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albertobindi

#4 La prescrizione delle tasse

Aggiornamento: 20 ott

Un compendio sintetico di tutto quello che c'è da sapere sulla prescrizione delle tasse (con un software gratuito per calcolarla...)

Aggiornato al 3/10/2024

La prescrizione delle tasse spiegata semplice e facile.

Le tasse vanno in prescrizione dopo 5 anni oppure dopo 10 anni ? Queste sono alcune delle domande in materia di tasse e imposte che probabilmente ti stai ponendo se hai trovato questo post navigando su internet. Comprendere se un debito per tasse non pagate verso l'Agenzia delle Entrate Riscossione è caduto in prescrizione, però, è questione tutt'altro che banale perché la risposta dipende da molti parametri e da leggi di non semplice interpretazione.


Ad ogni modo, qui sotto, ti spiego quali sono i termini di prescrizione fiscale verso l'Agenzia delle Entrate Riscossione e quand'è che puoi considerare cancellato un debito verso l'Agenzia delle Entrate Riscossione appunto per intervenuta prescrizione. Inoltre, ho elaborato un software gratuito che, previo inserimento di alcuni imprescindibili dati di partenza, è in grado di effettuare il calcolo della prescrizione dell'IRPEF (e anche di altrem tasse) e di indicarti in pochi minuti se il tuo debito è prescritto oppure no (clicca su questo link per utilizzarlo). Ti consiglio però di leggerti questo articolo prima di utilizzarlo.


INDICE


1. Cosa è la prescrizione fiscale

In sintesi, la prescrizione fiscale è una modalità di estinzione delle tasse. Possiamo dire che l'Agenzia delle Entrate (e anche gli Enti territoriali o altri enti) affida all'Agenzia delle Entrate Riscossione il compito di riscuotere le imposte; ma, se l'Agenzia delle Entrate Riscossione non si attiva entro un determinato termine per riscuoterle le tasse si estinguono (appunto per intervenuta prescrizione). In partica i debiti con l'Agenzia delle Entrate vanno in prescrizione, e quindi si estinguono, se l'Agenzia delle Entrate Riscossione non si attiva tempestivamente per recupere il credito che le è stato affidato.


2. Da quando decorre il termine di prescrizione delle tasse

La prescrizione delle tasse (IRPEF, IRES, IVA, IRAP, IRES) inizia a decorrere in un momento successivo alla notifica della cartella di pagamento o dell' avviso di accertamento esecutivo. Prima della notifica della cartella di pagamento (o dell'avviso accertamento esecutivo) non esiste un termine di prescrizione e non è corretto parlare di prescrizione; prima di tale momento, infatti, esiste soltanto un termine di decadenza e cioè un termine entro cui l'Agenzia delle Entrate (o l'Ente territoriale o altro ente) deve notificare la cartella di pagamento o l'avviso di accertamento esecutivo al contribuente (altrimenti perde il potere di notificare l'atto); ma i due termini, quello di decadenza e quello di prescrizione, sono due 'cose' assolutamente diverse che non vanno confuse; in questo post parliamo soltanto dei termini di prescrizione (se vuoi approfondire i termini di decadenza leggiti questo post).


3. Facciamo un esempio concreto in merito alla prescrizione fiscale delle imposte

Se ti è stata notificata una cartella di pagamento, oppure un avviso di accertamento esecutivo, relativa/o all'IRPEF/IVA/IRES/IRAP hai 60 giorni di tempo per pagarla/o; a partire dal 61° giorno, come detto, inizia a decorrere i termine di prescrizione.

Facciamo un esempio: se ti è stata notificata una cartella esattoriale IRPEF il 3/3/2023 hai tempo sino al 2/5/2023 per pagarla (=3/3/2023 + 60 gg); se non lo fai, a partire dal giorno successivo, e cioè dal 3/5/2023, inizia a decorrere il termine di prescrizione.

In pratica la prescrizione delle imposte inizia a decorrere dal giorno successivo a quello in cui è scaduto il termine di pagamento. In realtà, esistono poi ulteriori piccoli accorgimenti per calcolare esattamente il giorno di decorrenza della prescrizione: se infatti il giorno di scadenza del pagamento delle imposte scade il sabato o in un giorno festivo il termine per il pagamento slitta al primo giorno successivo non festivo e, a sua volta, la prescrizione inizia a decorrere dal giorno ancora successivo; ad ogni modo, se vuoi calcolare con esattezza il termine di prescrizione prendendo in considerazione anche questi parametri puoi utilizzare l'apposito software di calcolo della prescrizione delle tasse al seguente link.


La prescrizione fiscale ! Come funziona ?

4. Il termine di prescrizione delle imposte è di 5 o 10 anni ?

Chiarito il momento da cui inizia a decorrere il termine della prescrizione vediamo adesso a quanto 'ammonta' questo termine: la prescrizione delle imposte erariali (IRPEF, IRES, IVA e IRAP) è di 10 anni mentre invece quello dei tributi locali (ICI, IMU, TARI, ecc...) è di 5 anni.

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5. Il termine di prescrizione delle sanzioni e degli interessi connessi alle tasse

Abbiamo detto che il termine di prescrizione delle tasse erariali (IRPEF, IRES, IVA e IRAP) è di 10 anni; ricordati però che le cartelle di pagamento e gli avvisi di accertamento esecutivi insieme alle tasse normalmente comminano il pagamento anche delle correlate sanzioni e interessi. Ecco: le sanzioni e gli interessi (correlate alle tasse) si prescrivono sempre e comunque nel minor termine di 5 anni.

Facciamo un esempio: se il 3/3/2023 ti è stata notificata una cartella esattoriale relativa a IRPEF, sanzioni e interessi la prescrizione, come abbiamo già visto, inizia a decorrere dal 3/5/2023; pertanto il termine di prescrizione:

  • quanto al debiti per IRPEF è il 3/5/2033 (=3/5/2023 + 10 anni secondo la giurisprudenza consolidata);

  • quanto ai debiti per le sanzioni e gli interessi è il 3/5/2028 (=3/5/2023 + 5 anni);

Il software di calcolo (link) se indichi sia l'IRPEF che le sanzioni e gli interessi ti calcolerà in automatico i diversi termini di prescrizione.


6. Estinzione delle imposte per intervenuta prescrizione

I tuoi debiti per le imposte (IRPEF, IRES, IVA, IRAP) si estingueranno per intervenuta prescrizione se nel termine di 10 anni (parlando solo dell'imposta) l'Agenzia delle Entrate non ti avrà notificato alcun atto idoneo ad interrompere il termine di prescrizione (quale per esempio: un'intimazione di pagamento, un fermo amministrativo, un preavviso di iscrizione di ipoteca o un pignoramento).

Riprendiamo l'esempio di poco sopra: se entro il 3/5/2033 l'Agenzia delle Entrate Riscossione non ti avrà notificato alcun atto allora il tuo debito per IRPEF (ed a maggior ragione quello per le sanzioni e interessi) sarà integralmente prescritto; se invece tu ricevessi la notifica per esempio di una intimazione di pagamento il 10/9/2029 allora si saranno estinte per prescrizione soltanto le sanzioni e gli interessi ma non l'IRPEF.

La prescrizione agenzia entrate

7. Accertamento fiscale e prescrizione

Non ha molto senso, come si legge su internet, parlare di accertamento fiscale e prescrizione: difatti, come poco sopra ti ho già detto la prescrizione inizia a decorrere soltanto al 61° giorno successivo alla notifica dell'avviso di accertamento (o della cartella esattoriale); la prescrizione perciò è un accadimento che determina l'estinzione del diritto di credito e che si verifica solo successivamente alla notifica dell'avviso di accertamento e deriva sostanzialmente dall'inattività protratta per un certo periodo da parte dell'Agenzia delle Entrate Riscossione (prima della notifica dell'accertamento esistono specifici termini di decadenza, che non sono oggetto di questo post).


8. Come effettuare il calcolo della prescrizione delle tasse ?

Abbiamo detto che la prescrizione delle tasse inizia a decorrere il 61° giorno successivo alla notifica della cartella di pagamento o dell'avviso di accertamento esecutivo; e abbiamo anche detto che la prescrizione per le imposte erariali (IRPEF, IRES, IVA e IRAP) è di 10 anni. Sulla base di questi due parametri il calcolo della prescrizione delle tasse sembrerebbe essere davvero banale.

Riprendiamo l'esempio fatto poco sopra: se il 3/3/2013 ti è stata notificata una cartella esattoriale per IRPEF la prescrizione ha iniziato a decorrere il 3/5/2013 (=3/3/2013+61 gg) e quindi il termine di prescrizione di 10 anni era il 3/5/2023; perciò, se l'Agenzia delle Entrate Riscossione entro tale data non ti ha notificato alcun atto allora le tasse sono cadute in prescrizione.

La maggior parte degli articoli presenti su internet avvalora questa modalità banale per calcolare la prescrizione. In realtà, è molto più difficile effettuare il calcolo della prescrizione perché ci sono molti ulteriori parametri che devono essere presi in considerazione e valutati: si tratta in particolare di eventi che determinano:

  • l'interruzione della prescrizione e cioè nella sostanza il suo azzeramento e la sua ripartenza da capo (per esempio: la notifica di un preavviso di iscrizione di ipoteca è atto interruttivo);

  • la sospensione della prescrizione e cioè il 'blocco' della decorrenza del termine che però ricomincia a decorrere a seguito di un evento successivo per la durata residua (per esempio, la sospensione opera tra la data della domanda di rateizzazione e la data successiva di decadenza della rateizzazione stessa).

Se vuoi avere un'idea di quanti siano i parametri da prendere in considerazione per effettuare un calcolo serio e preciso della prescrizione delle tasse (IRPEF), o comunque se ti interessa semplicemente individuare con esattezza il termine di prescrizione applicabile al tuo caso specifico, puoi accedere a questo link per utilizzare l'apposito software di calcolo della prescrizione delle tasse.


9. Come si ottiene l'accertamento della prescrizione ?

Se le tasse portate dalla cartella esattoriale o dall'avviso di accertamento esecutivo si sono estinte per prescrizione non è necessario ottenerne un accertamento da parte dell'Autorità giudiziaria; questo, perché la prescrizione opera ex lege (e cioè automaticamente). Tuttavia, potrebbe accadere, e anzi normalmente accade, che l’Agenzia della Entrate Riscossione non cancelli in automatico le imposte prescritte ed anzi che agisca per la riscossione di tali importi nonostante siano appunto prescritti; in questi casi il contribuente ha interesse ad ottenere l’ accertamento giudiziale della prescrizione fiscale perché altrimenti subisce l'esecuzione (e cioè il pignoramento di un conto corrente oppure di un immobile, ecc...).

Nella sostanza, in presenza di vecchie cartelle esattoriali o avvisi di accertamenti esecutivi è necessario attendere che l’Agenzia delle Entrate Riscossione notifichi un atto (come per esempio un'intimazione di pagamento, un preavviso di iscrizione di ipoteca, un preavviso di iscrizione di fermo amministrativo o un pignoramento) così da proporre ricorso contro quest’ultimo davanti all’autorità giudiziaria per ottenere l'accertamento dell’intervenuta prescrizione; in pratica per contestare la prescrizione non si impugna la cartella di pagamento o l'avviso di accertamento esecutivo ma un atto successivo.

Oppure quando si tratti di importi rilevanti e vi sia quindi interesse ad ottenere in tempi rapidi l’accertamento della prescrizione, è possibile presentare all’ente creditore un’istanza di annullamento in autotutela delle somme portate dalla cartella esattoriale (o dall'avviso di accertamento) e, poi, qualora l’Ente risponda in modo negativo, impugnare la risposta negativa innanzi all’Autorità giudiziaria chiedendo appunto l’accertamento dell’intervenuta prescrizione.

In ogni caso, prima di fare ricorso è necessario essere sicuri di non aver ricevuto in precedenza atti interruttivi della prescrizione (quali intimazioni di pagamento, comunicazione di iscrizioni di ipoteca o di fermi amministrativi, e così via) ed anche che la prescrizione non sia stata sospesa per effetto di qualche normativa speciale (come quella per il COVID19).

 

Se ti sei letto questo post probabilmente hai le 'basi' per provare ad utilizzare il software di calcolo della prescrizione (per accedere clicca su questo link): è sufficiente che inserisci alcuni parametri di base e ti calcolerà in pochi minuti il termine di prescrizione delle tasse. Per oggi è tutto, spero che questo post ti sia stato utile. Se vuoi approfondire ulteriormente gli aspetti relativi alla prescrizione leggiti questo ulteriore post.


In ogni caso, se vuoi tenerti sempre aggiornato su questo e tanti altri argomenti clicca qui sotto per iscriverti al ns. canale youtube:



Per oggi è tutto. Come sempre spero che queto post ti sia stato d'aiuto nel compiere le tue valutazioni.


Avv. Alberto Bindi

 

Se ti interessa puoi scaricare in .pdf il testo di questo post.


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