E’ meglio la rottamazione quater oppure la definizione delle liti pendenti?
Se hai un contenzioso contro l’Agenzia delle Entrate, perché ti ha richiesto (magari ingiustamente) maggiori imposte e sanzioni, sicuramente ti sono state notificate anche una o più cartelle esattoriali che riguardano quelle imposte e quelle sanzioni.
In questa situazione, quale ‘condono’ è meglio utilizzare? La “Rottamazione quater” delle cartelle esattoriali? Oppure la “Definizione delle liti pendenti”?
Se ti interessa l’argomento continua a leggere questo post.
INDICE DI TRATTAZIONE
1. Premesse
5. Conclusioni
1. Premesse
Come anticipato in questo post ti spiego quali sono i pro e i contro della rottamazione quater delle cartelle esattoriali e della definizione delle liti pendenti nel caso tu abbia un contenzioso contro l’Agenzia delle Entrate per maggiori imposte e sanzioni che in tutto o in parte sono andate in cartelle esattoriali.
Facciamo un passo indietro.
Se hai un contenzioso contro l’Agenzia delle Entrate sicuramente tutto o parte delle delle imposte e delle sanzioni oggetto del contenzioso sono già stati affidati all’Agenzia delle Entrate Riscossione per essere riscossi con cartelle esattoriali.
Questo è evidente nel caso in cui tu abbia fatto il contenzioso impugnando una cartella esattoriale; in questo caso, infatti, il tuo contenzioso riguarda proprio e direttamente una cartella esattoriale.
Ma anche nel caso in cui tu abbia impugnato un avviso di accertamento, sicuramente avrai ricevuto la notifica di una o più cartelle esattoriali che riguardano quel contenzioso (e se ancora non le hai ricevute, purtroppo, le riceverai); questo perché la legge italiana prevede che durante il giudizio il contribuente debba comunque corrispondere all’Erario in via frazionata le somme oggetto del contenzioso (salvo poi ottenerne il rimborso nel caso in cui vinca il giudizio); più in particolare questa riscossione frazionata si articola così:
⅓ delle imposte sono dovute immediatamente (contestualmente cioè alla presentazione del ricorso);
un altro ⅓ delle imposte insieme ai ⅔ delle sanzioni, sono dovuti dopo la sentenza di primo grado che respinge il ricorso;
il residuo ⅓ delle imposte e ⅓ delle sanzioni è dovuto dopo la sentenza di secondo grado che respinge il ricorso.
Tieni a mente questa riscossione frazionata perché sarà utile nel proseguo di quello che ti racconterò.
Tutto questo per dire che se hai un contenzioso in corso con l’Agenzia delle Entrate è normale che tu abbia ricevuto delle cartelle esattoriali che hanno ad oggetto proprio le imposte e le sanzioni oggetto di quel giudizio.
In questa situazione, viste le varie forme di ‘condono’ previste dalla Legge n. 197/2022 è giusto domandarsi se è meglio ‘condonare’ le cartelle esattoriali facendo la “Rottamazione quater” oppure ‘condonare’ l’intero contenzioso utilizzando la “Definizione delle liti pendenti”?
Molto sinteticamente, perché non è l’oggetto di questo video, vediamo allora quali sono i presupposti e i benefici di queste due forme di condono.
2. La rottamazione quater (in sintesi)
Iniziamo con la rottamazione quater. Come oramai noto e conosciuto, la rottamazione quater riguarda solo i ruoli consegnati dall’Agenzia delle Entrate all’Agenzia delle Riscossione sino al 30/6/2022; e quali benefici comporta per il contribuente? comporta lo stralcio di sanzioni, interessi e aggi (che sono i compensi dell’Agente della Riscossione).
Nella sostanza sono dovute soltanto le imposte, le spese di notifica e le spese per l’eventuale esecuzione.
La relativa domanda deve essere presentata entro il 30/4/2023.
La rottamazione quater, come ho già anticipato, può riguardare anche ruoli (cioè, per semplicità, diciamo cartelle esattoriali) sui quali pende un contenzioso. Tant’è che il debitore quando presenta la domanda di rottamazione si impegna espressamente a rinunciare ai giudizi pendenti.
Il pagamento di quanto dovuto deve essere effettuato entro il 31/7/2023 oppure in 18 rate di cui le prime due entro il 31/7 e il 30/11 pari ciascuna al 10% dell'importo dovuto e il residuo in 16 rate trimestrali a partire dal 2024.
3. La definizione delle liti pendenti (in sintesi)
Vediamo invece di dire qualcosa anche sulla “Definizione delle liti pendenti”; anzitutto, individuiamo quali sono i benefici; di regola si ha riguardo alla situazione esistente al 1/1/2023 cosicché se a questa data:
il contribuente, in primo o in secondo grado, oppure in tutti e due i gradi, è risultato soccombente, per la definizione della controversia deve pagare il 100% delle imposte con stralcio integrale di sanzioni e interessi.
il ricorso pende in primo grado, si deve pagare per beneficiare della sanatoria il 90% delle imposte, con stralcio quindi del 10% delle imposte e stralcio integrale di sanzioni e interessi;
l'Agenzia fiscale è rimasta soccombente in primo grado, si deve pagare soltanto il 40% delle imposte, con stralcio quindi del 60% delle imposte oltreché stralcio di tutte le sanzioni e gli interessi;
l'Agenzia fiscale è rimasta soccombente in secondo grado (non rileva che in primo grado abbia vinto o perso), si deve pagare addirittura soltanto il 15% delle imposte con stralcio quindi dell'85% dell'imposta oltre le sanzioni e gli interessi;
il processo pende in Cassazione e l'Agenzia fiscale è rimasta per intero soccombente in tutti i pregressi gradi di giudizio, si paga solo il 5% delle imposte con stralcio di sanzioni e interessi e del 95% dell'imposta.
La domanda (per beneficiare di questa sanatoria) deve essere presentata entro il 30/9/2023.
Sempre entro tale termine deve essere effettuato il pagamento dell’intero importo dovuto o della prima rata; il pagamento rateale prevede fino a 54 rate di pari importo scadenti le prime tre al 30/9/2023, 31/10/2023 e al 20/12/2023 e le successive n. 51 rate mensili a decorrere da Gennaio 2024.
L’Agenzia delle Entrate, inoltre, avrà termine sino al 30/9/2024 per notificare l’eventuale diniego della definizione agevolata.
4. I pro e i contro della rottamazione quater delle cartelle esattoriali e della definizione delle liti pendenti
Così sinteticamente descritte queste due forme di condono, iniziamo adesso ad entrare nel merito di questo post, per comprendere i pro e i contro di queste due sanatorie, e iniziamo a mettere alcuni punti fermi distinguendo il caso in cui il contenzioso nasce dell’impugnazione di una cartella esattoriale da quello in cui nasce dall’impugnazione di un avviso di accertamento.
4.1. Pro e contro delle due sanatorie nel caso in cui il contenzioso nasca dall'impugnazione di una cartella esattoriale
Se il contenzioso nasce dall’impugnazione di una cartella esattoriale l’oggetto della rottamazione quater e della definizione della lite pendente dovrebbe essere lo stesso: cioè le imposte, le sanzioni e gli interessi portati da quella cartella la cui fondatezza e legittimità sono sotto il vaglio del giudice; e allora possiamo mettere alcuni punti fermi nella nostra valutazione di convenienza.
Primo punto fermo. La definizione delle liti pendenti di regola è economicamente più conveniente rispetto alla rottamazione quater; questo perché determina non soltanto lo stralcio delle sanzioni e degli interessi ma anche lo stralcio di una parte dell’imposta; l’ammontare dello stralcio dell’imposta varia, come poco visto, a seconda dello stato in cui si trova il contenzioso al 1/1/2023.
Questo, tranne nel caso, come abbiamo già detto, in cui il contribuente al 1/1/2023 abbia una sentenza negativa perché in questa eventualità per la definizione della lite deve versare il 100% dell’imposta; soltanto in questa eventualità, perciò, la definizione della lite a livello di costo è equivalente alla rottamazione quater; in entrambi i casi, infatti, c’è lo stralcio delle sanzioni e degli interessi con obbligo di pagamento integrale dell’imposta.
Perciò, se vi trovate in questa situazione dovete allora considerare i seguenti ulteriori due parametri per compiere le vostre valutazioni.
Secondo punto fermo. La rottamazione quater delle cartelle esattoriali offre una maggiore certezza e stabilità rispetto alla definizione della lite: nel caso della rottamazione quater, infatti, è la stessa Agenzia delle Entrate Riscossione che indica quali sono le cartelle esattoriali rottamabili e che comunica al contribuente il costo della rottamazione; non ci sono quindi margini di errori; viceversa nella definizione delle liti pendenti è il contribuente che decide in autonomia se la sua controversia rispetta i presupposti previsti dalla legge per rientrare nella sanatoria e che si autoliquida gli importi dovuti; i margini di errore sono sicuramente più ampi; tant'è che l’Agenzia delle Entrate ha termine sino al 30/9/2024 per comunicare un eventuale diniego della definizione agevolata con il conseguente rischio che il ‘condono’ venga meno; posto che l’applicazione di queste leggi è sempre molto complesso è quindi bene apprezzare la sicurezza data dalla rottamazione quater.
Terzo punto fermo. La definizione delle liti pendenti, però, è finanziariamente più conveniente rispetto alla rottamazione quater; questo perché la definizione delle liti pendenti prevede il pagamento tramite 54 rate di pari importo di cui le prime entro il 30/9/2023, il 31/10/2023 e il 20/12/2023; viceversa, la rottamazione quater delle cartelle esattoriali prevede il pagamento tramite 18 rate di cui la prima e la seconda rispettivamente entro il 31/10/2023 e il 30/11/2023 ciascuna pari al 10% del totale e poi le restanti 16 rate trimestrali a partire dal 2024; quindi, ipotizzando di dover pagare per il condono la somma di € 100.000 con la definizione delle liti entro il 2023 si dovrebbe pagare la somma complessiva di € 5.555 mentre il residuo importo sarebbe spalmato in 51 rate mensili; mentre con la rottamazione quater entro il 2023 si dovrebbe pagare la maggiore somma complessiva di € 20.000 ed il residuo importo sarebbe spalmato soltanto in 16 rate trimestrali.
4.2. Pro e contro delle due sanatorie nel caso in cui il contenzioso nasca dall'impugnazione di un avviso di accertamento
Se invece il contenzioso nasce dall’impugnazione di un avviso di accertamento l’oggetto della rottamazione quater e della definizione della lite non è detto coincidano in quanto dipende dalla riscossione frazionata (di cui ti ho già parlato).
Facciamo un esempio concreto in cui il contenzioso ha ad oggetto un avviso di accertamento con il quale l’Agenzia delle Entrate ha contestato a Mario, nome di fantasia, € 100 a titolo di maggiore IRPEF ed € 90 a titolo di sanzioni oltre interessi.
In questo esempio distingueremo varie ipotesi in base allo stato in cui si trova il contenzioso alla data del 1/1/2023; tieni quindi ben a mente quello che già ti ho detto in punto sia di riscossione frazionata sia di benefici derivanti dalla definizione della lite (che, come ti ricorderai, dipendono appunto dallo stato in cui si trova il contenzioso alla data del 1/1/2023).
Se il contenzioso al 1/1/2023 pende ancora in primo grado, in forza della riscossione frazionata di cui poco fa ti ho già parlato, sarà stata emessa nei confronti di Mario soltanto una cartella esattoriale per ⅓ delle imposte (€ 33) oltre interessi; in questo caso:
se Mario utilizza la rottamazione quater questa può avere od oggetto soltanto quella cartella; rottamando, perciò, Mario deve pagare l’intero importo di € 33 perché l’imposta rottamando la deve pagare sempre integralmente; di fatto la rottamazione quater permette a Mario di risparmiare soltanto gli interessi (perché la cartella non porta sanzioni); inoltre, se Mario rottama quella cartella il contenzioso si estinguerà soltanto in parte e proseguirà per la restante parte e cioè per gli € 67 residui di imposte e per l’intero € 90 di sanzioni e per questa parte residua il contenzioso potrà avere un esito positivo oppure negativo (ma la parte rottamata, in ogni caso, non potrà più essere messa in discussione qualunque sia l’esito del giudizio);
se, invece, Mario utilizza la definizione della lite definisce appunto l’intera controversia e dovrà quindi pagare € 90 (pari al 90% dell’imposta), con stralcio quindi del 10% dell’imposta, di tutte le sanzioni e degli interessi; inoltre, il contenzioso si estinguerà integralmente.
Evidentemente, la scelta tra le due soluzioni dipende da quattro parametri principali: 1) una valutazione su quanto è fondato il ricorso contro l’avviso di accertamento, 2) le disponibilità finanziarie di Mario, 3) la consapevolezza che soltanto la definizione della lite consente di estinguere integralmente quanto è oggetto del contenzioso (inclusa la cartella esattoriale) e 4) la consapevolezza che la definizione della lite per la parte relativa alla cartella è più conveniente rispetto alla rottamazione (perché consente di risparmiare anche il 10% dell’imposta).
Ipotizziamo invece adesso che al 1/1/2023 sia stata emessa la sentenza di primo grado che ha respinto il ricorso; in questa eventualità Mario avrà ricevuto oltre alla prima cartella esattoriale per ⅓ delle imposte (€33) oltre interessi anche una seconda cartella esattoriale per un altro ⅓ delle imposte (€33) oltre interessi e per ⅔ delle sanzioni (€60); in questo caso:
se Mario utilizza la rottamazione quater questa può avere od oggetto soltanto le due cartelle esattoriali; rottamando, quindi, Mario deve pagare per intero le imposte indicate (€ 66); di fatto, perciò, Mario risparmia le sanzioni indicate nelle cartelle (€ 60) e gli interessi; inoltre, se Mario rottama quelle due cartelle il contenzioso si estinguerà soltanto in parte e proseguirà per la restante parte e cioè per gli € 34 residui di imposte e per i residui € 30 di sanzioni e per questa parte residua il contenzioso potrà avere un esito positivo oppure negativo (ma la parte rottamata, in ogni caso, non potrà più essere messa in discussione qualunque sia l’esito del giudizio);
se, invece, Mario utilizza la definizione della lite definisce l’intera controversia e, quindi, dovrà pagare € 100, pari al 100% dell’imposta, con stralcio quindi delle sanzioni e degli interessi; inoltre il contenzioso si estinguerà integralmente.
Anche in questo caso la scelta tra le due soluzioni dipende da quattro parametri principali (soltanto in parte coincidenti con quelli più sopra già visti): 1) una valutazione su quanto è fondato il ricorso contro l’avviso di accertamento, 2) le disponibilità finanziarie di Mario, 3) la consapevolezza che soltanto la definizione della lite consente di estinguere integralmente quanto è oggetto del contenzioso (inclusa le cartelle esattoriali) e 4) la consapevolezza che la definizione della lite per la parte relativa alle cartelle è conveniente allo stesso modo della rottamazione (perché entrambe consentono di risparmiare soltanto sanzioni e interessi e niente sull’imposta).
Ipotizziamo, infine, che al 1/1/2023 sia stata emessa la sentenza di secondo grado che ha dato ragione all’Agenzia delle Entrate; in questa eventualità oltre ad essere state emesse le due cartelle per imposte paria ad € 66 e sanzioni per € 60 oltre interessi, Mario avrà ricevuto anche una terza cartella per l’ultimo ⅓ delle imposte per €34 oltre interessi e l’ultimo ⅓ delle sanzioni per € 30; in questo caso:
se Mario utilizza la rottamazione quater questa avrà ad oggetto le tre cartelle; rottamando, quindi, Mario dovrà pagare le imposte indicate nelle cartelle per intero € 100; di fatto Mario risparmierà le sanzioni indicate nelle cartelle (€90) e gli interessi; inoltre se Mario rottama queste tre cartelle di fatto rottama tutto ciò che è oggetto del contenzioso e quindi questo si estingue integralmente;
se Mario invece utilizza la definizione della lite definirà sempre l’intera controversia e dovrà quindi pagare € 100, pari al 100% dell’imposta, con stralcio delle sanzioni (€90) e degli interessi.
In questo caso, quindi, la definizione della lite e la rottamazione quater avranno il medesimo oggetto, il medesimo costo (€ 100) e inoltre il contenzioso si estinguerà in entrambi i casi; conseguentemente in questa ipotesi la scelta se condonare con la rottamazione quater o con la definizione della lite dipenderà molto probabilmente dai seguenti due parametri (di cui più sopra già ti ho detto): 1) la rottamazione quater offre una maggiore certezza e stabilità rispetto alla definizione della lite; 2) la definizione delle liti pendenti invece è finanziariamente più conveniente rispetto alla rottamazione quater delle cartelle esattoriali.
5. Conclusioni
Come vedi la scelta se usare la definizione delle liti pendenti oppure la rottamazione quater delle cartelle esattoriali non è semplicissima e dipende da vari fattori. Di alcuni di questi ti ho parlato, ma ce ne sono anche altri.
Negli esempi che ti ho fatto, infatti, ho dato per scontato che sussistano i presupposti per applicare entrambi i condoni cioè sia la rottamazione quater che la definizione della lite. Ma normalmente non è detto che sia così. Per esempio, nella rottamazione quater non rientrano tutte le cartelle esattoriali ma soltanto quelle relative a ruoli che sono stati consegnati all’Agenzia delle Entrate Riscossione entro il 30/6/2022; conseguentemente, le cartelle relative a un ruolo consegnato dopo tale data non rientrano nell’ambito di applicazione della rottamazione quater e questo potrebbe rendere più conveniente la definizione della lite.
Insomma, non è una valutazione semplicissima comprendere se nel caso specifico conviene utilizzare la rottamazione quater oppure la definizione delle liti pendenti, perché dipende dall’esame di molti parametri.
Spero comunque che questo post ti sia stato d’aiuto e di averti fornito qualche criterio concreto che possa agevolarti nel compiere le tue valutazioni.
Ti ricordo infine che se necessiti di aiuto per comprendere se e come nel tuo caso specifico è più conveniente utilizzare la rottamazione quater oppure la definizione delle liti puoi prenotare una consulenza per una analisi dettagliata e precisa della tua specifica situazione.
Infine se ti è rimasto qualche dubbio o hai bisogno di qualche chiarimento scrivimi nei commenti.
Avv. Alberto Bindi
Se sei interessato puoi scaricare la versione .pdf di questo post!
Io ho impugnato una cartella per mancato arrivo della notifica a domicilio ed ho perso nel I e II grado; ho rinunciato a proseguire perché ho optato per la rottamazione quater, dato che c'è lo sgravio di sanzioni ed interessi portando ad 1/3 l'importo dovuto richiesto nella cartella di pagamento. Ora ho ricevuto una cartella di pagamento per il pagamenti di 2000 euro per lite di giudizio. Questo importo può essere compensato dato che non ho proseguito in Cassazione ed ho dichiarato di evitare altre forme di giudizio in fase di accettazione?
ma se contemporaneamente definisco una cartella che sarebbe la presa in carico di un accertamento esecutivo e nonostante è stata accolta la rottamazione ed ancora non ho versato la cartella della presa in carico, posso scomputare questo importo per definire la lite?