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albertobindi

#2 Pignoramento presso terzi dell' Agenzia delle Entrate Riscossione

Aggiornamento: 17 ott

Il pignoramento presso terzi è lo strumento che consente all' Agenzia delle Entrate Riscossione di appropriarsi dei crediti che il debitore vanta nei confronti di altri soggetti; in questo Post ti spiego tutto quello che c'è da sapere!


Aggiornato al 30/9/2024


pignoramento presso terzi Agenzia delle Entrate Riscossione

L'Agenzia delle Entrate Riscossione è uno dei maggiori creditori delle famiglie italiane; molti Enti, infatti, le affidano i propri crediti da riscuotere; così, per esempio, l'Agenzia delle Entrate affida all'Agente della Riscossione i suoi crediti per IRPEF, IRES, IVA, IRAP; ugualmente anche l'INPS e l'INAIL affidano all'Agente della Riscossione le somme che devono recuperare. Per questa ragione è importante sapere come, quando e perché l'Agenzia delle Entrate Riscossione può utilizzare il pignoramento presso terzi contro di noi per pignorare le somme che altri soggetti (il datore di lavoro per lo stipendio, l'INPS per la pensione, la Banca per le somme presenti sul conto corrente, i fornitori ecc...) ci devono; ancor più importante è conoscere i casi in cui, ricevuta la notifica del pignoramento, è possibile bloccare e contestare il pignoramento presso terzi così da evitare che l'Ufficio aggredisca il nostro patrimonio.


Se ti interessa l'argomento continua a leggere il post!


INDICE


1. Cosa è il pignoramento presso terzi dell'Agenzia delle Entrate Riscossione ?

L'Agenzia delle Entrate Riscossione può pignorare le somme che eventuali soggetti terzi devono al debitore: si può trattare dei canoni di locazione o affitto che un inquilino deve al debitore, dello stipendio dovuto dal datore di lavoro, delle somme presenti sul conto corrente in banca o, comunque, di qualunque altra somma dovuta da un soggetto al debitore.

Rispetto alla normale procedura di pignoramento presso terzi (che ogni creditore può intraprendere) l'Agenzia delle Entrate Riscossione beneficia di una procedura semplificata; di seguito entriamo un pò più nel dettaglio. Tieni però a mente che quello che qui di seguito ti racconto vale solo per il pignoramento presso terzi effettuato dall'Agenzia delle Entrate Riscossione (e non da altri creditori).

2. Come funziona in concreto il pignoramento presso terzi dell'Agenzia delle Entrate Riscossione ?

Il pignoramento presso terzi molto semplicemente è un atto che l'Agente della Riscossione notifica al terzo (e al debitore) nel quale individua il credito (dovuto dal terzo al debitore) ed ordina al terzo di pagare il credito direttamente a lei (fino a concorrenza dell'importo del debito) nei seguenti termini:

  • entro 60 giorni dalla notifica dell’atto di pignoramento, per le somme per le quali il diritto alla percezione è maturato anteriormente alla data di tale notifica;

  • alle rispettive scadenze, per le restanti somme.

In pratica, il pignoramento presso terzi è soltanto un'atto che l'Ufficio notifica al terzo e al debitore dal quale però discendono importanti conseguenze.


3. Quand'è che l'Agenzia delle Entrate Riscossione può agire con un pignoramento presso terzi ?

L'Agenzia delle Entrate Riscossione può aggredire il debitore con un pignoramento presso terzi soltanto se è munita di un 'titolo' e cioè alternativamente:

  • di un "ruolo" ossia dell'elenco (previsto dalla legge) che l'Ente creditore (per esempio: l'Agenzia delle Entrate, l'INPS, l'INAIL, le Regioni, i Comuni, le Camere di Commercio, ecc....) affida all'Agenzia delle Entrate Riscossione con il compito di riscuotere i crediti lì indicati;

  • di un accertamento esecutivo.

Il pignoramento presso terzi agenzia entrate riscossione è possibile e dipende da vari fattori

4. Entro che termine deve iniziare l'esecuzione forzata?

L'Agenzia delle Entrate Riscossione deve procedere con il pignoramento presso terzi entro il termine di prescrizione che, almeno per i tributi principali, è di 5 o 10 anni e decorre dal 60° giorno successivo alla notifica della cartella esattoriale (o dell'avviso di accertamento esecutivo); al tema della prescrizione ho dedicato un apposito post.

Inoltre, l'Agente della Riscossione deve iniziare il pignoramento entro il termine di un anno dalla notifica della cartella di pagamento o dell'avviso di accertamento esecutivo; se non provvede entro questo termine, l'Ufficio può procedere comunque con il pignoramento (purché nel rispetto del termine di prescrizione) ma prima deve notificare un apposito atto chiamato "intimazione di pagamento".


5. Nel pignoramento presso terzi promosso dall'Agenzia delle Entrate Riscossione interviene il giudice ?

Il pignoramento presso terzi utilizzato dall'Agenzia delle Entrate Riscossione è regolato da una specifica legge (DPR n. 602/1973) che deroga in molte parti al procedimento ordinario di esecuzione forzata previsto dal codice di procedura civile; difatti, differentemente da quanto accade nel procedimento ordinario (azionato da un qualunque creditore privato) l'Agenzia delle Entrate Riscossione procede autonomamente alla notifica del pignoramento intimando al terzo (datore di lavoro, banca, INPS, ecc...) di pagare direttamente a lei le somme dovute al debitore; perciò, differentemente da quanto accade nei pignoramenti presso terzi azionati dai creditori privati, quello azionato dall'Agenzia delle Entrate Riscossione di regola non necessita dell'intervento di un giudice.


6. Alcuni limiti al pignoramento presso terzi dell' Agenzia Entrate Riscossione

Come regola generale l'Agenzia delle Entrate Riscossione incontra alcuni limiti al pignoramento presso terzi e infatti non può mai pignorare:

  • i crediti alimentari;

  • i crediti aventi per oggetto sussidi di grazia o di sostentamento a persone comprese nell'elenco dei poveri;

  • sussidi dovuti per maternità, malattie o funerali da casse di assicurazione, da enti di assistenza o da istituti di beneficienza.

In questi casi si parla impropriamente di nullità del pignoramento presso terzi ma in realtà si tratta semplicemente di un divieto.


7. Il pignoramento dei canoni di affitto e locazione da parte dell'Agenzia delle Entrate Riscossione

L'Agenzia delle Entrate Riscossione con il pignoramento presso terzi può pignorare i canoni di locazione o di affitto che l'inquilino deve al debitore; i contratti di locazione, infatti, secondo la legge devono essere registrati all'Agenzia delle Entrate motivo per cui l'Agente della Riscossione riesce facilmente, usando le banche dati di cui dispone, a verificare se il debitore è titolare di un contratto di locazione o affitto e se quindi deve riscuotere dei canoni; in caso affermativo, potrà procedere a pignorare questi crediti; nello specifico l'Ufficio notificherà all'affittuario o all'inquilino l'ordine di pagare direttamente all'Agenzia delle Entrate Riscossione i canoni di locazione / affitto nei seguenti termini: i) quelli scaduti e non corrisposti nel termine di quindici giorni dalla notifica e ii) quelli a scadere alle rispettive scadenze fino a concorrenza del credito per cui l'Agente per la Riscossione procede.


8. Il pignoramento dello stipendio da parte dell'Agenzia delle Entrata Riscossione (e limiti)

L'Agenzia delle Entrate Riscossione può procedere con il pignoramento dello stipendio del debitore; si tratta di una forma di pignoramento presso terzi utilizzata con una certa frequenza dall'Ufficio; per essere più precisi l'Agente della Riscossione può pignorare le somme dovute dal datore di lavoro a titolo di stipendio, di salario o di altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento; l'Ufficio, infatti, usando le banche dati di cui dispone, può facilmente verificare se il debitore è un lavoratore dipendente e chi è il suo datore di lavoro di modo che, se la verifica ha esito positivo, può pignorare queste somme. Il pignoramento da parte dell'Agenzia delle Entrate dello stipendio è soggetto però ad importanti limiti in quanto non tutte le somme vengono pignorate ma solo una parte e precisamente:

  • 1/10 per importi inferiori ad € 2.500;

  • 1/7 per importi compresi tra € 2.500 ed € 5.000;

  • 1/5 per importi superiori ad € 5.000.

Tra l'altro ricordati che questi limiti sono specifici proprio per il caso in cui il pignoramento sia stato proposto dall'Agenzia delle Entrate Riscossione (per gli altri creditori 'privati' invece si applica sempre e solo il limite di 1/5).

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9. Il pignoramento della pensione da parte dell'Agenzia delle Entrate Riscossione (e limiti)

L'Agenzia delle Entrate utilizzando le sue banche dati riesce anche a verificare se il suo debitore è titolare di una pensione; in caso la verifica abbia esito positivo l'Ufficio può pignorare la pensione; esiste però un limite: infatti, le somme da chiunque dovute a titolo di pensione non possono essere pignorate per un ammontare corrispondente al doppio della misura massima mensile dell'assegno sociale (pari complessivamente ad € 1.068,80 nel 2024) con un minimo di € 1.000 euro; la parte eccedente tale soglia, invece, è pignorabile nei limiti in cui lo è lo stipendio.


10. Il pignoramento del conto corrente da parte dell'Agenzia delle Entrate Riscossione (e limiti)

L'Agenzia delle Entrate può pignorare anche le disponibilità finanziarie presenti sul conto corrente; ed anzi il pignoramento presso terzi del conto corrente è una delle forme di pignoramento più ricorrenti; le somme che ciascuno di noi ha sul conto corrente, infatti, non sono altro che crediti che abbiamo verso la Banca (e che 'riscuotiamo' ogni volta che andiamo in filiale o al bancomat a fare un prelievo); e l'Ufficio può appunto pignorare questi crediti; anche in questo caso l'Agenzia delle Entrate Riscossione accedendo alle sue banche dati può sapere quali conti correnti il debitore possiede; per di più, a partire dal 2024 (non appena saranno emanati alcuni decreti) potrà sapere anche, in tempo reale, quali sono le effettive disponibilità presenti sul conto corrente; perciò, in caso di riscontro positivo l'Agenzia delle Entrate può procedere con il pignoramento delle somme presenti sul conto corrente.

L'Agenzia delle Entrate Riscossione nel pignorare le somme presenti sul conto corrente non incontra alcun limite tranne due, vediamoli in dettaglio.

Il primo: se sul conto corrente è accreditato lo stipendio o ogni altra indennità derivante da un rapporto di lavoro dipendente il pignoramento non può estendersi all'ultimo emolumento accreditato.

Il secondo: se sul conto corrente è accreditata la pensione o altra indennità che tiene luogo alla pensione, o assegni di quiescenza non possono essere pignorate somme per un'importo pari al triplo dell'assegno sociale (pari complessivamente ad € 1.603,20), mentre l'eccedenza presente sul conto corrente può essere pignorata integralmente; mentre invece gli accrediti sul conto corrente successivi al pignoramento possono essere pignorati nei limiti in cui può essere pignorata la pensione.


11. Il pignoramento presso terzi di ogni altro credito 

Sin qui abbiamo visto le regole per alcuni particolari tipi di pignoramento presso terzi (dei canoni di locazione, degli stipendi e delle pensioni, del conto corrente) ma, in generale, con il pignoramento presso terzi l'Agenzia delle Entrate Riscossione può pignorare qualunque altra tipologia di credito di cui il debitore sia titolare verso soggetti terzi. Per esempio, nel caso in cui il debitore sia un lavoratore autonomo, un professionista o un imprenditore, l'Ufficio utilizzando le sue banche dati può verificare chi sono i clienti abituali; e nel caso in cui la verifica abbia esito positivo può pignorare tutti i crediti che il debitore ha verso questi soggetti.


12. Come fa l'Ufficio a decidere quale credito aggredire con il pignoramento presso terzi ?

Come più sopra visto l'Agenzia delle Entrate Riscossione ha a disposizione banche dati che le consentono di verificare i rapporti che intrattiene con soggetti terzi; banche dati che le consentono di individuare, con una certa semplicità, i crediti da pignorare utilmente; per di più, a partire dal 2024, e non appena saranno adottati appositi decreti attuativi, l'Agenzia delle Entrate Riscossione potrà richiedere, prima di iniziare l'esecuzione, le informazioni necessarie per verificare l'esistenza di beni e attività in capo al debitore ed inoltre potrà condurre ricerche dei beni e delle attività del debitore utilizzando banche dati e strumenti telematici e informativi ulteriori rispetto a quelli a disposizione dell'amministrazione finanziaria.


13. Come ottenere la sospensione del pignoramento presso terzi dell' Agenzia Entrate Riscossione ?

Di regola non è possibile ottenere la sospensione del pignoramento presso terzi intrapreso dall'Agenzia delle Entrate Riscossione. Esistono però tre eccezioni. Vediamole in dettaglio.


La prima: la rateizzazione. Il pignoramento è sospeso se il debitore presenta un'istanza di rateizzazione del debito all'Agenzia delle Entrate Riscossione; difatti, a seguito della presentazione di tale istanza l'Agente della Riscossione non può iniziare nuove esecuzioni, fino all'eventuale rigetto dell'istanza; inoltre, in caso di accoglimento dell'istanza, con il pagamento della prima rata si determina addirittura l'estinzione del pignoramento presso terzi in corso; nel concreto, perciò, se l'Ufficio ha iniziato un'esecuzione forzata nei tuoi confronti puoi presentare un'istanza di rateizzazione del debito dopodiché se questa viene accolta e se paghi la prima rata allora l'esecuzione presso terzi si blocca; perciò, in presenza di un pignoramento presso terzi la rateizzazione è una ottima soluzione per bloccarlo in modo certo e rapido!


La seconda: contestare il pignoramento presso terzi davanti al giudice e presentare un'istanza di sospensione. I casi in cui è possibile contestare davanti al giudice il pignoramento dell'Agenzia delle Entrate Riscossione, per farne valere la nullità, non sono molti ma tra questi, nella prassi, i più ricorrenti sono tre. Si tratta di casi in cui è possibile eccepire all'Ufficio l'intervenuta estinzione del suo diritto di credito a seguito:

  • del pagamento del debito;

  • dell'intervenuta prescrizione (e cioè del decorso del termine di 5/10 tra l'ultimo atto notificato al contribuente ed il pignoramento) e

  • della mancata notifica degli atti presupposto (e cioè della cartella esattoriale e/o dell'avviso di accertamento esecutivo che devono sempre precedere ogni esecuzione forzata).

Quando ricorrono queste situazioni per contestare il pignoramento presso terzi, e quindi per farne valere la nullità, è necessario proporre un vero e proprio contenzioso davanti al giudice che, a seconda delle eccezioni da proporre, sarà in alcuni casi il Tribunale ordinario (proponendo un'opposizione ex art. 615 cpc avverso il pignoramento) mentre in altri sarà la Corte di Giustizia Tributaria di 1° Grado (impugnando l'atto di pignoramento). Nel momento in cui il debitore contesta il pignoramento presso terzi davanti al giudice (per farne valere la nullità) può anche chiedere a quest'ultimo la sospensione dell'esecuzione qualora ricorrano gravi motivi e vi sia fondato pericolo per il debitore di subire un danno grave ed irreparabile. In pratica il debitore, nei casi in cui ha contestato l'esecuzione forzata davanti al giudice, può chiedere a quest'ultimo di sospendere l'esecuzione sin tanto che il processo non giunge a sentenza per evitare di subire un danno grave; in questo caso, ovviamente spetta al giudice decidere se concedere o meno la sospensione del pignoramento, fermo restando che si tratta di un blocco temporaneo (sino al deposito della sentenza dopodiché se questa sarà positiva verrà meno definitivamente il pignoramento mentre invece se sarà negativa il pignoramento riprenderà il suo corso).


La terza: le procedure di sovraindebitamento. Il debitore se si trova in una situazione debitoria complessiva così grave da non potercela fare da solo a pagare tutti i debiti, se cioè si trova in una situazione di così detto "sovraindebitamento" (e normalmente la pendenza di un'esecuzione forzata è proprio indice del fatto che il debitore si trova in una tale situazione), allora può attivare uno dei 4 procedimenti previsti dal DLgs 14/2019 che, al ricorrere di certe condizioni, consentono rivolgendosi ad un Organismo di Composizione della Crisi di cancellare integralmente o comunque di ridurre (e pagare con un piano rateale sostenibile) il debito complessivo; e questi procedimenti, una volta attivati, prevedono sostanzialmente tutti la possibilità di ottenere la sospensione dei pignoramenti in corso in attesa che il procedimento giunga al termine.

 

Come sempre spero che questo post ti sia stato d’aiuto e di averti fornito qualche parametro concreto che possa aiutarti nel compiere le tue valutazioni. Ti ricordo anche che se hai ricevuto un atto di pignoramento presso terzi dall'Agenzia delle Entrate Riscossione a questo link puoi richiederci una preanalisi gratuita per verificare la possibilità di bloccarlo, sospenderlo o comunque contestarlo davanti al giudice.


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Avv. Alberto Bindi

 

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٢٩ يوليو
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ritengo valida la esposizione molto precisa e nella indicazione delle ipotesi esposte.

sarebbe anche utile integrare con riferimenti giurisprudenziali .

Grazie.

Vittorio

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