Vuoi sapere cosa è e come funziona il fondo patrimoniale?
Stai pensando di costituire un fondo patrimoniale e vuoi saperne di più? Oppure lo hai già costituito e un creditore ha pignorato l'immobile che hai conferito nel fondo e non sai cosa fare? oppure ancora l'Agenzia delle Entrate Riscossione ha iscritto un'ipoteca sull'immobile che avevi immesso in un fondo patrimoniale vorresti qualche consiglio ?
In questo post ti aiuto a farti una prima idea del fondo patrimoniale (se poi vuoi approfondire l'argomento in fondo a questo post ti lascio un link ad una guida completa).
INDICE
11. Conclusioni
1. Cosa è il fondo patrimoniale?
Il fondo patrimoniale è uno strumento previsto dal Codice Civile.
Ciascuno o ambedue i coniugi possono costituire un fondo patrimoniale, destinando determinati beni, immobili o mobili iscritti in pubblici registri (come una macchina, una moto, una barca, ecc...) a far fronte ai "bisogni della famiglia".
Nella sostanza con la costituzione del fondo patrimoniale entrambi i coniugi, o anche uno solo di essi, vincolano alcuni beni immobili o beni mobili registrati al soddisfacimento dei "bisogni della famiglia".
In altre parole: il fondo patrimoniale è semplicemente un vincolo, che ha determinate conseguenze giuridiche, impresso a determinati beni che sono appunto destinati al soddisfacimento dei "bisogni della famiglia".
Il fondo patrimoniale, inoltre, non sostituisce ma affianca, integrandolo, il regime patrimoniale (di comunione o di separazione) scelto dai coniugi.
2. Come fai a costituire un fondo patrimoniale?
Molto semplice. Il fondo patrimoniale deve essere costituito per atto pubblico. Per costituirlo, perciò, ti devi rivolgere ad un Notaio.
3. Chi può costituire il fondo patrimoniale?
Possono costituire il fondo patrimoniale non soltanto, come ti ho già detto, uno o entrambi i coniugi (e cioè due persone sposate) ma anche uno o entrambe le parti di un'unione civile (l'unione civile è il vincolo tra due persone dello stesso sesso assimilabile al matrimonio).
Viceversa, non è possibile costituire il fondo patrimoniale in caso di semplice convivenza.
4. Ci sono delle formalità da rispettare per costituire un fondo patrimoniale?
Si. La costituzione del fondo patrimoniale deve essere annotata, su richiesta del notaio che ha rogato l’atto di costituzione, a margine dell'atto di matrimonio dei coniugi.
Questa formalità è essenziale perché qualora non sia stata effettuata la costituzione del fondo patrimoniale non può essere opposta ai creditori che intendono aggredire i beni del fondo patrimoniale. Nella sostanza se manca questa formalità è come se il fondo non fosse stato costituito.
Il fondo patrimoniale, pertanto, nel caso (che è quello nella pratica più ricorrente) in cui ad esso sia conferito un immobile risulta sottoposto ad una doppia forma di pubblicità:
l'annotazione nei registri dello stato civile (come abbiamo detto a margine dell’atto di matrimonio);
la trascrizione all’Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale del Territorio.
Ma, come ti ho già detto, solo la prima formalità è idonea ad assicurare l'opponibilità del fondo patrimoniale ai creditori: pertanto una volta che ti sei rivolto al notaio e che lui ha costituito il fondo patrimoniale sincerati che abbia anche provveduto all'annotazione nei registri dello stato civile.
5. Quanto ti costa costituire un fondo patrimoniale conferendoci un immobile?
Quando entrambi i coniugi conferiscono al fondo patrimoniale l'immobile di cui sono comproprietari, o anche quando è solo un coniuge che effettuata il conferimento dell'immobile di cui è il solo proprietario (senza intenzione di trasferirne parte dello stesso all'altro coniuge), la costituzione del fondo implica soltanto la creazione di un vincolo di destinazione sui beni che in esso sono immessi (e, quindi non comporta alcun trasferimento di uno quota di detti beni da un coniuge all'altro).
In questo caso l'atto di costituzione del fondo patrimoniale subisce la seguente tassazione:
imposta di registro in misura fissa € 200,00;
imposta di bollo € 155,00;
imposta ipotecaria € 200,00;
tassa ipotecaria € 35,00.
A questi importi, per la costituzione del fondo patrimoniale si deve poi aggiungere il costo del notaio stimabile in € 1.000 / 2.000 a seconda del valore dell'immobile conferito.
In conclusione si può dire che il costo complessivo per la costituzione di un fondo patrimoniale si aggira sugli € 2.000 / 3.000.
6. Dopo aver conferito un immobile nel fondo patrimoniale puoi venderlo?
Dipende. Se non è stato espressamente previsto nell'atto di costituzione del fondo patrimoniale non è possibile vendere, ipotecare, dare in pegno o comunque vincolare beni che fanno parte del fondo se non con il consenso di entrambi i coniugi; inoltre, se ci sono figli minori, a tale consenso deve aggiungersi anche la necessaria autorizzazione del giudice tutelare che la rilascia solo in casi di necessità o utilità evidente.
Se invece nell’atto di costituzione del fondo patrimoniale è inclusa una clausola con la quale è stato previsto che i beni appartenenti al fondo stesso potranno essere alienati, ipotecati o comunque vincolati sulla base del mero consenso dei coniugi allora, pur in presenza di figli minori, è possibile procedere alla vendita senza che sia necessaria un'autorizzazione del giudice.
7. Come mai il fondo patrimoniale è uno strumento che protegge i beni che ci hai conferito dalle 'aggressioni' dei creditori?
Ti spiego velocemente; l’art. 170 Cod. Civ. prevede che “L'esecuzione sui beni del fondo e sui frutti di essi non può aver luogo per debiti che il creditore conosceva essere stati contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia.".
Su questa semplice disposizione normativa si regge l’intera capacità del fondo patrimoniale di scudare, cioè difendere, i beni che in esso sono stati conferiti dalle aggressioni (e cioè dai pignoramenti) dei creditori dei coniugi.
Nella sostanza, stante quanto previsto dall’art. 170 Cod. Civ., i creditori possono aggredire (e cioè pignorare) i beni che sono immesso nel fondo patrimoniale:
solo per i debiti che i coniugi hanno contratto per i "bisogni della famiglia";
oppure anche per debiti che il creditore ignorava essere stati contratti per scopi estranei ai "bisogni della tua famiglia".
Questa regola consente al coniuge debitore di opporre, nei confronti del creditore che ha pignorato (e quindi ha iniziato un'esecuzione forzata) alcuni beni, il fatto che questi beni fanno parte del fondo patrimoniale, che i debiti non erano stati contratti per il soddisfacimento dei "bisogni della famiglia" e che il creditore era di ciò a conoscenza quando è sorto il debito.
Il fondo patrimoniale, quindi, è in grado di proteggere i beni che vi sono stati conferiti dai creditori che agiscono per il pagamento di debiti contratti da un coniuge per ragioni estranee ai "bisogni della famiglia" e che il creditore conosceva essere stati contratti per tali ragioni estranee ai "bisogni della famiglia".
8. In cosa consistono questi “bisogni della famiglia” da cui dipende la capacità del fondo patrimoniale di resistere al pignoramento del creditore?
Ricapitolando, il fondo patrimoniale è in grado di resistere al pignoramento del creditore quando il debito è stato contratto per ragioni estranee ai "bisogni della famiglia" e il creditore conosceva essere stato contratto per tali ragioni.
Se sei interessato a comprendere più nello specifico cosa sono i “bisogni della famiglia” ti lascio il link ad un altro post dove trovi tanti esempi concreti.
9. Il creditore può iscrivere ipoteca sull’immobile che hai immesso nel fondo patrimoniale?
Il fondo patrimoniale protegge l’immobile in esso immesso non soltanto dal pignoramento immobiliare intrapreso dal creditore ma anche dall’eventuale iscrizione di ipoteca.
Nella pratica, quindi, il creditore può iscrivere ipoteca sull’immobile parte del fondo patrimoniale soltanto se è posta a garanzia di debiti contratti per i “bisogni della famiglia” oppure se il creditore ignorava, quando è sorto il debito, che questo fosse funzionale a bisogni extra familiari; diversamente il debitore può proporre opposizione ed ottenere la cancellazione dell'ipoteca.
Valgono nella sostanza le regole generali che abbiamo già visto.
10. Quando e come cessa il fondo patrimoniale familiare?
La destinazione del fondo patrimoniale cessa (cioè viene meno il fondo patrimoniale) con l'annullamento o lo scioglimento o con la cessazione degli effetti civili del matrimonio. In pratica quando viene meno il matrimonio viene meno anche il fondo.
Però, se una di queste cause di scioglimento del fondo si verifica quanto ci sono ancora figli minori, allora il vincolo del fondo patrimoniale permane fino al compimento della maggiore età dell'ultimo figlio.
Non genera invece la cessazione del fondo patrimoniale la separazione personale tra coniugi. Quindi anche se i coniugi si separano il fondo resta pienamente in vita ed operativo.
Tra le cause di cessazione del fondo patrimoniale la legge non contempla l'accordo tra i coniugi. Secondo la giurisprudenza è ammissibile la cessazione volontaria del fondo patrimoniale per accordo dei coniugi con atto del Notaio e questo anche in presenza di figli minorenni e senza necessità di un’autorizzazione da parte del giudice. Sul punto, però, è intervenuta la Corte di Cassazione affermando che i coniugi non possono sciogliere consensualmente il fondo patrimoniale sin tanto che ci sono figli minori.
11. Conclusioni
Il fondo patrimoniale è un ottimo strumento, considerando il rapporto costo/benefici, per proteggere i propri beni immobili dai pignoramenti dei creditori.
Ovviamente, è importante che il fondo patrimoniale sia costituito prima che nascano i debiti (che possono dare origine all'aggressione del patrimonio dei coniugi) ed inoltre è importante considerare che il fondo, come visto, svolge la sua funzione di protezione nei confronti soltanto di una tipologia di debiti e cioè quelli contratti per ragioni estranee ai "bisogni della famiglia" motivo per cui prima di procedere alla sua costituzione è bene avere chiaro in mente quali sono i debiti che rientrano e quelli che non rientrano in tale definizione.
Ad ogni modo se vuoi approfondire l'argomento ti lascio il link ad una guida completa sul fondo patrimoniale dove, tra l'altro, troverai una sezione dedicata esclusivamente a tanti casi concreti.
Come sempre spero che questo post ti sia stato d’aiuto e di averti fornito qualche parametro concreto che possa aiutarti nel compiere le tue valutazioni.
Ti ricordo anche che se vuoi costituire un fondo patrimoniale, o se lo hai già costituito e vuoi comprendere se e come reggerà alle aggressioni dei tuoi creditori, oppure ancora se hai già ricevuto un pignoramento da parte di un creditore o da parte dell'Agenzia delle Entrate Riscossione (o anche una comunicazione di iscrizione di ipoteca sempre da parte dell'Agente della Riscossione), accedendo a questo link puoi richiedere una pre-analisi gratuita e personalizzata della tua specifica situazione.
Infine se ti è rimasto qualche dubbio o hai bisogno di qualche chiarimento scrivimi nei commenti qui sotto.
In ogni caso, se vuoi tenerti sempre aggiornato su questo e tanti altri argomenti clicca qui sotto per iscriverti al ns. canale youtube:
Avv. Alberto Bindi
Se sei interessato puoi scaricare la versione .pdf di questo post!
Comments