TUTTO QUELLO CHE DEVI SAPERE SULLA TASSA ITALIANA SUGLI AERO TAXI
1. Che cos'è la tassa sui voli passeggeri di aerotaxi?
L'Italia ha istituito un'imposta statale sui voli passeggeri di aerotaxi; l'imposta è applicata anche ai voli in elicottero.
L'imposta è dovuta dal passeggero e pagata dal vettore.
L'imposta sugli aero taxi, dovuta per ogni passeggero e all'effettuazione di ogni tratta, è fissata in un importo pari a:
€ 10,00 in caso di tragitto non superiore a 100 chilometri;
€ 100,00 in caso di percorso superiore a 100 chilometri e non superiore a 1.500 chilometri;
€ 200,00 in caso di viaggio superiore a 1.500 chilometri.
La lunghezza del percorso è pari (indipendentemente da eventuali scali tecnici) alla distanza ortodromica tra il punto di arrivo e il punto di partenza aumentata di 95 Km.
2. Chi è tenuto a pagare la tassa sui voli passeggeri di aerotaxi?
L'imposta sui voli passeggeri di aerotaxi è dovuta dal passeggero che deve corrisponderla al vettore in relazione a ciascun volo con partenza e/o arrivo sul territorio italiano.
La tassa sugli aero taxi, quindi, è dovuta dal passeggero ma deve essere versata allo Stato italiano dal vettore che deve provvedere a effettuare il pagamento in relazione a ciascuna tratta
3. Quando deve essere pagata la tassa italiana sugli aerotaxi?
Per i viaggi effettuati con aeromobili iscritti nel registro aeronautico nazionale tenuto dall'ENAC, o nei registri dei Paesi dell'Unione Europea o appartenenti al SEE, il vettore deve versare l'imposta sui voli aerotaxi entro la fine del mese successivo a quello di effettuazione del servizio.
Per i viaggi effettuati con aeromobili non iscritti nel registro aeronautico nazionale tenuto dall'ENAC e nemmeno nei registri dei Paesi dell'UE o appartenenti allo SEE, il vettore deve versare la tassa sui voli di aero taxi, per ogni tratta, prima della partenza o entro il giorno successivo all'arrivo nel territorio nazionale.
4. Come deve essere pagata l'imposta sugli aerotaxi in Italia?
La tassa sui voli passeggeri di aerotaxi viene versata dal vettore utilizzando il modello "F24 versamenti con elementi identificativi" codice tributo 3379.
È consentita anche, per gli operatori non italiani, l'estinzione della tassa aerotaxi effettuando un bonifico bancario in euro alla Ragioneria Generale dello Stato italiano sul seguente IBAN IT48 A010 0003 2453 4800 8122 400, codice BIC BITAITRRENT, indicando nella causale di versamento:
l'identità del vettore;
il numero di passeggeri;
il tipo di tratta ("A" se la distanza è inferiore a 1500 km e "B" per distanze superiori);
codice 3379;
e la data di esecuzione del servizio di aerotaxi.
5. Cosa succede se l'operatore non paga la tassa sugli aerotaxi?
Se l'operatore non paga, alle dovute scadenze, la tassa sui voli passeggeri degli aero taxi gli viene notificato un "processo verbale di constatazione".
Il processo verbale di constatazione è emesso dalla Guardia di Finanza e viene notificato per uno o più anni e in relazione ai voli su un singolo aeroporto.
Inoltre, il processo verbale di constatazione deve contenere l'elenco dei voli rilevanti ai fini dell'imposta secondo questo schema (esempio):
volo nr. | Data | Arrivo / Partenza | Apr arrivo / partenza | n. pass. | distanza | tassa |
1 | 7/8/2018 | arrivo | Moscow Vnkovo (VKO) | 4 | > 1.500 Km | € 800 |
2 | 1/2/2020 | partenza | Roma Ciampino (CIA) | 2 | < 1.500 Km | € 200 |
| | | TOTALE | 6 | TOTALE | € 1.000 |
Il processo verbale di constatazione deve contenere anche l'importo della sanzione pari al 30% dell'imposta dovuta.
Con il processo verbale di constatazione la Guardia di Finanza informa l'operatore che ha la possibilità entro 60 giorni dalla notifica del processo verbale di constatazione:
ai sensi dell'art. 12, comma 7, della Legge 27 luglio 2000, n. 212, di inviare all'Agenzia delle Entrate osservazioni o rilievi;
nonché, ai sensi dell'art. 6, comma 1, del D.Lgs. n. 218/1997, di formulare una proposta di accertamento ("istanza di accertamento con adesione"); con tale proposta di accertamento è possibile aprire un dialogo con l'Agenzia delle Entrate per ridurre la tassa aerotaxi dovuta e ottenere l'applicazione della sanzione ridotta (dal 30%) al 10%.
Commenti/osservazioni e proposte di accertamento possono essere utili per cercare di ridurre l'imposta sugli aerotaxi evidenziando circostanze di fatto come errori, in cui è incorsa la Polizia Tributaria, per esempio relativi alla distanza dei voli o al numero di passeggeri.
L'operatore, se ritiene che l'accertamento sia corretto può anche pagare gli importi richiesti dalla Guardia di Finanza evitando così altre contestazioni.
L'Agenzia delle Entrate - nel caso in cui l'operatore non invii i commenti/osservazioni né la proposta di accertamento ("Istanza di accertamento con adesione") o nel caso in cui l'Agenzia delle Entrate ritenga che i commenti/osservazioni non siano pertinenti o che non ci sia spazio per un dialogo per ridurre la tassa aerotaxi dovuta - in caso di mancato pagamento emette nei confronti dell'operatore un "atto di recupero" .
L'atto di recupero viene emesso per un importo complessivo che comprende:
la tassa aerotaxi dovuta in base alle distanze percorse con ciascun volo e al numero di passeggeri trasportati dall'operatore;
la sanzione del 30% sull'imposta dovuta;
gli interessi di mora.
Entro 60 giorni dalla data di notifica dell'atto di recupero, l'operatore deve scegliere se pagare l'intero importo dovuto (imposta, sanzioni ridotte al 10% e interessi) o se citare in giudizio, entro lo stesso termine, l'Agenzia delle Entrate per ottenere l'annullamento dell'atto di recupero.
6. È possibile fare causa all'Agenzia delle Entrate e vincere la causa?
Sì, è possibile. È possibile citare in giudizio l'Agenzia delle Entrate evidenziando errori in circostanze di fatto (es. distanza dei voli, numero di passeggeri, ecc.) e anche errori di diritto.
L'articolo 16, co. 10 bis, del DL 6 dicembre 2011, n. 201, prevede: "È istituita un'imposta statale sui voli dei passeggeri di taxi aerei. L'imposta si applica anche ai voli in cabina effettuati in elicottero. L'imposta è dovuta dal passeggero e pagata dal vettore. L'imposta, dovuta per ciascun passeggero e all'atto dell'effettuazione di ciascuna tratta, è fissata in misura pari a: a) 10 euro in caso di tratta non superiore a 100 chilometri; b) 100 euro in caso di tratta superiore a 100 chilometri e non superiore a 1.500 chilometri; c) 200 euro in caso di tratta superiore a 1.500 chilometri".
Il citato co. 10 bis è stato introdotto dall'art. 3 sexies del D.L. 2/3/2012, n. 16, il cui co. 15 ha delegato il Direttore dell'Agenzia delle Entrate ad adottare un apposito provvedimento per la determinazione delle modalità e dei termini di applicazione dell'imposta sugli aerotaxi.
Il Direttore dell'Agenzia delle Entrate ha emanato il Provvedimento 28/6/2012 (di seguito semplicemente "Provvedimento") con il quale ha disposto: "1.2. Per voli di aerotaxi, soggetti all'imposta, si intendono i voli effettuati per il trasporto di passeggeri in base a "contratti di noleggio" (di seguito, "contratti charter"), per l'intera capacità dell'aeromobile".
Ne consegue che l'imposta italiana sui passeggeri di aerotaxi è dovuta se sono soddisfatti tre presupposti concomitanti, ossia che:
i voli siano effettuati per il "trasporto di passeggeri";
in base a "contratti di noleggio";
il cui oggetto è "l'intera capacità dell'aeromobile".
Se nel caso specifico manca uno di questi presupposti allora l'atto di recupero è illegittimo in quanto in contrasto con l'articolo 16, co. 10 bis, del DL 6 dicembre 2011, n. 201 e con il Provvedimento.
La Guardia di Finanza e l'Agenzia delle Entrate notifica gli atti di recupero dell'imposta sui voli di passeggeri di aerotaxi senza verificare quale sia il rapporto contrattuale alla base tra l'operatore ed i passeggeri; accade quindi spesso che l'Agenzia delle Entrate notifichi atti di recupero in relazione a voli effettuati in base a:
contratti che non possono essere qualificati come contratti di noleggio (secondo prerequisito);
oppure a contratti che, pur essendo qualificabili come contratto di noleggio, non sono per l'intera capacità dell'aeromobile (secondo prerequisito);
quando questo si verifica, l'imposta sugli aerotaxi non è dovuta e, quindi, è possibile fare causa all'Agenzia delle Entrate per ottenere l'annullamento dell'atto di recupero.
6.1 Osservazioni in merito al secondo presupposto impositivo ("contratto di noleggio")?
La tassa aerotaxi deve essere applicata solo ai voli regolati da contratti di noleggio.
Il Codice Civile italiano non disciplina il contratto di noleggio; viceversa il Codice della Navigazione, ossia la normativa speciale in materia di navigazione marittima ed aerea, ne fornisce la seguente definizione: “Il noleggio è il contratto per il quale l'armatore [NDR o l’esercente l’aeromobile], in corrispettivo del nolo pattuito, si obbliga a compiere con una nave [NDR o con un aeromobile] determinata uno o più viaggi prestabiliti, ovvero, entro il periodo di tempo convenuto, i viaggi ordinati dal noleggiatore alle condizioni stabilite dal contratto o dagli usi.” (artt. 384 e 940, co. 1, CN); è inoltre previsto espressamente che la disciplina del contratto di noleggio si applichi “anche in caso di noleggio di parte della capacità dell'aeromobile” (art. 940, co. 2, CN).
Il contratto di noleggio si distingue dal contratto di locazione di aeromobile, disciplinato dagli artt. 939 e 376 CN, in quanto nel noleggio il mezzo rimane nella disponibilità dell’esercente (che si occupa della sua conduzione e mantiene alle sue dipendenze l’equipaggio) mentre nella locazione è il locatario che assume ogni responsabilità e rischio per la conduzione del mezzo; a questo riguardo, la giurisprudenza comunitaria ha chiarito che: “A differenza del noleggiante, il locatore, pur perseguendo un vantaggio economico, rimarrebbe estraneo all'impiego dell'imbarcazione nella navigazione dal momento che esso trasferisce la disponibilità del bene al locatario, il quale ne assume ogni onere e rischio.” (Corte Giustizia UE, Sez. VIII, 16/9/2021 n. 341/20).
Il Codice Civile all’art. 1678 Cod. Civ. disciplina il contratto di trasporto secondo cui “Con il contratto di trasporto il vettore si obbliga, verso corrispettivo, a trasferire persone o cose da un luogo a un altro.”; il Codice della Navigazione, invece, pur occupandosi del “trasporto aereo di persone e di bagagli” non fornisce una definizione del relativo contratto; difatti, l’art. 941 CN si limita a disporre, senza nient’altro aggiungere, che il trasporto aereo di persone e di bagagli è regolato dalle norme comunitarie ed internazionali in vigore in Italia; anche queste, però, non contengono una definizione del contratto in questione; tra esse, per quanto qui può essere utile si ricordano le seguenti:
l’art. 3 della Convenzione di Varsavia del 12/10/1929: “1. Nel trasporto dei viaggiatori è rilasciato un biglietto di passaggio, contenente: a. l’indicazione del punto di partenza e quello di destinazione; b. se il punto di partenza e quello di destinazione sono situati sul territorio d’una medesima altra Parte contraente e siano previsti uno o parecchi scali sul territorio d’un altro Stato, l’indicazione di tali scali; c. un avviso indicante che il trasporto d’un viaggiatore per un viaggio con destinazione finale o scalo in un paese diverso da quello di partenza, può essere regolato dalla convenzione di Varsavia, la quale, in generale, limita la responsabilità del vettore nel caso di morte o di lesione corporale e di perdita o d’avaria nel bagaglio. 2. Il biglietto fa fede, fino a prova contraria, della conclusione e delle condizioni del contratto di trasporto...” (nel medesimo senso si esprime anche la Convenzione di Montreal);
l’art. 2 del Regolamento CE 11/2/2004, n. 261 (in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri di voli aerei) dispone che per “biglietto” debba intendersi “un documento in corso di validità che dà diritto al trasporto o un titolo equivalente in forma non cartacea, compresa la forma elettronica, emesso o autorizzato dal vettore aereo o dal suo agente autorizzato”.
In merito alla distinzione tra contratto di noleggio e contratto di trasporto è stato precisato che “In via preliminare, occorre, da un lato, rilevare che il contratto di noleggio di un'imbarcazione è quello mediante il quale il noleggiante, a fronte del versamento di un prezzo, il nolo, mette tale imbarcazione a disposizione di un noleggiatore che la utilizzerà per le proprie esigenze. Il contratto di noleggio si distingue dunque dal contratto di trasporto, il quale non ha ad oggetto la messa a disposizione dell'imbarcazione [NDR o di un aeromobile] in tutto o in parte, bensì una prestazione di servizi di trasferimento di beni o persone.” (Corte Giustizia UE, Sez. VIII, 16/9/2021 n. 341/20; nel medesimo senso si veda anche Corte Giustizia UE; Sez. IV, 18/10/2007, n. 97/06).
In teoria appare semplice tracciare la linea di demarcazione tra il contratto di noleggio e quello di trasporto di persone (o cose) in quanto con il primo una parte mette a disposizione dell’altra esclusivamente un aeromobile (e il personale necessario per la sua conduzione) mentre con il secondo presta un servizio di trasporto di persone da un luogo ad un altro (C. Pasquale – M. Schepis, “Trasporto – Diritto Civile”, Guide Eutekne).
In realtà, però, può essere difficoltoso nella pratica qualificare un determinato rapporto contrattuale come contratto di noleggio ovvero di trasporto: “Il contratto di noleggio si differenzia tipologicamente rispetto a quello di trasporto, sia perché il noleggiatore può servirsi dei viaggi per finalità diverse da quelle di trasporto (pesca, rilevazione scientifica, diporto ecc.), sia perché, anche qualora con la nave siano effettuati trasporti, della loro esecuzione è il noleggiatore che si obbliga verso terzi (caricatori o passeggeri) assumendo la qualità di vettore.In tal caso, in pratica, il noleggiante si obbliga verso il noleggiatore a compiere il viaggio, ed il noleggiatore si obbliga verso i terzi ad effettuare il trasporto, utilizzando la nave del noleggiante. Dunque, cosi come il contratto di locazione determina una scissione tra la figura del proprietario locatore e quella del conduttore armatore, cosi il contratto di noleggio determina una scissione tra la figura dell’armatore noleggiatore e quella del vettore noleggiante. Secondo questa impostazione, seguita dalla maggior parte della dottrina, la differenza tra le due figure contrattuali del noleggio e del trasporto è da rinvenirsi nella diversa funzione del viaggio, che nel noleggio costituisce il fine del contratto, mentre nel trasporto è strumentale rispetto al trasferimento di cose o persone. Appare tuttavia evidente che in concreto risulta difficoltosa la distinzione tra le due figure contrattuali, specialmente tra il noleggio a viaggio ed il trasporto di carico, ove si consideri che il noleggio a viaggio viene effettuato proprio per trasportare cose da un luogo ad un altro.” (M.Pezone, “I Contratti di utilizzazione della nave”).
Ancora è stato affermato che “In particolar modo, nel vigore del codice della navigazione, è stata assai dibattuta la questione relativa alla distinzione tra noleggio e trasporto ed al rapporto tra le due figure contrattuali. Accanto a chi ha considerato il noleggio come un contratto del tutto autonomo e distinto, addirittura espressione di un più ampio tipo contrattuale di diritto comune, vi è stato chi, al contrario, ha visto proprio nel contratto di noleggio un sottotipo del contratto di trasporto.” (V. Cuffaro, “I contratti di utilizzazione dei beni”, UTET Giuridica, ed. 2008).
Inoltre, nella prassi operativa i contratti relativi all’utilizzo di aeromobili vengono spesso stipulati secondo modelli anglosassoni di modo che questo rende difficile ricondurli agli schemi contrattuali tipizzati dall’ordinamento italiano.
Cercando di trarre le fila della normativa, giurisprudenza e dottrina esaminate, sembra lecito affermare che:
con il contratto di noleggio: i) l’esercente ossia colui che assume l’esercizio dell’aeromobile ii) a fronte del pagamento di un corrispettivo iii) si obbliga a compiere con un aeromobile determinato (mettendolo in tutto o in parte a disposizione del noleggiatore) iv) uno o più viaggi prestabiliti (noleggio a viaggio) ovvero, entro un periodo di tempo convenuto, i viaggi ordinati dal noleggiatore (noleggio a tempo) v) mantenendo però la conduzione dell’aeromobile e l’equipaggio alle sue dipendenze (di modo che i rischi ed i pericoli derivanti dall’impiego del mezzo restano a suo carico e non sono trasferiti al noleggiatore);
con il contratto di noleggio non vengono solitamente emessi biglietti che sono viceversa la prova tipica del contratto di trasporto;
In conclusione, è possibile sostenere che il Provvedimento quando menziona i “contratti di noleggio” intende riferirsi proprio al contratto di noleggio di aeromobile disciplinato dagli artt. 940 e 384 CN come più sopra definito e non ad altre tipologie contrattuali quali la locazione di aeromobile o il servizio di trasporto di persone e bagagli; e ciò anche se, come visto, nella pratica non è agevole comprendere se un determinato rapporto contrattuale debba essere qualificato come contratto di noleggio ovvero di trasporto di passeggeri e bagagli.
6.2 Osservazioni in merito al terzo requisito (“l'intera capacità dell'aeromobile")
L’Imposta si applica esclusivamente quando il trasporto dei passeggeri è effettuato in forza di un contratto di noleggio avente ad oggetto, come precisato dal punto 1.2 del Provvedimento, “l’intera capacità dell’aeromobile” e non anche una parte soltanto di essa.
Autorevole dottrina, affrontando una questione inerente l’IVA, e dunque trattando di una questione fiscale anche se non relativa alla tassa sui voli di aerotaxi, prendendo spunto da alcuni chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate (Ris. Min. Fin, 17/11/1994, n. 15-448 e Ris. Agenzia Entrate, 5/3/2002, n. 73), ha ritenuto che qualora una società effettui prestazioni inquadrabili come “voli taxi” per il trasporto di passeggeri e stipuli un contratto con un unico contraente per l’utilizzo esclusivo dell’aeromobile la prestazione in oggetto sia inquadrabile come un contratto di noleggio e non trasporto di persone in quanto nella sostanza ha ad oggetto l’intera capacità dell’aeromobile (G. Greco, “Imponibilità dei servizi relativi alle operazioni doganali”, in Dogane e Territorio n. 6/2021; L’Esperto Risponde, “Con quale regime IVA vola l’aero-taxi”, Sole24Ore, 6 Maggio 2002).
6.3 In conclusione, quand'è possibile fare contenzioso per chiedere l'annullamento dell'atto di recupero emesso dall'Agenzia delle Entrate?
All’esito di quanto sopra esposto può dirsi che, con ragionevole probabilità, il contratto con il quale l’esercente l’aeromobile, che effettua servizio di aerotaxi, concede ad un unico contraente l’utilizzo esclusivo dell’intero aeromobile (e cioè di tutti i suoi posti), è sicuramente qualificabile come contratto di noleggio relativo all’intera capacità dell’aeromobile; e ciò, con conseguente debenza della tassa sugli aerotaxi; in questa eventualità non è quindi opportuno contestare l'atto di recupero emesso dall'Agenzia delle Entrate.
Al contrario, ogni qual volta l’esercente l’aeromobile, che effettua servizio di aerotaxi, concede i posti a sedere non ad un unico soggetto terzo bensì ad una pluralità di soggetti (i passeggeri), ed a maggior ragione nel caso in cui alcuni posti a sedere siano rimasti vacanti, può ragionevolmente escludersi che sia applicabile la tassa sui voli di passeggeri di aero taxi.
Seguendo questa impostazione abbiamo vinto alcune cause, ottenendo l'annullamento degli atti di recupero emessi dall'Agenzia delle Entrate, dimostrando che nel caso di specie i voli aerei erano stati effettuati sulla scorta, non di un contratto di noleggio, bensì di un contratto di trasporto di passeggeri a tal fine producendo in giudizio i biglietti aerei e il contratto con l'agente che li aveva venduti ai passeggeri.
Per maggiori chiarimenti: info@avvalbertobindi.com
Puoi scaricare la versione .pdf di questi post.
Comentários