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albertobindi

Il Concordato minore (DLgs n. 14/2019)

Aggiornamento: 12 feb 2023

COME RIDURRE A SALDO E STRALCIO I DEBITI CON LE PROCEDURE DI SOVRAINDEBITAMENTO

Invertire la tendenza. Importante prestare aiuto debiti. Sia aiuto debiti finanziari ma non solo. Per esempio, anche, aiuto debiti equitalia; oppure da tenere conto di aiuto troppi debiti.... cos' come pure debiti non pagati.

INTRODUZIONE

Il 16 Luglio 2022 entra in vigore la nuova normativa sul sovraindebitamento.


Il Concordato minore può consentire al debitore di ottenere una riduzione a saldo e stralcio di tutti i propri debiti.


Il Concordato minore, che è una delle quattro procedure previste dal DLgs 14/2019, rappresenta infatti un aiuto concreto predisposto dal Legislatore per consentire ai debitori di abbattere a saldo e stralcio la propria complessiva esposizione debitoria.


Chi dunque è afflitto da troppi debiti trova nel Concordato minore un aiuto efficace per ridurre considerevolmente la propria esposizione debitoria compresi, per esempio, i debiti bancari, i debiti equitalia, i debiti finanziari, i debiti verso l'Agenzia delle Entrate ed anche quelli per INPS e INAIL.


Quindi liberarsi dai debiti, e cioè abbatterli a saldo e stralcio in misura tale da renderne possibile il rimborso, è effettivamente possibile perché esiste un'apposita legge che lo consente.


INDICE


1. E’ possibile ottenere la riduzione dei debiti (saldo e stralcio) con la procedura di Concordato minore?

Con la domanda di Concordato minore il debitore sovraindebitato può ricontrattare tutti i suoi debiti - anche quelli verso le banche, l’Agenzia delle Entrate, l’Agenzia delle Entrate - Riscossione (la ‘vecchia’ Equitalia), l'INPS, l'INAIL e le finanziarie - pagandone solo una parte (magari anche con un piano di rateazione a lunga scadenza) e con liberazione dalla residua parte (con un effetto quindi di saldo e stralcio).


Per esempio, il debitore che ha un’esposizione debitoria di complessivi € 140.000 di cui:

  • verso la Banca € 100.000 € e

  • verso l’Agenzia delle Entrate € 40.000,

può provare a proporre la definizione dell’intera sua posizione debitoria pagando soltanto € 80.000:

  • di cui € 60.000 alla Banca

  • e € 20.000 all’Agenzia delle Entrate

in rate mensili da 500 € ciascuna per tredici anni.


Chiaramente per poter presentare la domanda di Concordato minore, e per ottenere questo importante effetto consistente nella riduzione a saldo e stralcio dei debiti, devono ricorrere dei presupposti particolari e devono essere rispettati vari passaggi formali.


Ciò nondimeno, è evidente come il Concordato minore sia un aiuto concreto ed efficace per tutti i debitori che si trovano in difficoltà.

2. Chi può presentare la domanda di Concordato minore ?

La procedura di Concordato minore può essere utilizzata da ogni debitore sovraindebitato che rientri nella definizione dei soggetti ammessi alle procedure di risoluzione della crisi ma con esclusione dei consumatori.


Nel concreto possono presentare la domanda di Concordato minore:

  • l'impresa (persona fisica o società) minore;

  • il professionista;

  • l'imprenditore agricolo;

  • le start up innovative;

  • associazioni e fondazioni;

  • ogni altro debitore non assoggettabile alle procedure di liquidazione giudiziale, liquidazione coatta amministrativa o, più in generale ad altre procedure liquidatorie previste in caso di crisi o di insolvenza (art. 2, co. 1, lett c), e art. 74, co. 1, CCI).

L’ "impresa minore" è definita come l’impresa che presenta congiuntamente i seguenti requisiti:

  • un attivo patrimoniale annuo non superiore ad € 300.000 nei tre ultimi anni;

  • ricavi annui non superiori ad € 200.000 nei tre ultimi anni;

  • debiti (anche non scaduti) non superiori ad € 500.000. (art. 2, co. 1, lett. d., CCI).

In definitiva, quelli ora menzionati sono i soggetti che possono ottenere la riduzione dei debiti - anche quelli verso le banche, l’Agenzia delle Entrate, l’Agenzia delle Entrate - Riscossione (la ‘vecchia’ Equitalia), l'INPS, l'INAIL e le finanziarie - pagandone solo una parte (magari anche con un piano di rateazione a lunga scadenza) e con liberazione dalla residua parte (con un effetto quindi di saldo e stralcio).


3. Quale è il presupposto imprescindibile per poter utilizzare questo procedimento?

Il soggetto che vuole avvalersi della procedura di Concordato minore per ridurre la sua esposizione debitoria deve imprescindibilmente trovarsi in uno stato di sovraindebitamento.


Per un approfondimento su questo argomento si rinvia al contenuto di un altro post.


4. Quando può essere formulata la domanda di Concordato minore?

La domanda di Concordato minore può essere formulata soltanto qualora consenta al debitore sovraindebitato di proseguire l’attività imprenditoriale o professionale ovvero qualora, pur non consentendo ciò, preveda l’apporto di risorse esterne (beni o risorse finanziarie messe a disposizione per esempio dalla mamma del debitore) che aumentino in misura apprezzabile la soddisfazione dei creditori (art. 74, co. 1, CCI).


5. Qual'è il contenuto della proposta di Concordato minore?

La proposta di concordato minore ha contenuto libero e deve indicare in modo specifico i tempi e modalità per superare la crisi da sovraindebitamento e può prevedere il soddisfacimento, anche parziale, dei crediti e, quindi, il loro pagamento a saldo e stralcio (art. 74 CCI).


Proprio nella previsione di un pagamento parziale dei creditori si realizza la funzione propria dell'istituto consentendo al debitore sovraindebitato di ridurre i propri debiti (saldo e stralcio) pagando soltanto una parte; e ciò, anche per quanto riguarda i debiti verso le Banche, l'Agenzia delle Entrate, Equitalia, INPS, INAIL e le finanziarie.


6. Quali sono i documenti da allegare alla domanda di Concordato minore?

Alla domanda di Concordato minore il debitore sovraindebitato deve allegare i seguenti documenti:

  • il piano di ristrutturazione dei debiti;

  • i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie e le dichiarazioni dei redditi concernenti gli ultimi tre anni;

  • una relazione aggiornata sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria;

  • l'elenco di tutti i creditori, con le rispettive cause di prelazione e l'indicazione delle somme dovute;

  • gli atti di straordinaria amministrazione compiuti negli ultimi cinque anni;

  • la documentazione relativa a stipendi, pensioni, salari e altre entrate proprie e della famiglia, con l'indicazione di quanto occorra al mantenimento della stessa (art. 75, co. 1, CII);

  • la relazione predisposta dall’OCC (art. 76 CCI) contenente:

    • l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni;

    • l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte;

    • l'indicazione della eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori;

    • la valutazione sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda, nonché sulla convenienza del piano rispetto all'alternativa della liquidazione integrale del patrimonio del debitore;

    • l'indicazione presumibile dei costi della procedura;

    • la percentuale, le modalità e i tempi di soddisfacimento dei creditori;

    • l'indicazione dei criteri adottati nella formazione delle classi, ove previste dalla proposta.

7. Quali sono i presupposti di ammissibilità della domanda di Concordato minore?

I presupposti di ammissibilità alla procedura di Concordato minore sono i seguenti:

  • il deposito in Tribunale della documentazione richiesta dalla Legge (elenco creditori, atti straordinari compiuti negli ultimi 5 anni, documentazione relativa a stipendi, pensioni, ecc…);

  • non avere il debitore sovraindebitato beneficiato dell'esdebitazione (e cioè della cancellazione integrale dei debiti) negli ultimi 5 anni;

  • non avere il debitore beneficiato dell'esdebitazione per 2 volte;

  • non avere il debitore commesso atto diretti a frodare le ragioni dei creditori (art. 77 CCI).

8. Dove deve essere presentata la domanda di Concordato minore?

La domanda deve essere presentata al Tribunale competente da individuarsi in quello nel cui circondario il debitore sovraindebitato:

  • persona fisica esercente attività impresa ha la sede legale risultante dal registro delle imprese o, in mancanza, la sede effettiva dell'attività abituale;

  • persona fisica non esercente attività d'impresa, ha la residenza o il domicilio;

  • società, anche non esercente attività impresa, ha la sede legale risultante dal registro delle imprese o, in mancanza, con la sede effettiva dell'attività abituale.

9. Da chi deve farsi assistere il debitore?

Il debitore, per presentare la domanda di Concordato minore, deve farsi assistere da un Organismo di Composizione della Crisi in sigla OCC (art. 9 e 76 CCI).


L'assistenza di un avvocato non è obbligatoria.


Tuttavia, l’OCC svolge principalmente un ruolo di terzietà ed imparzialità e la sua attività è diretta a tutelare gli interessi della collettività e non quello del debitore; perciò, l’assistenza di un professionista potrebbe essere opportuna anche perché spesso i creditori sollevano delle contestazioni e in questa evenienza è bene che qualcuno si occupi di tutelare esclusivamente gli interessi del debitore nel portare a termine la procedura.


10. Come si svolge il procedimento?

Il Giudice se ritiene che ne sussistano i presupposti di legge dichiara l’ammissione della domanda di Concordato minore affinché i creditori possano comunicare la propria adesione o mancata adesione alla proposta di concordato minore (art. 78 CCI).


Il Concordato minore viene approvato con l’adesione da parte dei creditori che rappresentano il 51% dei crediti.


Quando un unico creditore è titolare di crediti in misura superiore al 51% è allora necessaria anche la maggioranza per teste.


Se i creditori non comunicano il loro voto all’OCC opera il sistema del silenzio-assenso e cioè si considerano aver espresso voto favorevole (art. 79, co. 1 e 3, CCI).


Terminata la votazione il Giudice, verificata l’assenza di contestazioni e l'ammissibilità giuridica e la fattibilità economica del piano, verificato il raggiungimento della suddetta maggioranza, risolta ogni contestazione, omologa il Concordato minore con sentenza con la quale la procedura viene dichiarata chiusa (art. 80 CCI).


Con l'omologazione si conclude il procedimento e si realizza l'effetto della riduzione dei debiti (saldo e stralcio) ivi inclusi quelli nei confronti di banche, dell'Agenzia delle Entrate, dell'Agenzia delle Entrate Riscossione (ex Equitalia), dell'INPS, dell'INAIL e delle finanziarie.


11. Quand'è che la domanda di Concordato minore ha maggiori chances di essere omologata dal Giudice?

Quando, per la generalità dei creditori, il piano di ristrutturazione dei debiti proposto è maggiormente conveniente rispetto all'alternativa di liquidare il patrimonio del debitore (art. 80, co. 3, CCI).


Ciò può accadere, per esempio, quando il debitore sovraindebitato ha debiti per € 200.000, un patrimonio avente un valore di € 100.000 e ha un reddito (lavoro dipendente, pensione, lavoro autonomo...); questa situazione potrebbe consentire al debitore di offrire ai suoi creditori una somma a saldo e stralcio di € 120.000 (di cui € 100.000 con il ricavato della vendita del patrimonio e € 20.000 a rate mensili coperte dal suo reddito); questa proposta ha ragionevoli possibilità di essere omologata in quanto la cifra offerta (€ 120.000) è superiore a quella (€ 100.000) che i creditori riceverebbero dalla vendita all’asta dei beni del debitore.


In un caso come quello appena descritto è quindi effettivamente possibile per il debitore ottenere una riduzione (saldo e stralcio) della sua esposizione debitoria.

Non più preoccupazioni. Se ho troppi debiti a chi rivolgersi? Sarebbe importante assistenza gratuita. o comunque sistemi legali per non pagare i debiti. Come pagare equitalia senza soldi? o detto altrimenti debiti equitalia come uscirne? Non è semplice perché sono piena di debiti aiutatemi.

12. Il nominativo del debitore sovraindebitato viene pubblicizzato?

Si, il Giudice, nel caso in cui ritenga ammissibile la domanda dispone la pubblicazione del decreto di ammissione sul sito del Tribunale e/o del Ministero della Giustizia e nel registro delle Imprese se il debitore è un imprenditore (art. 78 CCI).

In seguito, qualora la domanda venga omologata, anche la sentenza conclusiva del procedimento viene pubblicata (art. 80 CCI).


13. Il debitore sovraindebitato può utilizzare la procedura di Concordato minore anche se ha un unico creditore?

Si, il debitore può utilizzare la procedura in questione anche se ha un unico creditore, ed anche se questo è l'Agenzia delle Entrate, purché ovviamente sussistano tutti i presupposti di legge (Trib. Torino, 12/10/2021).


14. L’Accordo di ristrutturazione dei debiti della società produce effetto anche nei confronti dei soci?

Si, ma soltanto nei confronti dei soci illimitatamente responsabili di società di persone e cioè società semplice, società in nome collettivo e società in accomandita semplice (art. 79, co. 4 ter, CCI).


15. Con la domanda di Concordato minore è possibile abbattere (a saldo e stralcio) il debito per il mutuo ipotecario?

Si, nella misura massima data dalla differenza tra il credito della banca e il valore di mercato (il valore di vendita all'asta) dell'immobile (art. 75, co. 2, CCI e Cass. Civ. n. 4270/2021 su Legge n. 3/2012).


Facciamo un esempio: se il debitore sovraindebitato ha un debito per il mutuo ipotecario verso la banca per € 200.000 ma il valore della casa (che magari già è noto perché è all’asta e c’è la relazione di stima) è di € 100.000, la banca sa che più di € 100.000 dal debitore non potrebbe prendere. E forse anche meno perché nel caso in cui le aste vadano deserte il valore viene ribassato. Perciò, con il Concordato minore il debitore può predisporre un piano che preveda il pagamento in favore dell'istituto di credito della somma di € 120.000 con, per di più, un piano di rateazione più lungo rispetto al piano di ammortamento del mutuo.


Nell'esempio fatto il debitore ottiene così la riduzione del debito (saldo e stralcio) verso la banca per il mutuo ipotecario di ben € 80.000.


16. Con la domanda di Concordato minore è possibile abbattere il debito verso l’Agenzia delle Entrate?

Si, nella misura massima data dalla differenza tra il credito dell’Agenzia delle Entrate e (in prima approssimazione) il valore di mercato dei beni mobili del debitore (art. 75, co. 2, CCI).


Per esempio: se il debitore sovraindebitato ha debiti verso l’Agenzia delle Entrate per IRPEF o IVA non pagata per € 40.000 ma il valore dei suoi beni mobili (arredi, macchina, motorino, ecc…) è di € 15.000 (come stimato dall’OCC, e cioè dall’Organismo di Composizione della Crisi), con il Concordato minore può predisporre un piano che preveda il pagamento in favore dell’Agenzia delle Entrate della sola somma di € 17.000 con anche un buon piano di rateazione.


Nell'esempio fatto il debitore ottiene così la riduzione del debito (saldo e stralcio) verso l'Agenzia delle Entrate di ben € 23.000.


17. Con la domanda di Concordato minore è possibile ottenere una moratoria nel pagamento del mutuo garantito da ipoteca relativo a immobili strumentali all'attività?

Si. Quando è prevista la continuazione dell'attività imprenditoriale o professionale, il piano del concordato minore può prevedere il rimborso, alla scadenza convenuta, delle rate a scadere del contratto di mutuo con garanzia reale gravante su beni strumentali all'esercizio dell'impresa; ma questo solo se il debitore, alla data della presentazione della domanda di concordato, ha adempiuto le proprie obbligazioni o se il giudice lo autorizza al pagamento del debito per capitale ed interessi scaduto a tale data (art. 75, co. 3, CCI).


18. Con il Concordato minore è possibile prevedere che il debito munito di privilegio generale mobiliare (tipicamente il credito dell'Agenzia delle Entrate) sia pagato nella stessa percentuale prevista per i debiti chirografari (e cioè dei debiti che non hanno garanzie su determinati beni)?

Dipende. Generalmente no. Ciò in quanto il creditore munito di privilegio generale ha diritto di essere soddisfatto prima degli altri creditori su tutti i beni mobili del debitore (in questo consiste il privilegio generale) e quindi non è ammissibile la falcidia (e cioè il pagamento parziale) del suo credito.


Diversamente, però, il pagamento del credito munito di privilegio generale nella stessa misura degli altri creditori è possibile qualora l'Organismo di Composizione della Crisi (OCC) attesti che nell'alternativa liquidatoria nulla sarebbe destinabile a quel creditore (cioè il debitore non deve avere beni mobili vendibili); conseguentemente, in questa evenienza il Concordato minore deve essere fondato sull'utilizzo di somme provenienti da finanza esterna (si tratta del caso della mamma che paga i debiti del figlio) ovvero del ricavato della vendita di immobili non ipotecati o per la parte eccedente la garanzia (Trib. Forlì, 9/2/2022 su Legge 3/2012).


19. E’ possibile ottenere l’omologazione della domanda di Concordato minore anche se il creditore principale è l’Agenzia delle Entrate?

Si. Anzitutto, infatti, l’Agenzia delle Entrate può votare a favore dell’accordo. Questo però nella pratica non accade mai.

Ma anche nel caso in cui l'Agenzia delle Entrate non prestasse il suo consenso alla domanda, il Giudice può omologare comunque il Concordato minore qualora ricorrano congiuntamente due requisiti:

  • quando l’adesione dell’Agenzia delle Entrate è decisiva per il raggiungimento della percentuale del 51% dei crediti;

  • quando il soddisfacimento garantito all’Agenzia delle Entrate dalla proposta di Concordato minore è più conveniente rispetto all’alternativa di liquidare il patrimonio del debitore (art. 80, co. 2, CCI).

Al ricorrere di queste condizioni, quindi, per il debitore sovraindebitato è possibile ottenere la riduzione del debito (saldo e stralcio) verso l'Agenzia delle Entrate o l'Agenzia delle Entrate Riscossione (l'ex Equitalia).


20. E’ possibile ottenere l’omologazione del Concordato minore anche se il creditore principale è l’INPS o L'INAIL?

Si. Anzitutto, infatti, l’INPS o l'INAIL potrebbero votare a favore dell’accordo. Questo però nella pratica non accade mai.

Ma anche nel caso in cui non prestassero il loro consenso alla domanda, il Giudice può omologare comunque l’accordo qualora ricorrano congiuntamente due requisiti:

  • quando l’adesione dell’INPS/INAIL è decisiva per il raggiungimento della percentuale del 51% dei crediti;

  • quando il soddisfacimento garantito all’INPS/INAIL dalla proposta di Concordato minore è più conveniente rispetto all’alternativa di liquidare il patrimonio del debitore (art. 80, co. 2, CCI).

Per esempio è stato omologato un Accordo di ristrutturazione nel quale, i crediti dell'INPS, dell'INAIL e dell'Agenzia delle Entrate rappresentavano il 76,13% dei crediti totali e tali Amministrazioni pubbliche avevano manifestato l'espresso dissenso alla proposta di Accordo avanzata dal debitore (Trib. Forlì, 4/2/2022; nel medesimo senso anche Trib. Spoleto, 10/5/2022 su Legge 3/2012).


21. Quali sono gli effetti del deposito della domanda?

La sospensione del corso degli interessi; la sospensione, però, non opera per gli interessi relativi a crediti garantiti da ipoteca, pegno o privilegi (art. 76, co. 5, CCI).


22. Cosa succede se il Giudice dichiara ammissibile la domanda di Concordato minore?

Il Giudice dispone che i creditori non possano iniziare o proseguire azioni esecutive sui beni del debitore (art. 78, co. 2, lett. d), CCI).


Inoltre, il debitore sovraindebitato non può compiere atti eccedenti l’ordinaria amministrazione senza l’autorizzazione del Giudice (art. 78, co. 5, CCI).


23. Cosa succede ai finanziamenti con cessione del quinto dopo che il debitore ha presentato la domanda di Concordato minore?

Il Giudice, con il decreto con cui dichiara (se ne sussistono i presupposti) ammissibile la domanda, può disporre la sospensione dei contratti di finanziamento con la cessione del quinto dello stipendio (ovvero con delegazione di pagamento), con conseguente immediata interruzione delle trattenute sullo stipendio mensile (art. 78, co. 1, lett. d, CCI; Trib. Asti, 4/1/2021 e Trib. Torino 15.12.2021 su Legge n. 3/2012; Eutekne.info, 21/2/2022).


24. Quando si chiude il procedimento?

Con la sentenza di omologa della proposta ovvero qualora questa non sia possibile, su istanza del debitore, con l'apertura della procedura di liquidazione controllata (art. 80, co. 5, CCI).


25. Cosa succede una volta che il debitore sovraindebitato in esecuzione del Concordato minore omologato ha pagato i creditori nella misura e nei tempi concordati?

Il debitore sovraindebitato è liberato completamente dai debiti residui e, quindi, nella sostanza ha ottenuto un saldo e stralcio dei suoi debiti ivi inclusi i debiti bancari, debiti equitalia, debiti finanziari e quelli verso l'Agenzia delle Entrate.


26. Cosa succede se il piano del Concordato minore (dopo essere stato omologato) non viene eseguito correttamente e i creditori non vengono pagati?

Il Giudice su istanza di un creditore può revocare/risolvere l'omologazione dell'accordo disponendo, su richiesta del debitore, o in certi casi anche su richiesta dei creditori o del pubblico ministero, la liquidazione dei suoi beni (art. 81, co. 5, CCI).


27. Una volta che il debitore ha eseguito il Concordato minore omologato, il Giudice può ordinare la cancellazione delle ipoteche iscritte sugli immobili?

Si, ma solo nel caso in cui l'ipoteca sia iscritta su immobili che sono stati venduti in esecuzione del Concordato minore. No, negli altri casi in cui l’immobile è rimasto estraneo al Concordato minore (Trib. Verona 2.2.2022 su Legge n. 3/2012).


28. Una volta che il debitore sovraindebitato ha eseguito il Concordato minore omologato, il Giudice può ordinare la cancellazione della segnalazione di 'sofferenza' ai gestori pubblici e privati di banche dati (Centrale Rischi, Crif, Cerved Experian, ecc...)?

No, non può ordinarlo. Può solo disporre che il provvedimento di conclusione del procedimento, nel quale viene dato atto dell’estinzione dei debiti, venga comunicato ai gestori delle banche dati (Trib. Verona 2.2.2022 su Legge n. 3/2012).


29. Cosa devi fare se pensi che la procedura di Concordato minore faccia al caso tuo?

La procedura di Concordato minore è assimilabile ad un vero e proprio procedimento civile che si svolge innanzi ad un tribunale.


Come più sopra visto affinché il debitore sovraindebitato riesca ad ottenere la riduzione (a saldo e stralcio) dai debiti, devono essere rispettate/i determinate condizioni e certi presupposti, ma non si tratta di ostacoli insormontabili e se instaurata correttamente la procedura effettivamente può portare all'auspicato esito finale (abbattimento a saldo e stralcio dell'esposizione debitoria) così da consentire al debitore di ritrovare la serenità in ambito lavorativo e familiare.


In sintesi, se pensi che la procedura di Concordato minore sia applicabile alla tua situazione i passaggi fondamentali da compiere sono i seguenti:


1. anzitutto hai bisogno di aiuto, affidati quindi ad un professionista competente in materia al fine di verificare preliminarmente:

  • se la normativa sul sovraindebitamento è quella che effettivamente fa al caso tuo; se, per esempio, hai solo uno o due debiti (ancorché siano sufficienti a porti in una situazione di sovraindebitamento) forse potrebbe essere maggiormente conveniente (rispetto alla procedura di sovraindebitamento) trattare direttamente con i singoli creditori per ottenere un saldo e stralcio dei singoli debiti; oppure se hai debiti solo fiscali potrebbe essere maggiormente vantaggioso utilizzare gli strumenti previsti in ambito tributario (rottamazione delle cartelle esattoriali, rateazione, impugnazione delle cartelle esattoriali per vizi, prescrizione, ecc...); non è quindi detto che le procedure previste dal Dlgs 14 2019 siano la soluzione migliore al tuo caso specifico;

  • se nel tuo caso specifico ricorrono i presupposti previsti dalla legge per utilizzare il Concordato minore: prima di perdere tempo e soldi, infatti, è importante essere ragionevolmente sicuri che ci siano buone possibilità di un esito positivo;

2. se tale verifica preliminare avrà esito positivo, allora sarà necessario entrare più nel dettaglio per comprendere le ragioni della situazione di sovraindebitamento in cui ti trovi, e quindi sarà necessario:

  • acquisire una dettagliata descrizione della tua situazione economica e patrimoniale (redditi, disponibilità finanziarie, beni immobili, auto, moto, finanziamenti, mutui, ecc....) e della tua situazione familiare (sposata/o, divorziata/o, figli a carico, spese per il mantenimento della famiglia, ecc...);

  • acquisire tutta la documentazione probatoria (buste paghe, dichiarazione dei redditi, visure al PRA, visure in conservatoria, estratti conti bancari, contratti di finanziamento, mutui, ecc....);

  • e sulla base di tali informazioni e documenti verificare che il Concordato minore sia la procedura effettivamente migliore per poi predisporre una bozza del piano di ristrutturazione dei debiti (da proporre ai creditori o da sottoporre al giudice);

3. preparata questa documentazione il professionista che ti assiste dovrà richiedere la nomina di un Organismo di Composizione della Crisi ("OCC") che attraverso una relazione dovrà attestare che siano rispettati tutti i requisiti e i presupposti formali e sostanziali previsti dalla legge;


4. dopodiché, potrai depositare la domanda innanzi al Tribunale competente; si aprirà quindi un vero e proprio procedimento giudiziario nel quale il Giudice dovrà gestire le eventuali questioni insorte tra te e i tuoi creditori e all'esito del quale, valutata ancora la ricorrenza di tutti i presupposti di forma e di sostanza prescritti dalla legge, potrà decidere di omologare la procedura (l'omologa è una sorta di validazione ufficiale della proposta);


5. dopo l'omologazione dovrai dare perfetta esecuzione agli impegni assunti nel piano omologato (per esempio, pagare in una certa percentuale certi creditori, oppure devolvere una certa percentuale mensile del tuo stipendio al pagamento del creditori, ecc...).


E finalmente .... potrai ottenere la riduzione a saldo e stralcio dei debiti e tornare perciò a lavorare e vivere con piena serenità!


Un uomo libero. Come liberarsi dai debiti? bo. L'importante è non pagare più niente!!!! anche perché ho un sacco di debiti con la banca non pagati!  E per i debiti non pagati è un casino....
 

Se sei interessata/o puoi scaricare la versione .pdf di questo post!

 

Se vuoi ulteriormente approfondire in modo più specifico le singole procedure di sovraindebitamento per comprendere quale di esse fa al caso tuo, clicca sui seguenti link:


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