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albertobindi

#9 Rateizzazione Agenzia Entrate & Prescrizione cartella esattoriale

Aggiornamento: 15 ott

Vuoi chiedere la rateizzazione all' Agenzia delle Entrate dei tuoi debiti? ok ... però fallo in modo responsabile così da non pregiudicarti eventuali successive difese!


La rateizzazione agenzia entrate può essere utile, certo! ma cosa succede se prescrizione cartelle esattoriali?

Hai deciso di procedere con la rateizzazione dell'Agenzia Entrate; vuoi, cioè, rateizzare le cartelle esattoriali.


Ok. E' un'ottima scelta. Ti consente di risolvere molti problemi.


Ma cosa succede se a un certo punto non ce la fai più a pagare le rate? L'istanza che hai presentato all'Agenzia delle Entrate Riscossione per chiedere la rateizzazione può avere qualche effetto negativo sulla tua situazione?


In questo post ti spiego quali sono gli effetti negativi dell'istanza di rateizzazione che hai presentato nel caso in cui, a causa del mancato pagamento delle rate, tu decada dalla rateizzazione.


Se sei interessato all'argomento continua a leggere il post!


INDICE DI TRATTAZIONE


1. Rateizzazione Agenzia Entrate e prescrizione cartelle esattoriali

Con la recente sentenza n. 37389/2022 la Cassazione ha chiarito che, attraverso la richiesta di rateizzazione delle cartelle esattoriali, il contribuente di fatto riconosce il debito verso l’Agenzia delle Entrate Riscossione e, quindi, interrompe il termine di prescrizione.


2. Cosa sono i termini di prescrizione delle cartelle esattoriali?

Le cartelle esattoriali devono essere notificate entro precisi termini di decadenza; ma è solo dopo che sono state notificate (tranne alcuni casi) che iniziano a decorrere i termini di prescrizione.


La prescrizione è un termine decorso il quale il diritto di credito si estingue a causa dell’inerzia del creditore.


Questo termine inizia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere, perciò quando si tratta di cartelle esattoriali con le quali l’Agenzia delle Entrate Riscossione intima il pagamento di determinate somme entro 60 giorni, il termine di prescrizione inizia a decorrere dal 61° giorno dalla notifica della cartella di pagamento.


Non esiste una disciplina organica in tema di prescrizione e quindi il termine di prescrizione varia per ciascuna imposta: normalmente, comunque, per IRPEF, IRES, IVA e IRAP e di 10 anni; per le sanzioni e gli interessi è di 5 anni; mentre per i tributi locali è di 5 anni.

E' possibile la rateizzazione agenzia delle entrate? direi di si. Importante è la prescrizione cartella esattoriale!

3. Cosa vuol dire che la richiesta di rateizzazione interrompe la prescrizione?

Facciamo un esempio.


L’Agenzia delle Entrate Riscossione ha notificato nel 2009 a Mario una cartella esattoriale relativa a IRPEF e IVA per € 20.000.


La prescrizione in materia di IRPEF e IVA, come abbiamo già detto, si matura per il decorso di 10 anni senza che l’Agenzia delle Entrate Riscossione abbia intrapreso azioni esecutive (pignoramento dello stipendio, pignoramento dell'immobile, ecc...) nei confronti del contribuente o comunque senza che abbia intrapreso altre azioni (intimazione di pagamento, iscrizione di ipoteca, ecc...) idonee ad interrompere il decorso del termine di prescrizione.


Di regola, perciò, nel 2019 si sarebbe dovuta maturare la prescrizione con riguardo alla cartella notificata a Mario (tralasciando altre questioni come le sospensioni determinate dai vari ‘condoni’).


Ma se nel 2015 Mario ha presentato un'istanza per rateizzare la cartella esattoriale allora, secondo quanto chiarito dalla Cassazione, tale istanza ha determinato l’interruzione della decorrenza della prescrizione; ciò, con la conseguenza che dal 2015 ha iniziato a decorrere un nuovo termine decennale di prescrizione.


La prescrizione, perciò, non è maturata nel 2019 ma maturerà soltanto nel 2025 (2015 + 10 anni), salvo ovviamente che nel frattempo l'Agenzia delle Entrate Riscossione non inizi un pignoramento o intraprenda altre azioni idonee ad interrompere il decorso del termine di prescrizione.


In definitiva, secondo la Cassazione, se Mario nel 2019 ha formulato un'istanza di rateizzazione per pagare a rate alcune cartelle esattoriali ecco, quell'istanza implica da parte del contribuente il riconoscimento dei debiti indicati nelle cartelle esattoriali e questo riconoscimento è un atto interruttivo della decorrenza della prescrizione con la conseguenza che il termine decennale di prescrizione inizia a decorrere di nuovo.


4. La conclusione della Cassazione non è condivisibile

La conclusione cui giunge la Cassazione non è condivisibile.


L’istanza di rateizzazione delle cartelle esattoriali, infatti, avviene in una fase procedurale in cui il contribuente potrebbe essere assoggettato dall’Agenzia delle Entrate Riscossione a pignoramenti, fermi amministrativi o ipoteche.


Pertanto per il contribuente la richiesta di rateizzazione non è mai un riconoscimento del debito ma soltanto uno strumento per evitare i pregiudizi derivanti dall’eventuale pignoramento e/o fermo amministrativo e/o ipoteca.


Anche se la conclusione cui giunge la Cassazione non è condivisibile, resta il fatto che con essa i contribuenti devono fare i conti...


5. L'attuale situazione in merito alla rateizzazione Agenzia Entrate

In aiuto dei contribuenti, però, è intervenuto il Legislatore.


L'art. 19 del decreto n. 602/73, come modificato dall'art. 13-decies del DL n. 137/2020, prevede infatti che, dal momento della presentazione della richiesta di rateizzazione delle cartelle esattoriali, e fino al suo eventuale rigetto o decadenza, i termini di prescrizione sono sospesi.


Adesso, è quindi chiaro che l’istanza di rateizzazione non produce l’interruzione del termine di prescrizione (con la conseguenza che inizia a decorrere un nuovo periodo di prescrizione) ma soltanto la sua sospensione per un periodo che va:

  • dal momento della richiesta di rateizzazione

  • fino al momento del rigetto della richiesta oppure, se invece la richiesta è accolta, fino al momento della decadenza dalla rateizzazione per mancato pagamento delle rate.

Nella sostanza il predetto lasso di tempo non deve essere conteggiato nel computo del termine di prescrizione (5/10 anni).


La nuova formulazione dell’art. 19, che supera l’orientamento espresso dalla Corte di Cassazione, opera soltanto per le istanze di rateizzazione presentate dal 30/11/2020.


La prescrizione cartella esattoriale. Ci può essere anche la rateizzazione agenzia entrate riscossione in alcuni casi.

6. Cosa vuol dire che (a seguito della richiesta di rateizzazione) il termine di prescrizione è sospeso?

Facciamo un esempio concreto di cosa succede se l'istanza di rateizzazione del debito verso l'Agenzia delle Entrate Riscossione è presentata in data successiva al 30/11/2020.


L’Agenzia delle Entrate Riscossione ha notificato nel 2017 a Chiara una cartella esattoriale relativa a IRPEF e IVA per € 30.000.


La prescrizione in materia di IRPEF e IVA si matura, come abbiamo già detto, per il decorso di 10 anni senza che l’Agenzia delle Entrate abbia intrapreso azioni esecutive nei confronti del contribuente o comunque senza che abbia intrapreso altre azioni idonee ad interrompere il decorso del termine di prescrizione.


Di regola, perciò, nel 2027 si dovrebbe maturare la prescrizione con riguardo alla cartella notificata a Chiara (tralasciando sempre altre questioni come le sospensioni determinate dai vari ‘condoni’ e dalla pandemia covid19).


Ma Chiara il 31/12/2020 (e cioè in data successiva all'entrata in vigore della nuova formulazione dell'art. 19 del decreto n. 602/73) ha presentato un'istanza per la rateizzazione della cartella esattoriale; e l'Agenzia delle Entrate Riscossione ha accolto tale richiesta concedendo a Chiara di pagare il debito a rate.


Dopodiché, Chiara ha pagato regolarmente le varie rate sino a quella di Dicembre 2021, mentre quella del Gennaio 2022 e le successive non è più riuscita a pagarle ed è quindi decaduta dalla rateizzazione (ai fini del ns. esempio assumeremo che la decadenza dalla rateizzazione si sia verificata nel Gennaio 2022 e cioè a seguito del mancato pagamento della prima rata, in realtà la questione è un pò più complessa...).


Secondo quanto stabilito dalla nuova formulazione dell’art. 19 del decreto n. 602/1973, il termine decennale di prescrizione è rimasto sospeso per 12 mesi e cioè da Gennaio 2021 (cioè dalla data di presentazione dell'istanza di rateizzazione) a Gennaio 2022 (e cioè alla data di decadenza dalla rateizzazione).


Conseguentemente, la cartella notificata a Chiara cadrà in prescrizione non nel 2027 (come sarebbe accaduto se Chiara non avesse proposto l'istanza di rateizzazione) bensì nel 2028 (2027 + 12 mesi di sospensione), salvo ovviamente atti interruttivi e/o sospensivi della prescrizione che potranno nel frattempo accadere.


7. Conclusioni

In conclusione, la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 37389/2022 ha stabilito che la domanda di rateizzazione delle cartelle esattoriali interrompe la prescrizione (con conseguenza inizio della decorrenza di un nuovo intero termine) in quanto si sostanzia in un riconoscimento del debito da parte del contribuente.


Ma queste indicazioni non valgono per le istanze di rateizzazione presentate in data successiva al 30/11/2020 per le quali la nuova formulazione dell’art. 19 del decreto n. 602/1973 assicura che la presentazione dell’istanza non determina l’interruzione del termine di prescrizione (con decorrenza di un nuovo termine) ma soltanto la sua momentanea sospensione per il periodo intercorso tra, da un lato, la data di presentazione dell'istanza di rateizzazione e, dall'altro lato, la data del rigetto dell'istanza (se appunto l'istanza è stata rigettata) oppure la data di decadenza dalla rateizzazione (se la rateizzazione è stata accolta ma sei decaduto per il mancato pagamento delle rate).


E quindi? quali insegnamenti ne possiamo trarre? ne possiamo trarre almeno tre...

Prima cosa da fare è la rateizzazione agenzia entrate. Seconda cosa da fare è la prescrizione cartella esattoriale. Terza cosa da valutare è la rateizzazione agenzia entrate riscossione

Primo. Se hai presentato un'istanza di rateizzazione sino al 30/11/2020, e poi ne sei decaduto per mancato pagamento delle rate, non fare troppo affidamento sulla possibilità di contestare il debito residuo eccependo l'intervenuta prescrizione: dalla data in cui hai presentato l'istanza, infatti, ha iniziato a decorrere un nuovo periodo di prescrizione (di 5/10 anni a seconda del tipo di debiti portati dalle tue cartelle esattoriali); conseguentemente, se l'istanza l'hai presentata non troppo tempo fa non puoi eccepire l'intervenuta prescrizione per liberarti dal debito; se, invece, tu l'avessi presentata 5/10 anni fa probabilmente sei di nuovo in 'gioco' per contestarla su tutto il debito o almeno su una sua parte.


Secondo. Se hai presentato l'istanza di rateizzazione dopo il 30/11/2020, e poi ne sei decaduto sempre per il mancato pagamento delle rate, poiché il termine di prescrizione non è stato interrotto, ma è stato semplicemente sospeso potresti avere buone chances per eccepire l'intervenuta prescrizione dei debiti residui portati dalle tue cartelle esattoriali; ma capire se e quando si è maturata la prescrizione non sarà semplicissimo; bisognerà infatti comprendere per prima cosa quando hai presentato l'istanza e poi quando sei decaduto dalla rateizzazione (e questo dipende dalla data in cui hai presentato la rateizzazione perché nel corso degli anni la legge è cambiata variando il numero delle rate non pagate che determina la decadenza dalla rateizzazione); per questo lasso di tempo, come abbiamo detto, il decorso della prescrizione è sospeso e, quindi, non andrà conteggiato per comprendere se la cartella esattoriale che ti è stata notificata è effettivamente caduta in prescrizione.


Terzo e ultimo. Se stai pensando di rateizzare il tuo debito ... bene ... è un ottima scelta ti consentirà di evitare molti problemi (l'Agenzia delle Entrate Riscossione non potrà 'aggredirti', non potrà apporre il fermo amministrativo sulla tua auto, non potrà iscrivere ipoteca sui tuoi immobili, ecc...). Fai però alcune valutazioni:

  • se il tuo debito è più 'vecchio' di 5/10 anni potrebbe essere prescritto con la conseguenza che le cartelle esattoriali che lo portano potrebbero essere annullate definitivamente; non male come opzione rispetto a pagare il debito (seppur in via rateale...);

  • se chiedi la rateizzazione fallo se hai buone prospettive di pagare le rate sino all'estinzione del debito; perché diversamente stai di fatto 'prorogando' il termine di prescrizione della parte residua del debito che non riuscirai a pagare in vai rateale.

Anche per oggi è tutto. Come sempre spero che questo post ti sia stato d’aiuto e di averti fornito qualche parametro concreto che possa agevolarti nel compiere le tue valutazioni.


Ti ricordo che se necessiti di aiuto per comprendere se e come nel tuo caso specifico i debiti portati dalle tue cartelle esattoriali sono caduti in prescrizione puoi compilare un form al seguente link per richiedere una preanalisi gratuita e personalizzata della tua situazione.


Infine se ti è rimasto qualche dubbio o hai bisogno di qualche chiarimento scrivimi nei commenti qui sotto.


Avv. Alberto Bindi

 

Se sei interessato puoi scaricare la versione .pdf di questo post!


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