Se hai impugnato un preavviso di iscrizione d'ipoteca dell'Agenzia delle Entrate presta attenzione alla eventuale successiva notifica con cui l'ufficio ti informa dell'avvenuta effettiva iscrizione ipotecaria...
Aggiornato al 9/10/2024
La legge (art. 77 DPR n. 602/1973), in materia di iscrizione ipotecaria da parte dell'Agenzia delle Entrate, prevede che l'Ufficio, prima di iscrivere ipoteca su un immobile, debba comunicare al debitore un preavviso di iscrizione al fine di informarlo che, se non provvede al pagamento delle somme dovute entro il termine di 30 giorni, provvederà ad iscrivere ipoteca.
Questo preavviso di iscrizione ipotecaria è l'unico atto di cui la legge prevede espressamente la notifica al debitore; nessuna norma, infatti, impone all'Agenzia delle Entrate Riscossione di notificare al debitore un successivo atto con il quale lo informa dell'avvenuta iscrizione ipotecaria (a seguito del mancato pagamento delle somme dovute entro il predetto termine di 30 giorni).
Per questa ragione, la giurisprudenza ha riconosciuto che il preavviso di iscrizione ipotecaria notificato al contribuente, pur non essendo espressente incluso nell'elenco (art. 19 DLgs 546/1992) degli atti che possono essere impugnati, lo possa essere in via facoltativa.
Di regola, quindi, se si riceve un preavviso di iscrizione d'ipoteca da parte dell'Agenzia delle Entrate e se sussistono i presupposti per contestare l'iscrizione, è bene impugnarlo subito davanti al giudice sollevando tutte le eccezioni del caso (quali siano i presupposti per impugnarlo non è oggetto di questo post, ma se vuoi approfondire l'argomento in fondo alla pagina di lascio il riferimento ad alcuni post che lo trattano).
Può però accadere che l'Ufficio (pur non essendovi tenuto per legge) notifichi al debitore anche un secondo atto con il quale lo informa di aver proceduto all'iscrizione ipotecaria (stante il mancato pagamento delle somme dovute entro il termine di 30 giorni dalla notifica del pravviso).
In relazione a questo secondo atto accade però che: da un lato, la sua notifica, come già anticipato, non è prescritta da alcuna norma di legge; mentre, dall'altro lato, è l'unico atto incluso (a differenza dal preavviso di iscrizione) nell'elenco degli atti impugnabili contenuto nell'art. 19 DLgs 546/1992.
La domanda che si pone è quindi la seguente: se ho impugnato davanti al giudice il preavviso di iscrizione ipotecaria notificatomi dall'Agenzia delle Entrate Riscossione, qualora successivamente, a seguito del mancato pagamento del debito nei 30 giorni, riceva anche la comunicazione di avvenuta iscrizione ipotecaria, devo impugnare anche quest'ultimo atto oppure no?
A questa domanda ha risposto recentemente la Corte di Cassazione: "sul punto darsi seguito all'orientamento di questa Corte secondo cui "... una volta ammessa l'impugnazione facoltativa degli atti...[NDR e cioè del preavviso di iscrizione ipotecaria], resta pur sempre necessaria l'impugnazione dell'atto tipico che sia poi adottato [e cioè la comunicazione di effettiva iscrizione ipotecaria], per evitare il consolidamento della pretesa tributaria, tant'è' che, una volta emesso tale atto - come è stato precisato da questa Corte viene meno l'interesse del contribuente ad una decisione che riguardi l'atto impugnato in via facoltativa (in termini: Cass., Sez. 5, 11 maggio 2012, n. 7344; Cass., Sez. 5, 29 ottobre 2021, nn. 30691 e 30736). In effetti, se l'atto tipico [e cioè la comunicazione di effettiva iscrizione ipotecaria] viene impugnato, l'unico giudizio che rileva è quello avverso quest'atto, mentre, se non viene impugnato, il ricorso antecedentemente proposto avverso l'atto facoltativamente impugnabile [e cioè il preavviso di iscrizione ipotecaria] diviene inutile, stante l'avvenuto consolidamento degli effetti propri dell'atto tipico..." (Cass. Civ n. 24683/2024).
In conclusione, se l'Agenzia delle Entrate Riscossione Ti notifica un preavviso di iscrizione ipotecaria e procedi ad impugnarlo davanti al giudice competente fai molta attenzione ad eventuali successive notifiche; questo perché qualora tu ricevessi dall'Ufficio la notifica di un atto con cui l'Agente della Riscossione ti informa dell'avvenuta effettiva iscrizione ipotecaria allora dovresti tempestivamente impugnare davanti al giudice anche questo secondo atto; perché, in caso contrario, l'ipoteca si consoliderebbe senza più possibilità di contestarla.
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Avv. Alberto Bindi
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