In questo post vediamo una rassegna completa di tutto quello che c'è da sapere sui pignoramenti dell'Agenzia delle Entrate Riscossione!
Aggiornato al 30/9/2024
In precedenti post ho analizzato le singole forme di pignoramento che l'Agenzia delle Entrate Riscossione può utilizzare per 'aggredire' i beni ed i crediti dei suoi debitori; adesso, mettendo insieme quei post, penso di aver creato una guida semplice e completa per spiegare tutte le forme e tutti i limiti dei pignoramenti utilizzabili dall'Agente della Riscossione. Se ti interessa l'argomento continua a leggere questo post!
INDICE
1. Il pignoramento dell'Agenzia delle Entrate Riscossione in sintesi
Il pignoramento è un atto che l'Agenzia delle Entrate Riscossione notifica al debitore e nel quale individua alcuni beni immobili (come la casa, un fondo commerciale, un garage, ecc....) o mobili (gli arredi di casa o dell'ufficio, la macchina, la moto, il conto corrente, lo stipendio, ecc...) del debitore e gli intima di non disporne perché devono essere venduti al fine, con il ricavato, di pagarci il creditore.
2. Quand'è che l'Agenzia delle Entrate Riscossione può agire con un pignoramento ?
L'Agenzia delle Entrate Riscossione può aggredire il debitore con un pignoramento soltanto se è munita di un 'titolo' e cioè alternativamente:
di un "ruolo" ossia dell'elenco (previsto dalla legge) che l'Ente creditore (per esempio: l'Agenzia delle Entrate, l'INPS, l'INAIL, le Regioni, i Comuni, le Camere di Commercio, ecc....) affida all'Agenzia delle Entrate Riscossione con il compito di riscuotere i crediti lì indicati;
di un accertamento esecutivo.
3. Entro che termine deve iniziare l'esecuzione forzata?
L'Agenzia delle Entrate Riscossione deve procedere con il pignoramento entro il termine di prescrizione che, almeno per i tributi principali, è di 5 o 10 anni e decorre dal 60° giorno successivo alla notifica della cartella esattoriale (o dell'avviso di accertamento esecutivo); inoltre l'Agente della Riscossione deve iniziare il pignoramento entro il termine di un anno dalla notifica della cartella di pagamento o dell'avviso di accertamento esecutivo; se non provvede entro questo termine, l'Ufficio può procedere comunque con il pignoramento (purché nel rispetto del termine di prescrizione) ma prima deve notificare un apposito atto chiamato "intimazione di pagamento".
4. Nel pignoramento promosso dall'Agenzia delle Entrate Riscossione interviene il giudice ?
Il pignoramento operato dall'Agenzia delle Entrate Riscossione è regolato da una specifica legge che deroga in molte parti al procedimento ordinario di esecuzione forzata previsto dal codice di procedura civile. Difatti, differentemente da quanto accade nel procedimento ordinario (azionato da un qualunque creditore privato), l'Agenzia delle Entrate Riscossione procede alla notifica del pignoramento e alla successiva vendita dei beni pignorati in completa autonomia senza che intervenga il giudice; quest'ultimo, infatti, interviene soltanto dopo che la vendita ha avuto luogo oppure nel caso in cui il debitore sollevi delle contestazioni.
5. Il pignoramento mobiliare
La prima, e più semplice, forma di esecuzione che l'Ufficio può intraprendere è quella del pignoramento mobiliare e cioè dei beni mobili (per esempio: gli arredi di casa o dell'ufficio, la macchina, ecc...); nella prassi operativa, però, non si assiste spesso a questa forma di pignoramento perché l'Agenzia delle Entrate Riscossione non ha interesse a pignorare beni che normalmente hanno scarso valore o, comunque, sono difficilmente vendibili.
5.1 Ci sono dei limiti al pignoramento mobiliare da parte dell'Agenzia delle Entrate Riscossione ?
Il pignoramento mobiliare soggiace a dei limiti previsti dalla legge: in particolare gli strumenti, gli oggetti e i libri indispensabili per l'esercizio della professione, dell'arte o del mestiere del debitore possono essere pignorati soltanto nei limiti di un quinto del loro valore e, per di più, soltanto qualora il presumibile valore di realizzo degli altri beni del debitore non è sufficiente per la soddisfazione del credito; inoltre, se questi particolari beni vengono pignorati si applicano particolari regole di tutela: i) la loro custodia (in pendenza della procedura esecutiva) è sempre affidata al debitore; ii) il primo incanto (e cioè il primo tentativo di vendita) non può avere luogo prima che siano decorsi 300 giorni dal pignoramento iii) e, infine, il pignoramento perde efficacia quando dalla sua esecuzione sono trascorsi 360 giorni senza che sia stato effettuato il primo incanto.
Inoltre, l'Agenzia delle Entrate Riscossione non può procedere con il pignoramento mobiliare quando è dimostrato che i beni appartengano a persona diversa dal debitore sulla base di un titolo (come un atto di vendita o di donazione) avente data anteriore all'anno cui si riferisce il debito; questa dimostrazione, però, può essere offerta soltanto mediante esibizione di atto pubblico o scrittura privata autenticata (in pratica di un atto nel quale interviene il Notaio) ovvero di una sentenza passata in giudicato.
6. Il pignoramento immobiliare
L'Agenzia delle Entrate Riscossione può pignorare anche gli immobili di cui il debitore risulti essere proprietario: case, negozi, fondi commerciali, garage, ecc...; ci sono però alcuni limiti molto importanti, vediamoli in dettaglio.
6.1 L' Agenzia delle Entrate può pignorare la prima casa ?
Eccoci al primo limite. L'Agente della Riscossione, infatti, non può mai pignorare la così detta prima casa e cioè l'immobile che abbia congiuntamente i seguenti requisiti: i) sia l'unico immobile di proprietà del debitore, ii) sia adibito ad uso abitativo, iii) il debitore vi risieda anagraficamente, iv) non sia un'abitazione di lusso (aventi le particolari caratteristiche individuate dal DM 2.8.69) e, infine, v) non sia classificato nelle categorie catastali A/8 e A/9 (immobili di lusso, ville e castelli). Occhio però: è vero che l'Agenzia delle Entrate Riscossione non può pignorare la prima casa, ma può intervenire nel pignoramento immobiliare promosso da un altro creditore. Ecco allora un consiglio importante: se hai dei debiti verso l'Agente della Riscossione ed hai una casa con i requisiti "prima casa" stai sempre attento a pagare puntualmente gli altri creditori onde evitare che siano loro a promuovere un pignoramento immobiliare della casa nel quale l'Agenzia delle Entrate Riscossione potrebbe intervenire.
6.2 Gli altri limiti che impediscono il pignoramento immobiliare
Come detto l'Agenzia delle Entrate Riscossione non può pignorare la cd prima casa; ma anche fuori da questo particolare caso incorre comunque in alcune importanti limitazioni in quanto non può mai procedere con il pignoramento immobiliare (e cioè con la vendita all'asta dell'immobile) quando alternativamente:
l'importo complessivo del debito è inferiore ad € 120.000;
il valore degli immobili del debitore (diminuito delle passività ipotecarie aventi priorità sul credito per cui l'Ufficio procede) è inferiore a € 120 mila euro; occhio a questo presupposto che blocca il pignoramento dell'immobile (perché in pochi lo conoscono);
non sono passati almeno sei mesi dall’iscrizione di ipoteca (iscrizione che deve sempre precedere l'esecuzione forzata) e il debitore non ha pagato/rateizzato il debito o in mancanza di provvedimenti di sgravio/sospensione.
Ricordati però sempre che, anche se l'Ufficio non può procedere con il pignoramento immobiliare, può sempre intervenire nell'esecuzione forzata promossa da un altro creditore.
7. Il pignoramento presso terzi
L'Agenzia delle Entrate Riscossione può anche pignorare le somme che soggetti terzi devono al debitore: si può trattare dei canoni di locazione o affitto che un inquilino deve al debitore, dello stipendio dovuto dal datore di lavoro, delle somme presenti sul conto corrente in banca o, comunque, di qualunque altra somma dovuta da un soggetto terzo al debitore.
Rispetto alla normale procedura di pignoramento presso terzi (che ogni creditore può intraprendere) l'Agenzia delle Entrate Riscossione beneficia di una procedura semplificata; di seguito entriamo un pò più nel dettaglio.
7.1 In cosa consiste il pignoramento presso terzi dell'Agenzia delle Entrate Riscossione ?
In pratica l'Agente della Riscossione notifica al terzo (e al debitore) un atto nel quale individua il credito (dovuto dal terzo al debitore) ed ordina al terzo di pagare il credito direttamente a lei fino a concorrenza dell'importo del debito nei seguenti termini: i) entro 60 giorni dalla notifica dell’atto di pignoramento, per le somme per le quali il diritto alla percezione è maturato anteriormente alla data di tale notifica; ii) alle rispettive scadenze, per le restanti somme.
7.2 Alcuni limiti al pignoramento presso terzi dell' Agenzia Entrate Riscossione
Come regola generale l'Agenzia delle Entrate Riscossione incontra alcuni limiti al pignoramento presso terzi e infatti non può mai pignorare:
i crediti alimentari;
i crediti aventi per oggetto sussidi di grazia o di sostentamento a persone comprese nell'elenco dei poveri;
sussidi dovuti per maternità, malattie o funerali da casse di assicurazione, da enti di assistenza o da istituti di beneficienza.
7.3 Il pignoramento dei canoni di locazione e affitto
L'Agenzia delle Entrate Riscossione, anzitutto, può pignorare i canoni di locazione o di affitto che l'inquilino deve al debitore; questi contratti, infatti, secondo la legge devono essere registrati all'Agenzia delle Entrate motivo per cui l'Agente della Riscossione riesce facilmente a verificare usando le banche dati se il debitore è titolare di un contratto di locazione o affitto e se quindi deve riscuotere dei canoni; in caso affermativo, potrà procedere a pignorare questi crediti; nello specifico l'Ufficio notificherà all'affittuario o all'inquilino l'ordine di pagare direttamente all'Agenzia delle Entrate Riscossione i canoni di locazione / affitto nei seguenti termini: i) quelli scaduti e non corrisposti nel termine di quindici giorni dalla notifica e ii) quelli a scadere alle rispettive scadenze fino a concorrenza del credito per cui l'Agente per la Riscossione procede.
7.4 Il pignoramento dello stipendio
L'Agenzia delle Entrate Riscossione può pignorare lo stipendio del debitore; si tratta di una forma di pignoramento utilizzata con una certa frequenza dall'Ufficio; per essere più precisi l'Agente della Riscossione può pignorare le somme dovute dal datore di lavoro a titolo di stipendio, di salario o di altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento; l'Ufficio, usando le banche dati di cui dispone, può facilmente verificare se il debitore è un lavoratore dipendente e chi è il suo datore di lavoro di modo che, in caso la verifica abbia esito positivo, può pignorare queste somme.
7.4.1 I limiti del pignoramento dello stipendio da parte dell'Agenzia delle Entrate
Il pignoramento da parte dell'Agenzia delle Entrate delle somme dovute dal datore di lavoro a titolo di stipendio, di salario o di altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, è soggetto però ad importanti limitazioni in quanto non tutte le somme vengono pignorate ma solo una parte e precisamente:
1/10 per importi inferiori ad € 2.500;
1/7 per importi compresi tra € 2.500 ed € 5.000;
1/5 per importi superiori ad € 5.000.
Tra l'altro ricordati che queste soglie sono specifiche proprio per il caso in cui il creditore sia l'Agenzia delle Entrate Riscossione (per gli altri creditori invece si applica sempre e solo la soglia di 1/5).
7.5 Il pignoramento della pensione da parte dell'Agenzia delle Entrate
L'Agenzia delle Entrate utilizzando le sue banche dati riesce anche a verificare se il suo debitore è titolare di una pensione; in caso la verifica abbia esito positivo Ufficio può procedere con il pignoramento della pensione; esiste però un limite: infatti, le somme da chiunque dovute a titolo di pensione non possono essere pignorate per un ammontare corrispondente al doppio della misura massima mensile dell'assegno sociale (pari complessivamente ad € 1.068,80 nel 2024) con un minimo di € 1.000 euro; la parte eccedente tale soglia, invece, è pignorabile nei limiti in cui lo è lo stipendio.
Quanto sin qui detto riguarda la possibilità per l'Agenzia delle Entrate di procedere con il pignoramento della pensione presso il soggetto (per esempio INPS) che la eroga. Questione diversa è quella della pignorabilità delle somme che, a titolo di pensione, sono state accreditate su un conto corrente; sotto quest'ultimo profilo leggi i seguenti approfondimenti.
7.6 L'Agenzia Entrate può pignorare il conto corrente ?
Si, l'Agenzia delle Entrate può pignorare anche le disponibilità finanziarie presenti sul conto corrente; ed anzi il pignoramento del conto corrente è una delle forme di pignoramento più ricorrenti; le somme che ciascuno di noi ha sul conto corrente, infatti, non sono altro che crediti che abbiamo verso la Banca (e che 'riscuotiamo' ogni volta che andiamo in filiale o al bancomat a fare un prelievo); e l'Ufficio può appunto pignorare questi crediti; tra l'altro, l'Agenzia delle Entrate Riscossione accedendo alle sue banche dati può sapere quali conti correnti il debitore possiede; per di più, a partire dal 2024 (non appena saranno emanati alcuni decreti) potrà sapere anche, in tempo reale, quali sono le effettive disponibilità presenti sul conto corrente; perciò, in caso di riscontro positivo l'Agenzia delle Entrate può procedere con il pignoramento delle somme presenti sul conto corrente.
7.6.1 Limiti pignoramento conto corrente agenzia entrate
L'Agenzia delle Entrate Riscossione nel pignorare le somme presenti sul conto corrente non incontra alcun limite tranne due, vediamoli in dettaglio.
Il primo: se sul conto corrente è accreditato lo stipendio o ogni altra indennità derivante da un rapporto di lavoro dipendente il pignoramento non può estendersi all'ultimo emolumento accreditato.
Il secondo: se sul conto corrente è accreditata la pensione o altra indennità che tiene luogo alla pensione, o assegni di quiescenza non possono essere pignorate somme per un'importo pari al triplo dell'assegno sociale (pari complessivamente ad € 1.603,20), mentre l'eccedenza presente sul conto corrente può essere pignorata integralmente; mentre invece gli accrediti sul conto corrente successivi al pignoramento possono essere pignorati nei limiti in cui può essere pignorata la pensione.
7.6.2 Pignoramento conto corrente agenzia entrate durata
Quanto dura il pignoramento del conto corrente ? Bè... di fatto il pignoramento del conto corrente termina quando il debitore salda totalmente l’intero debito.
7.7 Il pignoramento di ogni altro credito
Sin qui abbiamo visto le regole per alcuni particolari tipi di pignoramento presso terzi (dei canoni di locazione, degli stipendi e delle pensioni, del conto corrente) ma, in generale, con il pignoramento presso terzi l'Agenzia delle Entrate Riscossione può pignorare qualunque altra tipologia di credito di cui il debitore sia titolare verso soggetti terzi. Per esempio, nel caso in cui il debitore sia un lavoratore autonomo, un professionista o un imprenditore, l'Ufficio utilizzando le sue banche dati può verificare chi sono i clienti abituali; e nel caso in cui la verifica abbia esito positivo può pignorare tutti i crediti che il debitore ha verso questi soggetti.
8. Come fa l'Ufficio a decidere cosa pignorare ?
Come più sopra visto l'Agenzia delle Entrate Riscossione ha a disposizione banche dati che le consentono di verificare i beni di cui il debitore ha la titolarità ed anche i rapporti che intrattiene con soggetti terzi; banche dati che le consentono di individuare, con una certa semplicità, i beni e/o i crediti da pignorare utilmente; per di più, a partire dal 2024, e non appena saranno adottati appositi decreti attuativi, l'Agenzia delle Entrate Riscossione potrà richiedere, prima di iniziare l'esecuzione, le informazioni necessarie per verificare l'esistenza di beni e attività in capo al debitore ed inoltre potrà condurre ricerche dei beni e delle attività del debitore utilizzando banche dati e strumenti telematici e informativi ulteriori rispetto a quelli a disposizione dell'amministrazione finanziaria.
9. Come bloccare un pignoramento dell' Agenzia Entrate Riscossione ?
Di regola non è possibile ottenere la sospensione del pignoramento intrapreso dall'Agenzia delle Entrate Riscossione. Di regola, perciò, non si può bloccare il pignoramento della vecchia Equitalia. Esistono però tre eccezioni. Vediamole in dettaglio.
La prima: la rateizzazione. La procedura esecutiva è sospesa se il debitore presenta un'istanza di rateizzazione del debito all'Agenzia delle Entrate Riscossione; difatti, a seguito della presentazione di tale istanza l'Agente della Riscossione non può iniziare nuove esecuzioni, fino all'eventuale rigetto dell'istanza; inoltre, in caso di accoglimento dell'istanza, con il pagamento della prima rata si determina addirittura l'estinzione del pignoramento in corso; nel concreto, perciò, se l'Ufficio ha iniziato un'esecuzione forzata nei tuoi confronti puoi presentare un'istanza di rateizzazione del debito dopodiché se questa viene accolta e se paghi la prima rata allora l'esecuzione si blocca e si estingue automaticamente.
La seconda: contestare il pignoramento davanti al giudice e presentare un'istanza di sospensione. I casi in cui è possibile contestare davanti al giudice il pignoramento dell'Agenzia delle Entrate Riscossione non sono molti ma tra questi, nella prassi, i più ricorrenti sono tre. Si tratta di casi in cui è possibile eccepire all'Ufficio l'intervenuta estinzione del suo diritto di credito a seguito:
del pagamento del debito;
dell'intervenuta prescrizione (e cioè del decorso del termine di 5/10 tra l'ultimo atto notificato al contribuente ed il pignoramento) e
della mancata notifica degli atti presupposto (e cioè della cartella esattoriale e/o dell'avviso di accertamento esecutivo che devono sempre precedere ogni esecuzione forzata).
Quando ricorrono queste situazioni per contestare il pignoramento è necessario proporre un vero e proprio contenzioso davanti al giudice che, a seconda delle eccezioni da proporre, sarà in alcuni casi il Tribunale ordinario (proponendo un'opposizione ex art. 615 cpc avverso il pignoramento) mentre in altri sarà la Corte di Giustizia Tributaria di 1° Grado (impugnando l'atto di pignoramento). Nel momento in cui il debitore contesta il pignoramento davanti al giudice può anche chiedere a quest'ultimo la sospensione dell'esecuzione qualora ricorrano gravi motivi e vi sia fondato pericolo per il debitore di subire un danno grave ed irreparabile. In pratica il debitore, nei casi in cui ha contestato l'esecuzione forzata davanti al giudice, può chiedere a quest'ultimo di sospendere l'esecuzione sin tanto che il processo non giunge a sentenza per evitare di subire un danno grave; in questo caso, ovviamente spetta al giudice decidere se concedere o meno la sospensione del pignoramento, fermo restando che si tratta di un blocco temporaneo (sino al deposito della sentenza dopodiché se questa sarà positiva verrà meno definitivamente il pignoramento mentre invece se sarà negativa il pignoramento riprenderà il suo corso).
La terza: le procedure di sovraindebitamento. Il debitore se si trova in una situazione debitoria complessiva così grave da non potercela fare da solo a pagare tutti i debiti, se cioè si trova in una situazione di così detto "sovraindebitamento" (e normalmente la pendenza di un'esecuzione forzata è proprio indice del fatto che il debitore si trova in una tale situazione), allora può attivare uno dei 4 procedimenti previsti dal DLgs 14/2019 che, al ricorrere di certe condizioni, consentono rivolgendosi ad un Organismo di Composizione della Crisi di cancellare integralmente o comunque di ridurre (e pagare con un piano rateale sostenibile) il debito complessivo; e questi procedimenti, una volta attivati, prevedono sostanzialmente tutti la possibilità di ottenere la sospensione dei pignoramenti in corso in attesa che il procedimento giunga al termine.
Come sempre spero che questo post ti sia stato d’aiuto e di averti fornito qualche parametro concreto che possa aiutarti nel compiere le tue valutazioni. Ti ricordo anche che se hai ricevuto un atto di pignoramento dall'Agenzia delle Entrate Riscossione a questo link puoi richiederci una preanalisi gratuita per verificare la possibilità di bloccarlo, sospenderlo o comunque contestarlo davanti al giudice.
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Avv. Alberto Bindi
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