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#2 L'IPOTECA dell'Agenzia Entrate Riscossione - Due cose da non fare ...

Aggiornamento: 17 ott

Se l'Agenzia Entrate Riscossione ha iscritto un'ipoteca su un tuo immobile può darsi tu possa chiedere al giudice di ordinarne la cancellazione... ma la strada è disseminata di difficoltà ed occorre fare molta attenzione!

l' ipoteca agenzia entrate riscossione è difficile da cancellare. in questo post ti spiego due cose da non fare.

Oggi vediamo insieme un paio di problematiche in merito all'iscrizione da parte dell'Agenzia delle Entrate Riscossione di un'ipoteca su un immobile.


Al termine della lettura ti dovessero rimanere dei dubbi potrai richiederci una pre-analisi gratuita e personalizzata della tua specifica situazione.


Se ti interessa l’argomento continua a leggere il post!


INDICE


1. Premessa

In un precedente post (ti lascio il link) ho già spiegato cosa è, e qual'è la funzione, dell'ipoteca iscritta dall'Agenzia delle Entrate Riscossione; se quindi ti approcci per la prima volta alla materia potresti dagli un occhio...


In un altro post ho anche illustrato cosa succede se l'ipoteca dell'Agenzia delle Entrate Riscossione non è preceduta dall'apposita comunicazione preventiva (ti lascio il link).


In questo post, invece, e come sopra ti ho già anticipato, vediamo insieme (se hai già un' 'infarinatura' in materia di ipoteca esattoriale) due cose da non fare se l'Agenzia delle Entrate Riscossione ha iscritto ipoteca su un tuo immobile (per esempio la casa).


Lo facciamo prendendo spunto dalla recente sentenza 21/6/2023 n. 8730/2023 della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Napoli che ha esaminato il caso di Mario (nome di fantasia) che:

  • facendo le ispezioni presso i registri della Conservatoria, era venuto a conoscenza del fatto che l'Agenzia delle Entrate Riscossione a fronte di un credito portato da alcune cartelle esattoriali aveva iscritto ipoteca sopra un suo immobile;

  • conseguentemente, aveva impugnato (cioè fatto contenzioso davanti all'Autorità giudiziaria) contro l'estratto di ruolo (e cioè il documento rilasciato dall'Agenzia delle Entrate Riscossione nel quale si vedono le pendenze del contribuente verso l'Erario) chiedendo la cancellazione del debito risultante dall'estratto e l'annullamento dell'iscrizione dell'ipoteca.

Quali insegnamenti possiamo trarre da questa sentenza?


2. L'Estratto di ruolo di regola non è impugnabile per far decadere l'ipoteca iscritta dall'Agenzia delle Entrate Riscossione

Il primo insegnamento che ne traiamo è che l'estratto di ruolo non è impugnabile; cioè il contribuente non può radicare un contenzioso sulla base di questo documento.


Questo perché l'estratto di ruolo (e la cartella esattoriale rappresentata nell'estratto di ruolo) può essere impugnato solo se il contribuente dimostra, da un lato, che gli è stata invalidamente notificata la cartella (o le cartelle) esattoriale e, dall'altro lato, che dall'iscrizione a ruolo (e cioè nella sostanza dalla cartella esattoriale) può derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto pubblico, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute da soggetti pubblici o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione (si tratta quindi di situazioni molto limitate che nella prassi quotidiana difficilmente ricorrono).


Quindi, nel concreto, se vieni a conoscenza di un'ipoteca esattoriale che non sapevi essere stata iscritta su un tuo immobile, ipoteca che trova chiaramente la propria ragione d'essere in debiti portati da una o più cartelle esattoriali (che magari tanto tempo fa ti sono state notificate), non puoi impugnare l'estratto di ruolo davanti al giudice per contestare il debito, e conseguentemente per far venir meno l'ipoteca, tranne nel caso tu possa dare le prove della irregolarità della notifica della cartella (o delle cartelle) e del suddetto pregiudizio.



3. La mancata notifica del preavviso di ipoteca non comporta l'annullamento dell'ipoteca iscritta dall'Agenzia delle Entrate Riscossione ante 2011

Il secondo insegnamento che ne possiamo trarre è che se l'ipoteca è stata iscritta prima del 2011, non è possibile chiedere l'annullamento dell'iscrizione ipotecaria a causa della mancata notifica del preavviso di iscrizione.


Cosa vuol dire questo?


In sintesi, l'art. 77 del DPR n. 602/1973 prevede che l’Agenzia delle Entrate Riscossione prima di iscrivere l'ipoteca sull'immobile sia tenuta a notificare al proprietario una comunicazione preventiva contenente l'avviso che, in mancanza del pagamento delle somme dovute entro il termine di trenta giorni, iscriverà appunto l’ipoteca; e il mancato invio da parte dell'Agente della Riscossione di questa comunicazione determina normalmente l'annullamento dell'ipoteca.


La sentenza che stiamo commentando, però, ha giustamente precisato che l'obbligo della comunicazione preventiva è stato introdotto nel nostro ordinamento soltanto a partire dall'anno 2011 e, quindi, se l'iscrizione da parte dell'Agenzia delle Entrate Riscossione dell'ipoteca è antecedente, non è possibile chiedere al giudice di annullare l'ipoteca a causa del mancato invio della comunicazione preventiva.


Perciò, nel concreto, se l'Agenzia delle Entrate Riscossione ha iscritto ipoteca su un tuo immobile (per esempio la casa) prima del 2011 non puoi impugnare l'ipoteca chiedendone l'annullamento per via del fatto che non ti è stata inviata la comunicazione preventiva.


4. Conclusioni

In conclusione, se hai scoperto che l'Agente della Riscossione ha iscritto un’ipoteca su un tuo immobile, può darsi che ci sia la possibilità di rivolgersi effettivamente all'Autorità giudiziaria per chiedere:

  • l'annullamento del debito portato dalle cartelle esattoriali (a tutela delle quali l'Ufficio ha iscritto l'ipoteca) ed a cascata dell'iscrizione ipotecaria;

  • oppure l'annullamento diretto dell'ipoteca (a prescindere dal debito portato dalle cartelle esattoriali);

ma il percorso è disseminato di problemi ed ostacoli e quindi la verifica circa la sussistenza di tale possibilità deve essere vagliata con molta attenzione onde evitare di radicare inutili contenziosi che ti graverebbero soltanto di costi professionali.


Anche per oggi è tutto, come sempre spero che questo post ti sia stato d’aiuto e di averti fornito qualche parametro concreto che possa aiutarti nel compiere le tue valutazioni.


Ti ricordo anche che se l’Agenzia delle Entrate Riscossione ha iscritto ipoteca su un tuo immobile e vuoi valutare la possibilità di ottenerne la cancellazione al seguente link puoi compilare un modulo per richiedere una preanalisi gratuita e personalizzata della tua situazione.


Infine se ti è rimasto qualche dubbio o hai bisogno di qualche chiarimento scrivimi nei commenti qui sotto.


In ogni caso, se vuoi tenerti sempre aggiornato su questo e tanti altri argomenti clicca qui sotto per iscriverti al ns. canale youtube:



Avv. Alberto Bindi

 

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