte oggetto dello schema di atto (esito positivo dell'accertamento con adesione); in questo caso il contribuente oltre alla riduzione delle imposte ottiene anche il beneficio dell'applicazione delle sanzioni nella misura ridotta al 33%; facciamo un esempio: l'Ufficio con lo schema di avviso di accertamento contesta a Serena una maggiore IRPEF per € 10.000 e sanzioni per € 7.000 (le sanzioni di regola sono pari al 70% della maggiore imposta); Serena e l'Ufficio si accordano per la riduzione della maggiore imposta ad € 5.000 e conseguentemente le sanzioni che sarebbero pari ad € 3.500 (e cioè al 70% di € 5.000) sono ridotte al 33% e saranno quindi applicate nella più limitata misura di € 1.160.
l’Ufficio e il contribuente non si accordano per una riduzione delle maggiori imposte (esito negativo dell’accertamento con adesione); in questo caso l’Ufficio procede con la notifica del vero e proprio avviso di accertamento; nei confronti di questo atto il contribuente non potrà presentare nuovamente un’istanza di accertamento con adesione (art. 6, co. 2 quater, DLgs 218/1997) ma potrà soltanto impugnarlo davanti al Giudice competente per instaurare un contenzioso (circa la possibilità di trovare un accordo con l'Ufficio in sede di contenzioso si rinvia a quanto fra poco verrà detto).
7. Seconda opzione: presentazione delle osservazioni
Il contribuente entro 60 giorni dalla notifica dello schema di atto trasmette all’Agenzia delle Entrate le sue osservazioni per contestare in tutto o in parte le argomentazioni in fatto o in diritto contenute nello schema di accertamento (può anche, nel medesimo termine, chiedere di accedere agli atti del fascicolo dell'Ufficio ed estrarne copia). Ne possono conseguire tre situazioni alternative:
l’Agenzia delle Entrate accoglie integralmente le osservazioni del contribuente e quindi archivia il procedimento (e cioè non emette alcun avviso di accertamento); si tratta, purtroppo, di una eventualità che si verifica di rado nella prassi;
l’Ufficio e il contribuente decidono di comune accordo di attivare il procedimento di accertamento con adesione (art. 6, co. 2 ter, DLs 218/1997); nell’ambito di questo procedimento l’Ufficio e il contribuente possono trovare un accordo per la riduzione delle maggiori imposte con applicazione delle sanzioni nella misura ridotta del 33% (vale l'esempio fatto più sopra); se, invece, non trovano l’accordo l’Agenzia delle Entrate procederà a notificare il vero e proprio avviso di accertamento (in merito al quale valgono le considerazioni svolte qui sotto).
l’Ufficio in tutto o in parte non accoglie le osservazioni del contribuente e quindi gli notifica (trascorsi 60 giorni dalla notifica dello schema di avviso) l’avviso di accertamento vero e proprio nel quale deve dare conto delle osservazioni del contribuente e delle ragioni per cui ha ritenuto in tutto o in parte di non condividerle; avverso questo avviso di accertamento il contribuente può:
presentare, entro 15 giorni dalla notifica dell’avviso di accertamento, un’istanza per la definizione in adesione dell’accertamento; nel qual caso, entro 15 giorni dalla ricezione di tale istanza, l’Agenzia delle Entrate invita il contribuente a comparire per instaurare il contraddittorio; in seno a tale contraddittorio le parti possono trovare un eventuale accordo per la riduzione della maggiore imposte con applicazione delle sanzioni nella misura ridotta al 33% (vale l'esempio più sopra fatto); se le parti, invece, non trovano l’accordo il contribuente potrà comunque procedere ad impugnare l'avviso di accertamento instaurando così un contenzioso;
impugnare direttamente l’avviso di accertamento, entro 60 gg dalla data della sua notificazione, davanti alla Corte di Giustizia Tribuntaria di primo grado competente; a questo proposito, ricordo che, in pendenza del contenzioso, se vi è volontà di entrambe le parti, è possibile (tramite l'istituto della conciliazione giudiziale) perfezionare un accordo l’Agenzia delle Entrate per la riduzione della maggiore imposta accertata nel qual caso le sanzioni sono ridotte al 40%, al 50% e al 60% a seconda che l’accordo venga trovato in sede di primo o secondo grado di giudizio ovvero in cassazione.
8. Terza opzione: il contribuente resta inerte
Il contribuente non presenta né le osservazioni nè l'istanza di adesione e quindi resta sostanzialmente inerte rispetto alla notifica dello schema di avviso di accertamento; in questa eventualità (non consigliabile) l'Agenzia delle Entrate, decorsi 60 giorni dalla notifica dello schema di atto, notificherà l'avviso di accertamento che replicherà nella sostanza i contenuti dello schema di atto; avverso l'avviso di accertamento il contribuente, nei 60 giorni dalla sua notifica, potrà presentare istanza di accertamento con adesione per trovare un accordo con l'Ufficio oppure potrà impugnarlo direttamente davanti al giudice competente.
9. Quarta opzione: il ravvedimento operoso
Il contribuente una volta ricevuto lo schema di avviso e sin tanto che non gli sia notificato il successivo avviso di accertamento, e quindi anche dopo il termine di 60 giorni per la presentazione delle osservazioni ed a prescindere pure dall'eventuale presentazione delle stesse, può utilizzare lo strumento del ravvedimento operoso per regolarizzare quanto l'Agenzia delle Entrate gli ha contestato con lo schema di atto e, quindi, nella sostanza, versando le maggiori imposte contestate dall'Ufficio e beneficiando di una riduzione della sanzioni.
10. Conclusioni
La disciplina che regola lo schema di avviso di accertamento, purtroppo e come emerge dalla sintesi sopra esposta, non è molto lineare; in ogni caso, comprendere quale sia la soluzione migliore, tra le quattro sopra rappresentate, dipende da molteplici fattori che devono essere valutati in relazione alle singole fattispecie; in linea generale, e molto approssimata, è possibile comunque sostenere che la scelta migliore sia la seconda opzione (quella di cui al precedente punto 7.) e cioè quella di presentare le osservazioni in quanto è quella che consente al contribuente di rappresentare sin da subito all'Ufficio la propria linea difensiva con possibilità quindi di ottenere una riduzione (se non l'archiviazione) della pretesa impostiva lasciando comunque impregiudicate tutte le possibilità di trovare un accordo con l'Agenzia delle Entrate oppure di andare in contenzioso.
Come sempre spero che questo post ti sia stato d’aiuto e di averti fornito qualche parametro concreto che possa aiutarti nel compiere le tue valutazioni. Ti ricordo anche che se hai ricevuto uno schema di avviso di accertamento e vuoi sapere cosa è meglio fare nel tuo caso specifico puoi prenotare una consulenza al seguente link.
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Avv. Alberto Bindi
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