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albertobindi

Ristrutturazione dei debiti - Finalmente .... la definizione di "consumatore"

Aggiornamento: 19 set 2023

In questo post ti spiego sinteticamente quale è la definizione di "consumatore" che consente di utilizzare la procedura di Ristrutturazione dei debiti del consumatore per ridurre i debiti


La ristrutturazione dei debiti consumatore è un procedimento molto utile.

Le così dette procedure di sovraindebitamento (disciplinate dal DLgs. n. 14/2019) sono quattro.


Una di queste, quella chiamata ristrutturazione dei debiti del consumatore, è particolarmente favorevole al soggetto sovraindebitato, non solo perché può consentirgli di formulare una proposta avente ad oggetto una forte riduzione del debito con un buon piano di rateizzazione, ma anche e soprattutto perché tale proposta deve essere approvata soltanto dal giudice e non anche dai creditori (come invece accade nell'altra procedura denominata "Concordato minore").


Sino a poche settimane fa, però, rimaneva un piccolo problema .... non era affatto chiaro quale fosse la nozione di "consumatore" di modo che nella prassi operativa erano emersi molti dubbi ed incertezze su quali fossero le categorie di soggetti che potevano utilizzare questo strumento.


Recentissimamente, però, la Corte di Cassazione, a Sezioni Unite, con il decreto n. 22699/2023 ha risolto le incertezze.


Se sei interessato all'argomento continua a leggere questo post!


INDICE DI TRATTAZIONE


1. Il procedimento di ristrutturazione dei debiti del consumatore (sintesi)

In questo post darò per scontato che tu sappia a grandi linee come funziona e a cosa serve la procedura di sovraindebitamento denominata ristrutturazione dei debiti del consumatore.


Diversamente, ti consiglio di leggere il post che ho scritto al riguardo, ti lascio il link.


In estrema sintesi, e giusto per darti un idea, la procedura di ristrutturazione dei debiti può essere utilizzata dal consumatore che si trovi in uno stato di sovraindebitamento per cercare di ottenere una riduzione a saldo e stralcio della propria esposizione debitoria complessiva.


Con questa procedura il debitore sovraindebitato può progettare e proporre ai suoi creditori un piano di ristrutturazione dei debiti che deve indicare i tempi e le modalità di pagamento e che può anche prevedere il soddisfacimento soltanto parziale dei crediti.


Proprio nel pagamento parziale dei creditori si realizza la finalità dell'istituto che consente, al ricorrere di certe condizioni, al debitore che versi in una situazione di sovraindebitamento di ridurre i debiti anche verso le banche, l'Agenzia delle Entrate, l'Agenzia delle Entrate Riscossione (ex Equitalia), l'INPS, l'INAIL e le finanziarie.


Quello che è qui importante sottolineare è che questa procedura prevede che il piano di ristrutturazione sia approvato soltanto dal giudice e non anche dai creditori (che, come è facilmente immaginabile, normalmente si oppongono) come invece richiesto dal Concordato minore (che è un altro procedimento di sovraindebitamento); questa circostanza migliora drasticamente le chances di successo del procedimento.


2. I dubbi operativi

Sino ad oggi, però, non era affatto chiaro quali fossero i soggetti che potevano rientrare nella definizione di "consumatore" per beneficiare degli effetti vantaggiosi di questo strumento.


Certo, non ci sono mai stati dubbi sul fatto che una persona sovraindebitata che abbia sempre svolto attività di lavoratore dipendente rientrasse nella nozione di "consumatore".


Ma nella prassi operativa accade di frequente che persone che attualmente sono pensionati o lavoratori dipendenti si trovino in situazioni di sovraindebitamento per debiti che in tutto o in parte hanno maturato in relazione ad un'attività imprenditoriale o professionale svolta anni addietro e oramai cessata; e per questi soggetti non era affatto chiaro se potessero o meno utilizzare la procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore; tant'è che parte della giurisprudenza si era espressa a favore di tale possibilità mentre altra in senso opposto.


La ristrutturazione debiti è importante...

3. I chiarimenti della Cassazione

Finalmente, la Corte di Cassazione, a Sezioni Unite, con il decreto 26/7/2023 n. 22699 ha risolto ogni dubbio fornendo una definizione chiara della nozione di consumatore.


In particolare, è qualificabile come consumatore (e può quindi beneficiare della ristrutturazione dei debiti del consumatore) la persona fisica (con esclusione quindi delle società, delle associazione, ecc...) che alternativamente:

  • svolge attività imprenditoriale o professionale purché da essa non residuino debiti (cosicché i debiti che sono oggetto del piano di ristrutturazione sono esclusivamente quelli sorti per far fronte ad esigenze personali o familiari o, comunque, attinenti agli impegni derivanti dell'estrinsecazione della propria personalità sociale);

  • abbia svolto in passato un'attività imprenditoriale o professionale oramai cessata ma dalla quale residuano debiti (cosicché i debiti che sono oggetto del piano di ristrutturazione sono sia quelli derivanti dall'attività imprenditoriale/professionale cessata che quelli sorti per far fronte ad esigenze personali o familiari o, comunque, attinenti agli impegni derivanti dell'estrinsecazione della propria personalità sociale);

  • non ha mai svolto attività imprenditoriale o professionale (di modo che i debiti oggetto del piano di ristrutturazione sono quelli sorti per far fronte ad esigenze personali o familiari o, comunque, attinenti agli impegni derivanti dell'estrinsecazione della propria personalità sociale).

Facciamo un esempio: Luca (nome di fantasia) è stato un piccolo imprenditore ed ha cessato la sua attività nel 2015; oggi lavora come dipendente di una ditta privata; ha debiti residuo di € 50.000 verso i propri fornitori (che riguardano la sua vecchia attività imprenditoriale) e debiti per complessivi € 60.000 verso alcune finanziarie contratti per mantenere il suo nucleo familiare; in questo contesto, Luca è qualificabile come consumatore e, quindi, può proporre un piano di ristrutturazione dei debiti che dovrà essere assoggettato unicamente all'approvazione del Giudice e non anche da parte dei creditori.


4. Conclusioni

Anche se permangono alcune incertezze interpretative la Cassazione con il decreto n. 22699/2023 ha fornito alcuni importanti chiarimenti utili ad individuare il perimetro della nozione di consumatore e quindi il perimetro di applicazione della procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore.


Ti ricordo che se vuoi approfondire di più il funzionamento della procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore a questo link trovi un post dedicato all'argomento.


Anche per oggi è tutto. Come sempre spero che questo post ti sia stato d’aiuto e di averti fornito qualche parametro concreto che possa agevolarti nel compiere le tue valutazioni.


Ti ricordo che se necessiti di aiuto per comprendere se e come nel tuo caso specifico è possibile utilizzare la procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore per gestire l'esposizione debitoria puoi compilare un form al seguente link per richiedere una preanalisi gratuita e personalizzata della tua situazione.


Infine se ti è rimasto qualche dubbio o hai bisogno di qualche chiarimento scrivimi nei commenti qui sotto.


Avv. Alberto Bindi

 

Se sei interessato puoi scaricare la versione .pdf di questo post!



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