Tutto quello che c'è da sapere, spiegato semplice, sul fondo patrimoniale!
Hai sentito parlare del fondo patrimoniale per difendere i tuoi immobili dalle aggressioni dei creditori? ... e sei interessato a saperne di più perché stai valutando di utilizzarlo? Oppure hai già costituito un fondo patrimoniale e ci hai conferito un immobile che adesso però un creditore ha pignorato e vuoi sapere cosa fare? O ancora, l'Agenzia delle Entrate Riscossione (cioè la vecchia Equitalia) ha iscritto un'ipoteca esattoriale sull'immobile che hai immesso nel fondo patrimoniale e stai cercando di capire se è possibile fare opposizione?
A queste e a tante altre domande rispondo in questo post.
Se poi ti residuano dei dubbi ricordati che:
se vuoi comprendere se e come il tuo fondo patrimoniale reggerà alle aggressioni dei tuoi creditori;
oppure ancora se hai già ricevuto un pignoramento o l'iscrizione di ipoteca da parte di un creditore (compresa l'Agenzia delle Entrate Riscossione) e vuoi verificare se ti conviene o meno fare opposizione;
puoi richiederci una pre-analisi gratuita cliccando su questo link .
Di seguito, per renderti più agevole l'individuazione delle parti di tuo interesse, ti indico l'indice di trattazione dei vari argomenti che ho diviso in 3 sezioni:
la prima, dedicata a fornirti una infarinatura generale sul fondo patrimoniale (anche per gli aspetti fiscali);
la seconda, dedicata a spiegarti come, perché e quando il fondo patrimoniale può aiutarti a difenderti dai creditori;
la terza, nella quale ho trattato diversi esempi specifici per farti comprendere come, nel concreto, funziona il fondo patrimoniale.
E allora .... se sei interessato all’argomento continua a leggere questo post!
INDICE
12. Fondo patrimoniale vendita immobile ... dopo aver conferito un immobile nel fondo posso venderlo?
21. Nel giudizio di opposizione spetta al debitore o al creditore dimostrare la conoscenza dell’estraneità del debito ai "bisogni della famiglia" ?
22. Cosa devo fare nel concreto per consentire al fondo di resistere alle aggressioni dei creditori ?
Sezione I
(Introduzione al fondo patrimoniale)
1. A cosa serve il fondo patrimoniale ?
Anzitutto vediamo a cosa serve il fondo patrimoniale. La legge prevede che ciascuno o ambedue i coniugi possano costituire un fondo patrimoniale destinandovi determinati beni, immobili o mobili iscritti in pubblici registri (come una macchina, una moto, una barca, ecc...), a far fronte ai "bisogni della famiglia"; nella sostanza il fondo patrimoniale serve per vincolare alcuni beni al soddisfacimento dei "bisogni della famiglia";
2. Fondo patrimoniale cos è ?
Il fondo patrimoniale è un vincolo, che ha determinate conseguenze giuridiche, impresso su determinati beni che sono destinati al soddisfacimento dei "bisogni della famiglia"; nella pratica quotidiana, il fondo patrimoniale è uno degli strumenti che viene utilizzato per impedire che i beni (che in esso sono stati conferiti) possano essere 'aggrediti' da creditori che agiscono per recuperare crediti che niente hanno a che fare con la famiglia.
3. Come si apre un fondo patrimoniale ?
Semplice. Il fondo patrimoniale si apre, o meglio si costituisce, per atto pubblico e quindi davanti ad un Notaio; per costituirlo, perciò, ti devi rivolgere ad un Notaio il quale provvederà anche ad annotare l'atto a margine dell'atto di matrimonio e a trascriverlo nei Registri immobiliari.
4. Quanto costa fare un fondo patrimoniale ?
Fare un fondo patrimoniale chiaramente ha un costo che può variare in base ad alcuni parametri; tuttavia, nella fattispecie che ricorre maggiormente nella prassi quotidiana (e cioè quella in cui uno o entrambi i coniugi conferiscono al fondo patrimoniale l'immobile di cui sono proprietari) il costo è questo:
imposta di registro in misura fissa € 200,00;
imposta di bollo € 155,00;
imposta ipotecaria € 200,00;
tassa ipotecaria € 35,00;
costo (compensi professionali) del notaio stimabile in € 1.000 / 2.000 a seconda del valore dell'immobile conferito.
In conclusione si può dire che il costo per fare un fondo patrimoniale si aggira complessivamente su € 2.000 / 3.000.
5. La costituzione del fondo patrimoniale è soggetta a tassazione ai fini IRPEF ?
Quando il coniuge (o i coniugi) che conferisce l'immobile nel fondo patrimoniale non è un imprenditore, allora la costituzione del fondo sicuramente non è soggetta a tassazione.
Viceversa, in assenza di specifiche indicazioni da parte dell’Agenzia delle Entrate e della giurisprudenza, può sorgere qualche dubbio ove il fondo patrimoniale sia costituito su beni appartenenti ad un coniuge che sia imprenditore.
Questo, perché l'apporto al fondo patrimoniale di beni appartenenti all'impresa costituisce una forma di destinazione dei beni a finalità estranee all'esercizio dell'impresa, suscettibile di determinare ricavi o plusvalenze imponibili secondo quanto previsto dagli artt. 85 e 86 del TUIR (Testo Unico sulle Imposte sui Redditi).
6. Ci sono delle formalità da rispettare quando costituisco un fondo patrimoniale ?
Si. La costituzione del fondo patrimoniale infatti deve essere annotata, su richiesta del notaio che ha rogato l’atto di costituzione, a margine dell'atto di matrimonio dei coniugi.
Questa formalità è essenziale perché qualora non sia stata effettuata la costituzione del fondo non può essere opposta ai creditori che intendono aggredire i beni del fondo patrimoniale. Nella sostanza se manca questa formalità è come se il fondo non fosse stato costituito.
Il fondo patrimoniale, pertanto, nel caso (che è quello nella pratica più ricorrente) in cui ad esso sia conferito un immobile risulta sottoposto ad una doppia forma di pubblicità:
l'annotazione nei registri dello stato civile (come abbiamo detto a margine dell’atto di matrimonio);
la trascrizione all’Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale del Territorio.
Ma, come ti ho già detto, solo la prima formalità è idonea ad assicurare l'opponibilità del fondo patrimoniale ai creditori.
Pertanto una volta che ti sei rivolto al notaio e che lui ha costituito il fondo patrimoniale sincerati che abbia anche provveduto all'annotazione nei registri dello stato civile.
Tra l’altro, il notaio che omette di chiedere l'annotazione è responsabile nei confronti dei coniugi dei danni che gli ha cagionato con la sua omissione.
7. Chi può costituire un fondo patrimoniale ?
Comprendere chi può costituire un fondo patrimoniale è semplice in quanto l'art. 167 codice civile dispone molto chiaramente: “Ciascuno o ambedue i coniugi, per atto pubblico, o un terzo, anche per testamento, possono costituire un fondo patrimoniale..." ; perciò, a parte l'ipotesi abbastanza residuale di costituzione da parte di un terzo, nella prassi possono costituire il fondo patrimoniale soltanto uno o entrambi i coniugi (e cioè due persone sposate) oppure, uno o entrambe le parti di un'unione civile (l'unione civile è il vincolo tra due persone dello stesso sesso assimilabile al matrimonio); viceversa, non è possibile costituire il fondo patrimoniale in caso di semplice convivenza.
8. Posso costituire un fondo patrimoniale con mio fratello o mia sorella ?
No, perché come già ti ho detto il fondo patrimoniale può essere costituito solo tra coniugi o tra persone dello stesso sesso legate da un'unione civile.
Non è quindi possibile costituire un fondo patrimoniale tra fratelli o sorelle.
Tuttavia anche in questo caso l'art. 2645 ter Cod. Civ., con un istituto diverso dal fondo patrimoniale, consente di raggiungere un risultato simile anche tra fratelli e sorelli.
9. Cosa protegge il fondo patrimoniale ?
Nel fondo patrimoniale puoi conferire soltanto beni immobili o beni mobili registrati (come una macchina, una moto, una barca, ecc...); nella sostanza il fondo patrimoniale protegge dai creditori soltanto i beni di questa natura; e di questi beni immobili e mobili registrati nel fondo patrimoniale puoi conferire sia il diritto di proprietà sia un altro diritto reale (come l’usufrutto, l’uso o l’abitazione) o un diritto di godimento. Nella prassi quotidiana, comunque, il fondo patrimoniale viene utilizzato per proteggere, molto semplicemente, la casa di abitazione.
10. Quale bene non può essere conferito nel fondo patrimoniale ?
Come già accennato beni diversi da immobili e mobili registrati (come auto, moto, barche, ecc...) non possono essere conferiti nel fondo patrimoniale.
11. Se ho debiti fiscali verso l’Agenzia delle Entrate posso costituire un fondo patrimoniale ?
L'art. 11, Decreto Legislativo n. 74/2000 prevede che sia punito con la reclusione da 6 mesi a 4 anni chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento delle imposte sui redditi (IRPEF) o sul valore aggiunto (IVA) per un importo superiore a € 50.000, vende simulatamente o comunque compie altri atti fraudolenti sui propri beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva; inoltre se l’ammontare del debito è superiore a € 200.000 la pena della reclusione aumenta da un minimo di uno ad un massimo di sei anni.
La costituzione di un fondo patrimoniale sicuramente rende più difficile e complessa l’azione dell’Agenzia delle Entrate Riscossione per recuperare il suo credito.
Se quindi hai debiti fiscali per IRPEF e/o IVA per un importo superiore ad € 50.000 non ti consiglio di costituire un fondo patrimoniale perché potresti incorrere nel reato di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte.
12. Fondo patrimoniale vendita immobile ... dopo aver conferito un immobile nel fondo posso venderlo ?
Una delle prime domande che ci vengono poste riguarda il fondo patrimoniale e la vendita dell' immobile in esso immesso. E cioè è possibile o no vendere l'immobile ? La risposta è: dipende. Se non è stato espressamente previsto nell'atto di costituzione del fondo patrimoniale non è possibile vendere l'immobile se non con il consenso di entrambi i coniugi; inoltre, se ci sono figli minori, a tale consenso deve aggiungersi la necessaria autorizzazione del giudice tutelare che la rilascia solo in casi di necessità o utilità evidente. Se invece nell’atto di costituzione del fondo patrimoniale è inclusa una clausola con la quale è stato previsto che l'immobile potrà essere venduto sulla base del mero consenso dei coniugi allora, pur in presenza di figli minori, è possibile procedere alla vendita senza che sia necessaria un'autorizzazione del giudice. In pratica secondo l'orientamento prevalente nell'atto costitutivo del fondo per il caso di vendita dell'immobile si può espressamente escludere sia la necessità del consenso di entrambi i coniugi sia la necessità dell’autorizzazione giudiziale in presenza di figli minori.
13. I redditi dei beni conferiti nel fondo patrimoniale si tassano ai fini IRPEF?
Il fondo patrimoniale non è un soggetto passivo d’imposta e quindi per esso non deve essere presentata un’autonoma dichiarazione dei redditi.
Viceversa, gli eventuali redditi dei beni che sono oggetto di fondo patrimoniale devono essere dichiarati e imputati al 50% da/a entrambi i coniugi: infatti l’art. 4 , co. 1, lett. b) del TUIR (Testo Unico Imposte sui Redditi) dispone molto chiaramente che: “i redditi dei beni che formano oggetto del fondo patrimoniale di cui agli artt. 167 e seguenti del codice civile sono imputati per metà del loro ammontare netto a ciascuno dei coniugi”.
La dichiarazione dei redditi da parte di ciascun coniuge deve essere compilata secondo le regole ordinarie: in particolare, ciascun provento derivante dai beni conferiti nel fondo patrimoniale deve essere dichiarato secondo le modalità previste per le singole categorie reddituali (redditi fondiari, di capitale ecc.).
Facciamo un esempio. Francesca e Giacomo sono spostati; hanno costituito un fondo patrimoniale conferendoci dentro un immobile che è di proprietà al 100% soltanto di Francesca; nel 2022 hanno deciso di affittare l’immobile e ne hanno ritratto un reddito di € 15.000; questo reddito, nonostante l’immobile sia di proprietà esclusivamente di Francesca, dovrà essere imputato per € 7.500 a Francesca e per € 7.500 a Giacomo i quali quindi dovranno compilare di conseguenza le rispettive dichiarazioni dei redditi.
14. Il coniuge non proprietario dell’ immobile conferito nel fondo patrimoniale può optare per la cedolare secca sui canoni di affitto ?
Per quanto riguarda la tassazione ai fini IRPEF l'art. 4, comma 1, lett. b) del TUIR prevede che "i redditi dei beni che formano oggetto del fondo patrimoniale di cui agli artt. 167 e seguenti del codice civile sono imputati per metà del loro ammontare netto a ciascuno dei coniugi".
La disposizione in questione, tenendo conto delle particolari regole che riguardano il fondo patrimoniale, stabilisce una disciplina specifica di imputazione dei redditi dei beni oggetto del fondo patrimoniale: in luogo dell'imputazione secondo le regole ordinarie è infatti previsto che il reddito sia sempre attribuito al 50% a ciascun coniuge; e questo indipendentemente dalla circostanza che entrambi i coniugi siano proprietari dell’immobile e anche indipendentemente dalla quota di proprietà spettante a ciascun di essi; quindi il reddito derivante dall'immobile è sempre imputato a ciascun coniuge nella misura del 50% e questo anche nel caso in cui solo uno dei due sia proprietario dell'immobile oppure anche nel caso in cui i due coniugi siano proprietari dell’immobile rispettivamente (per esempio) al 70% e al 30%.
Questa regola è applicabile anche per l'imputazione dei redditi derivanti dalla locazione degli immobili ad uso abitativo conferiti nel fondo patrimoniale che altrimenti, secondo la regola generale, concorrerebbero come redditi fondiari (ai sensi dell’art. 26 del TUIR) a formare il reddito complessivo del solo coniuge che possiede l’immobile a titolo di proprietà (o altro diritto reale) o, comunque, nel caso di comproprietà tra i due coniugi concorrerebbero nella misura percentuale di detta comproprietà.
In questo contesto, il regime della c.d. cedolare secca si pone come alternativa facoltativa (rispetto al regime ordinario di tassazione del reddito fondiario ai fini IRPEF) al quale può accedere, su opzione, il proprietario che sia locatore di unità immobiliari abitative locate ad uso abitativo.
L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che il principio di imputazione del reddito disposto dall'art. 4 del TUIR deve valere anche in sede di applicazione della cedolare secca; conseguentemente, il coniuge non proprietario dell’immobile conferito nel fondo patrimoniale può optare autonomamente per l'applicazione del regime della cedolare secca sui canoni di locazione di immobili ad uso abitativo.
15. Come viene tassata la plusvalenza derivante dalla cessione dell’immobile conferito nel fondo patrimoniale ?
Nel caso in cui sia ceduto l’immobile che forma oggetto del fondo patrimoniale e qualora con questa vendita venga realizzata una plusvalenza tassabile ai sensi dell'art. 67 del TUIR (Testo Unico Imposte sui Redditi), si deve cioè trattare della vendita di un immobile acquistato da non più di 5 anni, ecco questa plusvalenza tassabile dovrebbe essere ripartita al 50% tra i due coniugi secondo quanto previsto dall'art. 4 del TUIR.
Perciò, non dovrebbe rilevare la quota spettante a ciascuno dei coniugi nell’ambito del fondo patrimoniale in quanto ciascun coniuge dovrà sostenere il 50% dell'onere impositivo anche se la titolarità giuridica del bene ceduto è riconducibile per intero ad uno solo dei due oppure qualora la titolarità giuridica del bene ceduto sia ripartita tra i i due coniugi in misura diversa dal 50%; sul punto, non ci sono chiarimenti ufficiali da parte dell'Agenzia delle Entrate.
16. Come si cancella il fondo patrimoniale ?
Vediamo adesso come si cancella il fondo patrimoniale perché questa è una domanda ricorrente. Anzitutto non è corretto parlare di cancellazione del fondo patrimoniale: è più corretto dire che la destinazione del fondo patrimoniale cessa con l'annullamento o lo scioglimento o con la cessazione degli effetti civili del matrimonio. Nella sostanza quando viene meno il matrimonio viene meno anche il fondo.
Però, se una di queste cause di scioglimento del fondo si verifica quando ci sono ancora figli minori, allora il vincolo del fondo patrimoniale permane fino al compimento della maggiore età dell'ultimo figlio.
Non genera invece la cancellazione del fondo patrimoniale la separazione personale tra coniugi. Quindi anche se i coniugi si separano il fondo non si cancella ma resta pienamente in vita ed operativo.
Secondo la giurisprudenza è ammissibile anche la cancellazione (o meglio la cessazione) volontaria del fondo patrimoniale per accordo dei coniugi con atto del notaio e questo anche in presenza di figli minorenni e senza necessità di un’autorizzazione da parte del giudice; sul punto, però, è intervenuta la Corte di Cassazione affermando che i coniugi non possono sciogliere consensualmente il fondo patrimoniale sin tanto che ci sono figli minori.
Sezione II
(Il fondo patrimoniale come difesa dai creditori)
17. Come mai il fondo patrimoniale protegge i beni della famiglia?
Il fondo patrimoniale in pratica serve a proteggere i beni delle famiglia dalle aggressioni dei creditori per debiti estranei alle esigenze della famiglia stessa. Ti spiego velocemente. L’art. 170 Cod. Civ. prevede che “L'esecuzione sui beni del fondo e sui frutti di essi non può aver luogo per debiti che il creditore conosceva essere stati contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia.". Su questa semplice disposizione normativa si regge l’intera capacità del fondo patrimoniale di difendere i beni della famiglia dai pignoramenti dei creditori; nella sostanza i creditori possono aggredire i beni della famiglia immessi nel fondo patrimoniale:
solo per i debiti che i coniugi hanno contratto per i "bisogni della famiglia";
oppure anche per debiti che il creditore ignorava essere stati contratti per scopi estranei ai "bisogni della tua famiglia".
Questa regola consente al coniuge debitore di opporre, nei confronti del creditore che ha pignorato (e quindi ha iniziato un'esecuzione forzata) alcuni beni, il fatto che questi beni fanno parte del fondo patrimoniale, che i debiti non erano stati contratti per il soddisfacimento dei "bisogni della famiglia" e che il creditore era di ciò a conoscenza quando è sorto il debito. In sostanza, il fondo patrimoniale è in grado di proteggere i beni che vi sono stati conferiti dai creditori che agiscono per il pagamento di debiti contratti da un coniuge per ragioni estranee ai "bisogni della famiglia" e che il creditore conosceva essere stati contratti per tali ragioni estranee ai "bisogni della famiglia".
Al contrario se i debiti sono stati contratti da uno dei coniugi per il soddisfacimento dei "bisogni della famiglia" o se il creditore al momento in cui il debito è sorto ignorava che il debito era stato contratto per ragioni estranee ai "bisogni della famiglia", allora il fondo patrimoniale non è in grado di proteggere i beni della famiglia che in esso sono stati immessi.
18. Quali sono i bisogni della famiglia nel fondo patrimoniale ?
Oramai è acquisita una certa ampiezza del concetto di “bisogni della famiglia” che ricomprende, oltre alle esigenze primarie attinenti alla vita della famiglia (mantenimento, abitazione, educazione della prole e dei componenti il nucleo, cure mediche, ecc.) in conformità con il potere di indirizzo della vita familiare in capo ai coniugi, anche i bisogni relativi allo sviluppo stesso della famiglia, nonché al potenziamento della sua capacità lavorativa.
Quindi nel concetto di “bisogni della famiglia” rientrano non soltanto le spese per le necessità primarie ma anche le spese per assicurare il tenore di vita prescelto dai coniugi e per il potenziamento della loro capacità lavorativa.
Ricapitolando, il fondo patrimoniale è in grado di resistere al pignoramento del creditore quando il debito è stato contratto per ragioni estranee ai "bisogni della famiglia" come sopra definiti e il creditore conosceva essere stato contratto per tali ragioni.
Facciamo un esempio per comprendere quali sono i bisogni della famiglia nel fondo patrimoniale.
Mario ha costituito un fondo patrimoniale immettendoci un immobile. Mario ha rilasciato una fideiussione per garantire il prestito concesso da una finanziaria alla società di Francesca (amica di Mario) per l'acquisto di una pressa (bene strumentale all'attività della società). La finanziaria escute la fideiussione e pignora l'immobile di Mario immesso nel fondo. In questa situazione è chiaro che il debito di Mario è sorto per ragioni estranee ai "bisogni della famiglia" e che la finanziaria fosse al corrente di ciò; conseguentemente il fondo patrimoniale di Mario potrà resistere al pignoramento della finanziaria.
19. Se ho costituito un fondo patrimoniale immettendoci un immobile, in cosa consiste la protezione che mi offre il fondo?
La protezione che ti offre il fondo non si estrinseca nell’ ‘intoccabilità’ dei beni che ne fanno parte (normalmente l’immobile).
Tanto per capirci il tuo creditore può aggredire l’immobile che hai immesso nel fondo patrimoniale e, quindi, può pignorarlo ed attivare su di esso una procedura esecutiva immobiliare finalizzata a venderlo.
In altre parole, il creditore può aggredire il tuo immobile e lo può fare con una procedura esecutiva immobiliare che altro non è che un processo (che si svolge davanti ad un giudice) che ha per scopo quello di vendere l’immobile ed al quale partecipano il creditore procedente (cioè quello che ha attivato l’esecuzione), il debitore e anche tutti gli eventuali altri creditori (che possono intervenire nel procedimento per essere soddisfatti anche loro sul ricavato della vendita).
Il fondo patrimoniale, perciò, non ti consente di evitare a monte il problema (e cioè l’esecuzione sull’immobile).
E allora in cosa consiste la protezione che ti offre il fondo? La protezione consiste nel fatto che tu puoi attivare uno specifico procedimento di opposizione all'esecuzione intrapresa dal creditore.
Con l’opposizione, nella sostanza attivi un procedimento giudiziario (sempre quindi davanti al giudice) con il quale contesti il diritto del creditore a procedere con l’esecuzione forzata sul tuo immobile e cerchi di dimostrare che il debito è sorto per ragioni estranee ai “bisogni della famiglia” e che il creditore era a conoscenza di ciò quando il debito è sorto; e se riesci a fornire questa dimostrazione la tua opposizione verrà accolta e dichiarata estinta l’esecuzione forzata intrapresa dal creditore.
20. Chi può proporre opposizione (per contestare il diritto del creditore a pignorare l’immobile conferito nel fondo patrimoniale)?
Quando un creditore pignora un immobile conferito in un fondo patrimoniale il debitore deve proporre l'opposizione all’esecuzione per fornire le prove necessarie ad ottenere l'estinzione del procedimento esecutivo.
Il procedimento di opposizione può essere proposto, ovviamente, dal coniuge che ha contratto il debito.
Ma l'opposizione può essere proposta anche dall'altro coniuge (quello cioè che è estraneo al debito).
Infine, probabilmente, anche il figlio può proporre opposizione (in via autonoma se maggiorenne ma non autonomo patrimonialmente, oppure tramite un curatore speciale se è minorenne).
21. Nel giudizio di opposizione spetta al debitore o al creditore dimostrare la conoscenza dell’estraneità del debito ai "bisogni della famiglia"?
La prova che il debito è stato assunto per ragioni estranee ai "bisogni della famiglia" e che il creditore quando è sorto il debito era a conoscenza di ciò può essere fornita con ogni mezzo di prova: sia documenti sia tramite testimonianze.
E tale dimostrazione, come detto finalizzata a dimostrare l'inespropriabilità dell’immobile conferito nel fondo patrimoniale, deve essere fornita dall'opponente e cioè dal coniuge debitore che ha promosso il giudizio di opposizione.
22. Cosa devo fare nel concreto per consentire al fondo di resistere alle aggressioni dei creditori?
Se un creditore ha pignorato l'immobile che il debitore ha conferito nel fondo patrimoniale è necessario rivolgersi subito ad un avvocato affinché valuti la possibilità di proporre l'opposizione al pignoramento immobiliare intrapreso dal creditore.
Nella sostanza sarà necessario e opportuno proporre opposizione ogni qual volta per il debitore sia possibile dimostrare:
la regolare costituzione del fondo e quindi l'avvenuta annotazione della costituzione del fondo nei registri civili in data antecedente a quella del pignoramento immobiliare promosso dal creditore (in caso contrario, se la data di annotazione è successiva a quella del pignoramento immobiliare è inutile fare opposizione perché verrà rigettata sicuramente);
che il debito è stato contratto per ragioni estranee ai "bisogni della famiglia";
che il creditore era consapevole nel momento in cui è nato il debito che questo era estraneo ai “bisogni della famiglia”.
Ricordati anche di farti fare un preventivo di spesa dall'avvocato per assisterti nel procedimento di opposizione.
23. Il fondo patrimoniale protegge i beni anche verso debiti contratti prima della costituzione del fondo?
Si. Infatti il criterio identificativo di quei crediti che possono essere soddisfatti in via esecutiva sui beni conferiti nel fondo patrimoniale va ricercato esclusivamente nella relazione esistente tra il fatto generatore del debito (tipicamente un contratto) e i “bisogni della famiglia”.
E’ invece irrilevante l'anteriorità o posteriorità del credito rispetto alla data di costituzione del fondo.
Questo perché il divieto di esecuzione forzata previsto dall’art. 170 Cod. Civ. non è limitato ai soli crediti (estranei ai bisogni della famiglia) sorti successivamente alla sua costituzione, ma vale anche per i crediti sorti anteriormente.
Perciò, per i debiti contratti anteriormente alla costituzione del fondo patrimoniale questo continua a svolgere la sua funzione di protezione; corri però il rischio che il creditore agisca con un’azione revocatoria ex art. 2901 Cod. Civ. nei confronti del fondo (Trib. Pistoia n. 743/2020).
24. Fondo patrimoniale quando può essere oggetto di e revocatoria ?
Il creditore al ricorrere di certe condizioni può agire in giudizio con l’azione revocatoria prevista dall’art. 2901 Cod. Civ. per ottenere una sentenza che accerti l’inopponibilità nei suoi confronti del fondo patrimoniale. In pratica il rischio di subire un' azione revocatoria è il principale rischio di chi costituisce un fondo patrimoniale. Vediamo perché. Di regola ciascuno risponde dei propri debiti con tutti i suoi beni presenti e futuri. La costituzione di un fondo patrimoniale però altera questa regola perché limita la pignorabilità dei beni conferiti nel fondo solamente alla ricorrenza di determinate condizioni, rendendo così più incerta o difficile la soddisfazione del credito; conseguentemente la costituzione del fondo patrimoniale riduce la garanzia generale spettante al creditore sul patrimonio del debitore.
Ecco allora che il creditore al ricorrere di certe condizioni può utilizzare l'azione revocatoria per ottenere una sentenza che, una volta divenuta definitiva, gli consentirà di agire sul bene immobile (conferito nel fondo patrimoniale) senza che ad esso possano essere opposte le limitazioni all’esecuzione proprie del fondo.
Cosa succede al fondo patrimoniale dopo 5 anni ? Succede che passati 5 anni da quando è stato costituito il fondo patrimoniale non può più essere oggetto dell'azione revocatoria. Questo vuol dire che il creditore non può più ottenere una sentenza che dichiari l'inefficacia nei suoi confronti del fondo. Dopo 5 anni, perciò, l'esistenza del fondo (e l'appartenenza ad esso dei beni che ci sono stati conferiti) non più discutibile. Attenzione però! Anche dopo 5 anni continuano a valere le regole ordinarie di funzionamento del fondo: questo cioè sarà in grado i proteggere i beni che vi sono stati immessi solo dai debiti che sono stati contratti per i bisogni della famiglia!
25. Fondo patrimoniale e azione revocatoria per debiti antecedenti alla costituzione del fondo
Nel caso in cui il fondo patrimoniale sia stato costituito dopo che il debito era già sorto, il creditore potrà agire con un’azione revocatoria ex art. 2901 Cod. Civ. per ottenere l’accertamento da parte del giudice che il fondo patrimoniale non è a lui opponibile. Il creditore che agisce con l’azione revocatoria dovrà nella sostanza dimostrare che:
la costituzione del fondo patrimoniale ha reso per lui più incerta la possibilità di soddisfare il proprio credito (e questa prova è sostanzialmente automatica visto che effettivamente la costituzione del fondo rende più complessa la tutela del credito);
il debitore conosceva il pregiudizio che la costituzione del fondo arrecava alle ragioni del creditore (prova molto semplice perché notoriamente il fondo patrimoniale viene costituito per sottrarre determinati beni all’aggressione dei creditori).
Normalmente, nella prassi operativa il fondo patrimoniale, se è stato costituito dopo che è sorto il debito, non regge all’azione revocatoria proposta dal creditore di modo che quest'ultimo, una volta divenuta definitiva la sentenza che ha dichiarato la revocatoria, potrà aggredire liberamente l’immobile con un’azione esecutiva per ottenerne la vendita all’asta e con il ricavato il pagamento del suo credito.
26. Cosa posso fare se è stata intrapresa un’azione revocatoria contro il mio fondo patrimoniale?
Una prima soluzione, se il creditore ha intrapreso un'azione revocatoria contro il fondo patrimoniale, per il debitore consiste nel dimostrare che il suo patrimonio è capiente (cioè è sufficiente per pagare il debito) a prescindere dall’immobile immesso nel fondo patrimoniale.
Il debitore, cioè, deve dimostrare che il creditore non è stato danneggiato dal fondo perché l’insieme dei suoi altri beni (diversi da quelli immessi nel fondo) ha un valore sufficiente a coprire il debito (Cass. Civ. n. 1706/2021).
Spesso, però, il coniuge debitore non è in grado di fornire questa dimostrazione. E allora?
Una seconda soluzione consiste nello sfruttare la regola per cui le sentenze rese su un’azione revocatoria non sono provvisoriamente esecutive; questo vuol dire che sin tanto che la sentenza non è divenuta definitiva (e cioè non è passata in giudicato) il fondo patrimoniale resta opponibile al creditore; per questa ragione spesso il debitore, pur senza avere particolari speranze di vincere la causa, resiste tenacemente in primo grado, in secondo grado e anche in corte di cassazione; in questo modo prima che il creditore riesca ad ottenere una sentenza definitiva passano anni (anche dieci); e il tempo può servire al debitore per trovare un accordo transattivo con il creditore; questo approccio, però, implica il sostenimento di costi professionali (per seguire queste cause) di modo che non sempre è utilmente percorribile.
27. Anche se ho costituito il fondo patrimoniale prima di aver contratto un debito (o, comunque, dopo che era già sorto), rischio che il mio creditore agisca con l’azione revocatoria?
Si, il rischio lo corri ma è solo teorico. Nella pratica, infatti, se il fondo patrimoniale è stato costituito prima che nascesse il debito, il creditore per vincere l’azione revocatoria dovrebbe dimostrare che la costituzione del fondo era stata dolosamente preordinata dal debitore al fine specifico di pregiudicare il soddisfacimento del suo credito.
Di regola quindi se hai costituito prima il fondo patrimoniale e poi hai contratto il debito puoi stare ragionevolmente tranquillo sul fatto che il tuo creditore non esperirà l’azione revocatoria nei tuoi confronti e, comunque, se lo dovesse fare che verrà rigettata dal giudice (tranne il caso in cui effettivamente tu abbia costituito il fondo per sottrarti volutamente a delle obbligazioni assunte successivamente e il creditore abbia degli elementi di prova per dimostrare ciò).
28. Il creditore può iscrivere ipoteca sull’immobile che ho immesso nel fondo patrimoniale?
Il fondo patrimoniale protegge l’immobile in esso immesso non soltanto dal pignoramento immobiliare intrapreso dal creditore ma anche dall’eventuale scrizione di ipoteca.
Nella pratica, quindi, il creditore può iscrivere ipoteca sull’immobile parte del fondo patrimoniale soltanto se è posta a garanzia di debiti contratti per i “bisogni della famiglia” oppure se il creditore ignorava, quando è sorto il debito, che questo fosse funzionale a bisogni extra familiari; diversamente il debitore può proporre opposizione ed ottenere la cancellazione dell'ipoteca.
Valgono nella sostanza le regole generali che abbiamo già visto.
29. L’Agenzia delle Entrate Riscossione (cioè la vecchia Equitalia) può iscrivere ipoteca sull’immobile che ho conferito nel fondo patrimoniale?
L'ipoteca prevista dall’art. 77 del decreto n. 602/1973, e cioè appunto l’ipoteca esattoriale dell’Agenzia delle Entrate Riscossione, può essere iscritta anche sui beni facenti parte del fondo patrimoniale.
Ma tale iscrizione è legittima solo se il debito tributario è strumentale ai “bisogni della famiglia” oppure, in caso contrario, se il titolare del credito (normalmente l’Agenzia delle Entrate) quando è sorto il suo credito ne ignorava l'estraneità a tali bisogni.
Valgono insomma le regole generali per cui se l’Agenzia delle Entrate Riscossione iscrive l’ipoteca su un immobile incluso nel fondo patrimoniale il debitore può opporsi per contestare la legittimità di tale iscrizione dimostrando che il credito fiscale a tutela del quale è stata iscritta l’ipoteca era estraneo al soddisfacimento dei “bisogni della famiglia” (Cass. Civ. n. 23253/2020; Cass. Civ. n. 8881/2018).
30. I beni del fondo patrimoniale rispondono dei debiti fiscali sorti per l’esercizio della mia attività imprenditoriale o professionale?
I debiti tributari sorti per l’esercizio dell’attività imprenditoriale o professionale, qualora si accerti che l'obbligazione sia sorta per soddisfare i "bisogni della famiglia", possono essere recuperati attraverso azioni che aggrediscono i beni conferiti nel fondo patrimoniale (Cass. Civ n. 21396/2015).
Questo a meno che il debitore / contribuente non riesca a dimostrare che il suo reddito derivante dall’attività professionale o di impresa non era stato utilizzato per la famiglia e che l’Agenzia delle Entrate Riscossione era a conoscenza di detta estraneità (CTR Lombardia, Sez. LXIV, 16/7/2015, n. 2701).
In particolare, qualora il debito tributario sia relativo ad IRPEF e quindi alla tassazione del reddito, occorrerà verificare se il reddito in questione è destinato o meno alla soddisfazione dei "bisogni della famiglia" (Cass. Civ n. 15741/2021).
La recente giurisprudenza della Corte di Cassazione ha però statuito un principio importante; i debiti derivanti dall'esercizio dell'attività imprenditoriale o professionale di regola hanno un'inerenza diretta ed immediata con le esigenze dell'attività imprenditoriale o professionale, e solo indirettamente e mediatamente possono assolvere (anche) al soddisfacimento dei "bisogni della famiglia" se e nella misura in cui con i proventi della propria attività professionale o imprenditoriale il coniuge, in adempimento dei propri doveri di mantenimento della famiglia (che derivano dall’art. 143 Cod. Civ.), vi faccia fronte; in considerazione di ciò, spetta al creditore dimostrare che il debito, pur se assunto nell'ambito dello svolgimento dell'attività d'impresa o professionale, nello specifico caso concreto, e diversamente da quello che accade di solito, è eccezionalmente volto ad immediatamente e direttamente soddisfare i bisogni della famiglia (Cass. Civ. n. 2904/2021); questo ribaltamento dell'onere della prova sull'Agenzia delle Entrate Riscossione rende la difesa del debitore molto più semplice di modo che nella maggior parte dei casi l'immobile immesso nel fondo patrimoniale non potrà essere pignorato dall'Agenzia delle Entrate Riscossione per debiti fiscali inerenti l'attività imprenditoriale o professionale svolta dal debitore.
Inoltre, parte della giurisprudenza di merito (cioè le Commissioni Tributarie di primo e secondo grado) riconosce che l’attività d'impresa o professionale non può in nessun modo considerarsi destinata a soddisfare i "bisogni della famiglia" (CTP Pavia n. 78/2018 e CTP Milano n. 1786/2017) di modo che i conseguenti debiti fiscali non possono mai legittimare l'Agenzia delle Entrate Riscossione (cioè la vecchia Equitalia) ad effettuare un pignoramento sull'immobile conferito nel fondo patrimoniale.
In definitiva, per il debitore esistono buone possibilità di poter contestare il diritto dell'Agenzia delle Entrate di aggredire (con un pignoramento o con l'iscrizione di un'ipoteca) l'immobile conferito nel fondo patrimoniale.
Sezione III
(Casi concreti)
31. Fondo patrimoniale esempio #1 - Il creditore per debiti che ho contratto per la gestione ordinaria o straordinaria dell’immobile immesso nel fondo patrimoniale, può pignorare l’immobile?
Si. Infatti, per debiti contratti per i "bisogni della famiglia" si devono sicuramente intendere, oltre alle spese di gestione del fondo patrimoniale, le obbligazioni assunte per l'amministrazione ordinaria e straordinaria, il miglioramento e l'incremento dei beni costituiti in fondo, spese volte cioè, da un lato, a salvaguardare, dall'altro a potenziare la capacità produttiva dell’immobile ed il conseguente soddisfacimento degli interessi cui il bene è destinato e vincolato.
Conseguentemente, il creditore può pignorare l'immobile per ottenere la soddisfazione di crediti relativi a spese che il debitore ha sostenuto per la gestione ordinaria o straordinaria dell’immobile sul quale il debitore ha costituito il fondo patrimoniale.
Facciamo un esempio. Francesca ha conferito una casa di sua proprietà nel fondo patrimoniale. Incarica una ditta edile di eseguire lavori per € 20.000 per il rifacimento dei pavimenti, dei bagni e della cucina per darla poi in locazione con affitti brevi a turisti. Francesca non riesce però a pagare il debito. La ditta edile allora potrà tranquillamente iniziare un'esecuzione immobiliare sulla casa e Francesca non essendo in grado di dimostrare che il debito è stato contratto per esigenze estranei ai "bisogni della famiglia" farà bene a non proporre opposizione (se la facesse perderebbe la causa con ulteriori costi da sostenere).
Facciamo un altro esempio. Leonardo ha conferito un appartamento di sua proprietà nel fondo patrimoniale. Nel corso dell’anno 2022 il condominio cui appartiene l’appartamento effettua importanti lavori di ristrutturazione e di rifacimento del tetto; la quota parte delle spese di competenza di Leonardo è di € 30.000. Leonardo, però, non ha modo di pagare questo importo. Ecco, allora, che la ditta che ha eseguito i lavori potrà agire in giudizio per ottenere il riconoscimento del suo diritto ad ottenere da Leonardo il pagamento della somma di € 30.000 e poi potrà effettuare un pignoramento dell’appartamento; anche in questo caso per Leonardo non sussiste la possibilità di opporsi a tale aggressione in quanto effettivamente la spesa è stata relativa ai “bisogni della famiglia” in quanto inerente all’appartamento immesso nel fondo patrimoniale il cui scopo per legge è proprio quello di tutelare tali bisogni.
32. Fondo patrimoniale esempio #2 - Il prestito che ho fatto per l’acquisto di quote di una società può legittimare il creditore ad aggredire i beni che ho immesso nel fondo patrimoniale?
Il debito che hai contratto verso una banca per il mutuo stipulato per l'acquisto delle quote di una società può rappresentare, se è supportato da adeguata documentazione, un’operazione di natura speculativa, elemento questo che impedisce al creditore di poter aggredire in sede esecutiva i beni facenti parte del fondo patrimoniale. Questo soprattutto se l'importo del prestito è da considerarsi eccezionale rispetto al tenore di vita della famiglia (Corte Appello Trento n. 117/2022).
Facciamo un esempio concreto. Gianni ha un immobile conferito in un fondo patrimoniale; stipula un mutuo con una banca per € 80.000 destinato all'acquisto delle partecipazioni in una società che effettivamente acquista e che, pochi mesi dopo, rivende al prezzo di € 100.000; per vicissitudini varie Gianni non riesce a ripagare il prestito. La banca pignora l'immobile conferito nel fondo patrimoniale. Gianni però fa opposizione e in quella sede riesce a dimostrare che:
il debito era stato contratto per esigenze estranee ai "bisogni della famiglia" perché funzionale ad un mero investimento speculativo (acquisto e rivendita di partecipazioni) come dimostrato dal prezzo di acquisto e da quello di vendita nonché dal poco tempo intercorso tra l'acquisto e la vendita;
la banca era a conoscenza di ciò al momento in cui ha erogato il prestito come dimostrato dall'importo del prestito sicuramente eccedente il tenore di vita della famiglia di Gianni come dimostrato dalla dichiarazione dei redditi di Gianni e di sua moglie Gaia.
Il Tribunale accoglie quindi l'opposizione di Gianni e dichiara l'estinzione della procedura esecutiva promossa dalla banca; il fondo patrimoniale ha quindi svolto egregiamente la sua funzione di protezione dell'immobile in esso conferito.
33. Fondo patrimoniale esempio #3 - Il fatto che il mio debito derivi da una fideiussione che ho prestato in favore di una società è idoneo da solo ad escludere la pignorabilità dei beni che ho immesso nel fondo patrimoniale?
No, in presenza di una fideiussione a favore di una società, non ricorrono automaticamente i due presupposti necessari per escludere l’aggredibilità dei beni immessi nel fondo patrimoniale e cioè quello della sua estraneità ai “bisogni della famiglia” e quello della consapevolezza da parte del creditore di detta estraneità; è infatti necessario che il debitore fornisca altri elementi di prova.
In generale, infatti, la tipologia di atto da cui deriva il debito (appunto la fideiussione) non può di per sé stessa assolvere all’onere della prova che incombe sul debitore (Cass. Civ. n. 29983/2021).
Per questa ragione incomberà sul debitore l’onere di dimostrare che il debito derivante dalla fideiussione è estraneo ai "bisogni della famiglia" e che il creditore era consapevole di questa estraneità.
Facciamo un esempio. Ilaria ha conferito un immobile in un fondo patrimoniale. Successivamente rilascia una fideiussione a favore della banca per il prestito da questa concesso alla società edile del marito. Poiché la società non paga la banca escute la fideiussione e siccome anche Francesca non ha modo di pagare la banca intraprende un pignoramento immobiliare contro l'immobile costituito in fondo patrimoniale; Francesca, mal consigliata dal suo avvocato, propone opposizione all'esecuzione limitandosi a sostenere che il debito è estraneo ai "bisogni della famiglia" perché scaturisce da una fideiussione senza però aggiungere alcun altro elemento di prova (come magari, e per esempio, il fatto che il marito oramai da diversi anni da quella società non ritrae più alcun reddito).
Il Giudice pertanto rigetta l'opposizione perché Francesca non ha assolto l'onere della prova che su di essa gravava di dimostrare che il debito era stato assunto per ragioni estranee ai "bisogni della famiglia" e che di ciò il creditore era al corrente.
34. Fondo patrimoniale e fideiussione esempio #4 - Il debito che ho assunto, quale fideiussore di una società, per l’acquisto di beni strumentali della società può consentire al creditore di pignorare l’immobile immesso nel fondo patrimoniale?
Nel caso in cui il debito derivi da una fideiussione prestata a garanzia di un finanziamento per un importo consistente erogato dalla banca a favore di una società - di cui il debitore è amministratore - utilizzato effettivamente per l’acquisto di beni strumentali alla società, il debito non è nato per soddisfare “bisogni della famiglia” e il creditore con ogni probabilità di tale estraneità era consapevole; il finanziamento, perciò, in questa situazione è destinato all’attività d’impresa e non a soddisfare le esigenze familiari.
In questo caso il credito è solo indirettamente destinato alla soddisfazione delle esigenze familiari del debitore, rientrando nell'attività professionale da cui quest'ultimo ricava il reddito occorrente per il mantenimento della famiglia; conseguentemente non è consentito, ai sensi dell'art. 170 Cod. Civ. al creditore di pignorare i beni costituiti in fondo patrimoniale (Corte Cass. n. 8201/2020).
Facciamo un esempio concreto. Ettore ha un immobile immesso in un fondo patrimoniale. Presta una fideiussione a garanzia di un finanziamento di € 100.000 concesso da una finanziaria a favore della Meccanica Srl, società di cui Ettore è amministratore, per l'acquisto di uno stampo di parti meccaniche necessario per lo svolgimento dell'attività. Poiché la Meccanica Srl non riesce a rimborsare il prestito la finanziaria si rivolge ad Ettore e siccome anche lui non paga la finanziaria pignora l'immobile di Ettore immesso nel fondo. Ettore, ben consigliato dal suo avvocato, propone opposizione e dimostra che:
il debito è stato contratto per esigenze estranee ai "bisogni della famiglia" come dimostrato dal fatto che: 1) il prestito era di importo consistente e non aderente al tenore di vita della famiglia come risultante dalle dichiarazioni dei redditi di Ettore e di sua moglie; 2) il prestito era destinato all'acquisto di un bene strumentale per la società come risultava dal testo del contratto di finanziamento, dal testo del contratto di acquisto dello stampa e dalla corrispondenza tra l’importo finanziato e quello speso per l’acquisto del bene;
la società finanziaria al momento dell'erogazione del prestito era al corrente che questo era destinato all'acquisto di un bene strumentale alla società, perché ciò risultava dal testo del contratto di finanziamento, e non era quindi destinato alle esigenze familiari.
Il Giudice quindi accoglie l'opposizione di Ettore e dichiara estinta la procedura esecutiva immobiliare. Il fondo patrimoniale ha quindi tenuto e svolto egregiamente la sua funzione di protezione dell'immobile.
35. Fondo patrimoniale e fideiussione esempio #5 - Il debito assunto da due coniugi quali fideiussori a garanzia dello scoperto di conto corrente della società di cui sono soci può consentire al creditore di pignorare l’immobile immesso nel fondo patrimoniale?
In linea di massima la risposta dovrebbe essere no; la Cassazione (Cass. n. 27562/2023), infatti, ha chiarito che la fideiussione stipulata da due coniugi a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni di una società commerciale (alla quale i coniugi erano interessati, in quanto soci) ha immediata e diretta funzione di garantire le obbligazioni commerciali della società, soggetto terzo rispetto al nucleo familiare e, quindi, non è immediatamente e direttamente funzionale a soddisfare i bisogni della famiglia.
La Cassazione ha poi specificato che i coniugi devono dimostrare in giudizio che la fideiussione era diretta a coprire uno scoperto di conto corrente della società (e, quindi, era diretta a tutelare bisogni extra familiari) mentre, al contrario, il creditore, che intende assoggettare l'immobile costituito in fondo patrimoniale all'esecuzione forzata, se vuole aggredire l'immobile deve fornire la prova, a fronte di contestazioni in ordine alla estraneità della garanzia prestata ai bisogni della famiglia, che essa sia invece destinata a soddisfarli in via diretta e immediata, avuto riguardo alla specificità del caso concreto ovvero provare che le obbligazioni della società, e più in generale il positivo andamento della società, conseguente anche alla prestazione della garanzia, fossero direttamente funzionali non già, come è la regola, al buon andamento dell'attività commerciale della società garantita in sè bensì al soddisfacimento dei bisogni della famiglia.
Facciamo un esempio concreto per capire meglio: Mario e Gianna hanno stipulato una fideiussione a favore della società di cui sono soci a garanzia di uno scoperto di conto corrente; in questa situazione il fatto che il debito garantito sia lo scoperto del conto corrente dimostra già di per sé che il debito dei due coniugi non è funzionale ai bisogni familiari; il fondo patrimoniale, quindi, è in grado di proteggere l'immobile; questo, a meno che la banca creditrice non riesca a dimostrare, per esempio, che quel conto corrente, seppure intestato alla società, era movimentato con spese inerenti la famiglia o, ancora, che la società è una mera società di 'comodo' intestataria di beni utilizzati personalmente dai soci.
36. Fondo patrimoniale esempio #6 - Il debito fiscale che ho per il mancato pagamento dell’imposta sostitutiva sulla rivalutazione delle quote di una mia società può consentire all’Agenzia delle Entrate Riscossione di pignorare e/o di iscrivere ipoteca sull’immobile immesso nel fondo patrimoniale?
L'imposta di rivalutazione delle quote societarie non versata ha come presupposto l'aumento di valore della partecipazione della società al fine di successive operazioni societarie.
Tale rivalutazione, perciò, non coinvolge, nemmeno indirettamente, gli interessi della famiglia del debitore; nella sostanza, il debito fiscale per operare tale rivalutazione è relativo ad un investimento finanziario destinato a scopi diversi da possibili introiti familiari.
Conseguentemente, il debito per l'imposta sulla rivalutazione delle quote societarie non pagato, non consente all’Agenzia delle Entrate Riscossione di pignorare e/o iscrivere ipoteca sull'immobile protetto dal fondo patrimoniale (CTP Emilia Romagna Parma n. 170/2022).
Facciamo un esempio concreto. Chiara è socia e amministratrice della Rinascimento Srl e decide, nell'ottica di una possibile operazione societaria ed al fine di abbattere la tassazione della plusvalenza che ne deriverà, di rivalutare la sua partecipazione secondo quanto previsto dall'art. 2, co. 2, del decreto legge n. 282/2002 pagando un'imposta sostitutiva del 16% pari ad € 60.000 in n. 3 rate di uguale importo. Purtroppo Chiara riesce a pagare soltanto la prima rata ma non anche le restanti due. La somma di € 40.000 viene iscritta a ruolo e l'Agenzia delle Entrate Riscossione pignora l'immobile che Chiara aveva immesso in un fondo patrimoniale. Ma Chiara, bene consigliata dal suo avvocato, propone opposizione e in tale sede dimostra che il debito di € 40.000 non afferisce (se non molto indirettamente) ai "bisogni della famiglia" ma attiene alla rivalutazione della partecipazione nella società Rinascimento Srl nell'ambito di una più complessa operazione societaria.
Il Giudice quindi accoglie l'opposizione di Chiara e dichiara estinta la procedura esecutiva immobiliare. Il fondo patrimoniale ha quindi tenuto e ha svolto egregiamente, anche in questo caso, la sua funzione di protezione dell'immobile.
37. Fondo patrimoniale esempio #7 - Se ho debiti per multe portati da cartelle esattoriali dell’Agenzia delle Entrate Riscossione, l’immobile conferito nel fondo patrimoniale rischia di essere pignorato?
Nel caso di debiti relativi a multe portati da cartelle esattoriali l'Agenzia delle Entrate Riscossione può pignorare l'immobile del debitore immesso in un fondo patrimoniale a meno che il debitore riesca a dimostrare che si tratta di debiti contratti per scopi estranei ai “bisogni della famiglia” e che il creditore (normalmente il Comune che ha emesso la multa) era a conoscenza di tale estraneità quando è sorto il debito (Cass. Civ. n. 20998/2018).
Facciamo un esempio concreto. Paolo ha € 10.000 di debiti per multe portati da cartelle esattoriali dell'Agenzia delle Entrate Riscossione la quale ha pignorato l'immobile che in precedenza Paolo aveva conferito in un fondo patrimoniale. Paolo propone opposizione contro l'esecuzione immobiliare promossa dall'Agenzia delle Entrate Riscossione e in questa sede:
dimostra che le multe solo relative all'auto che utilizzava per lavoro (e non alla autovettura familiare di proprietà della moglie utilizzata per le esigenze della famiglia);
evidenzia come le multe sono sanzioni amministrative e come tali non sono mai funzionali a soddisfare "bisogni della famiglia".
Il Giudice quindi accoglie l'opposizione di Paolo e dichiara estinta la procedura esecutiva immobiliare. Il fondo patrimoniale ha quindi tenuto e ha svolto, anche in questo caso, la sua funzione di protezione dell'immobile.
38. Fondo patrimoniale esempio #8 - Il rilascio di un ipoteca sull’immobile (conferito nel fondo patrimoniale) a garanzia di un finanziamento in favore della società, rende aggredibile l’immobile?
La concessione in garanzia dell’immobile conferito in fondo patrimoniale al fine di conseguire un finanziamento in favore della società gestita dai coniugi, attività da cui deriva il sostentamento della famiglia, costituisce indice della destinazione del finanziamento alle esigenze familiari e pertanto consente al creditore di aggredire l’immobile immesso nel fondo (Cass. Civ. n. 15886/2014).
Facciamo un esempio concreto. Franca e Gianni, sposati, costituiscono un fondo patrimoniale su un loro immobile. L'atto di costituzione del fondo patrimoniale prevede la possibilità di concedere il bene in garanzia senza necessità di autorizzazione. Franca e Gianni sono soci ed amministratori della Gifra Srl dalla quale deriva l'unica fonte di sostentamento del nucleo familiare. La banca concedere un finanziamento alla Gifra Srl ed i due coniugi/soci/amministratori su richiesta dalla banca le rilasciano un'ipoteca sull’immobile (conferito nel fondo patrimoniale) a garanzia del finanziamento. La Gifra Srl non riesce poi ad onorare il rimborso del prestito ed anche Franca e Gianni sono in difficoltà finanziarie motivo per cui la banca pignora l'immobile costituito nel fondo patrimoniale. Franca e Gianni, mal consigliati dal loro avvocato, propongono opposizione all'esecuzione immobiliare senza una concreta possibilità di dimostrare che il debito era sorto per esigenze estranee ai "bisogni della famiglia"; tant'è che il giudice rigetta la loro opposizione ritenendo che l'esercizio della facoltà, prevista dall’atto costitutivo del fondo patrimoniale, di concedere in garanzia l'immobile al fine di conseguire un finanziamento in favore della società dagli stessi gestita, dalla quale proveniva l'unica fonte di reddito della famiglia, costituisca indice del fatto che il finanziamento era destinato alle esigenze familiari.
Il Giudice quindi rigetta l'opposizione di Franca e Gianni e la procedura esecutiva immobiliare prosegue il suo corso sino alla vendita dell'immobile. Il fondo patrimoniale quindi in questo caso non è servito a proteggere l'immobile dall'aggressione del creditore.
39. Fondo patrimoniale esempio #9 - L’Agenzia delle Entrate Riscossione può aggredire i beni immobili che ho immesso in un fondo patrimoniale per debiti tributari relativi ad una compravendita immobiliare effettuata per ragioni meramente speculative?
No, qualora il debito tributario afferisca la vendita di un immobile effettuata per ragioni meramente speculative l’Agenzia delle Entrate Riscossione non può iscrivere ipoteca e neppure pignorare l’immobile immesso in un fondo patrimoniale (CTP Lazio, n. 2887/2020).
Facciamo un esempio concreto. Niccolò ha conferito un immobile in un fondo patrimoniale. Successivamente compra un altro immobile che è all'asta aggiudicandoselo per il prezzo di € 200.000 e pochi mesi dopo riesce a rivenderlo al prezzo di € 260.000.
A distanza di qualche anno Niccolò riceve un avviso di accertamento da parte dell'Agenzia delle Entrate che gli contesta il mancato pagamento dell'IRPEF sulla plusvalenza generata dalla vendita dell'immobile comprato all'asta e poi rivenduto; il debito fiscale finisce in cartella esattoriale e l'Agenzia delle Entrate Riscossione notifica a Niccolò il preavviso di iscrizione di ipoteca sull'immobile conferito nel fondo patrimoniale. Niccolò, ben consigliato dal suo avvocato, impugna il preavviso di iscrizione davanti alla competente Commissione Tributaria contestando il diritto dell'Agenzia delle Entrate Riscossione di iscrivere ipoteca in quanto:
l'immobile è conferito in un fondo patrimoniale trascritto nei registri civili da anni, come dimostrato dall'apposita visura prodotta;
il debito fiscale è relativo ad una mera operazione speculativa come dimostrato dal fatto che afferisce l'acquisto all'asta di un fabbricato che pochi mesi dopo è stato rivenduto ad un prezzo più alto;
l'Agenzia delle Entrate era consapevole che si trattava di un debito fiscale estraneo ai "bisogni della famiglia" risultando evidente anche dall'avviso di accertamento emesso dall'Ufficio che il debito era relativo a IRPEF non sull'attività imprenditoriale svolta da Niccolò bensì sulla mera operazione speculativa di acquisto e rivendita dell'immobile.
La Commissione Tributaria accoglie il ricorso di Niccolò accertando che l'Agenzia delle Entrate Riscossione non può iscrivere ipoteca sull'immobile conferito nel fondo patrimoniale (e tanto meno pignorarlo). Il fondo patrimoniale quindi, anche in questo caso, è effettivamente servito a proteggere l'immobile dall'aggressione dell'Agenzia delle Entrate Riscossione.
40. Fondo patrimoniale esempio #10 - I debiti per IVA e ritenute fiscali derivanti dalla mia attività imprenditoriale o professionale, possono legittimare l’Agenzia delle Entrate Riscossione a pignorare l’immobile che ho conferito nel fondo patrimoniale?
I debiti per IVA e ritenute fiscali che derivano dall'attività imprenditoriale o professionale non legittimano l'Agenzia delle Entrate Riscossione (cioè la vecchia Equitalia) ad effettuare un pignoramento dell'immobile che il debitore ha immesso nel fondo patrimoniale.
Questo perché i debiti per IVA o per ritenute fiscali sono destinati a gravare sul consumatore finale o sul sostituito e non sull'imprenditore o sul professionista.
Sostenere che un debito iscritto a ruolo a titolo di IVA sia stato contratto nell'interesse dei "bisogni della famiglia" sarebbe davvero paradossale.
Facciamo un esempio concreto. Matteo ha conferito un immobile nel fondo patrimoniale; svolge attività di consulente informatico; per problemi vari nel corso dell'anno 2019 non è riuscito a versare l'IVA all'Erario; gli importi dovuti sono stati iscritti a ruolo e sono divenuti oggetto di una cartella esattoriale che l'Agenzia delle Entrate Riscossione gli ha notificato; poiché Matteo non è in grado di pagare l'Agente della Riscossione gli ha pignorato l'immobile immesso nel fondo patrimoniale; Matteo si rivolge quindi ad un bravo avvocato che gli consiglia di opporsi al pignoramento e nel corso del giudizio:
dimostra che il fondo patrimoniale è regolarmente costituito e annotato nel registro dello stato civile già dal 2016 (anni prima quindi che sorgesse il debito per l'IVA non versata);
spiega al giudice che l'IVA è un'imposta che si applica sulle cessioni di beni e prestazioni di servizi, che grava sul consumatore e che, conseguentemente, il debito maturato da Matteo (per il mancato versamento dell'IVA) non è certamente funzionale ai "bisogni della famiglia" e che di ciò l'Agenzia delle Entrate era ovviamente al corrente nel 2019 quando il debito è sorto.
Il Giudice, sulla scorta di queste argomentazioni e dimostrazioni, accoglie il ricorso di Matteo accertando che l'Agenzia delle Entrate Riscossione non può pignorare l'immobile conferito nel fondo patrimoniale. Il fondo patrimoniale quindi, anche in questo caso, è effettivamente servito a proteggere l'immobile dall'aggressione dell'Agenzia delle Entrate Riscossione.
41. Fondo patrimoniale esempio #11 - Il debito per IRPEF sui redditi derivanti da una partecipazione in una srl consente all’Agenzia delle Entrate di aggredire i beni che ho conferito nel fondo patrimoniale?
Deve escludersi che il debito per IRPEF dovuta sul reddito derivante da una partecipazione in una srl sia di per sé stesso riconducibile ad un'obbligazione contratta nell'interesse della famiglia (Cass. Civ. n. 15741/2021).
Facciamo un esempio concreto. Pietro ha conferito un immobile nel fondo patrimoniale ed è socio di due società la Alpha Srl (di cui oltre ad essere socio al 50% con la moglie è anche amministratore unico) e la Beta Srl (di cui è socio al 15% e nella quale non riveste alcun incarico di amministratore); l'Agenzia delle Entrate gli contesta il mancato pagamento di IRPEF per € 30.000 sui redditi derivanti dalla partecipazione nella Beta Srl. Poiché Pietro non ha pagato tale debito gli viene notificata una cartella esattoriale e poi l'Agenzia delle Entrate Riscossione gli notificata la comunicazione di preavviso di iscrizione di ipoteca sull'immobile immesso nel fondo patrimoniale. Pietro impugna questa comunicazione davanti alla competente Commissione Tributaria:
dimostrando che lui e la sua famiglia traggono da vivere esclusivamente dai redditi provenienti dalla società Alpha Srl come dimostrato dal fatto che: i) in essa sono soci al 50% lui e sua moglie; ii) lui ne è pure amministratore unico; iii) l'auto aziendale è l'unica auto a disposizione della famiglia; mentre invece nella Beta Srl lui è socio soltanto di capitali al 15% non avendo alcun ruolo di amministratore (e tanto meno la moglie che non è nè socia nè amministratrice);
dimostrando, conseguentemente, che i redditi provenienti dalla Beta Srl sono estranei ai "bisogni della famiglia" e che di ciò era al corrente l'Agenzia delle Entrate ciò essendo reso manifesto dal fatto che in Beta Srl egli era solo socio di capitali non svolgendovi alcuna attività lavorativa.
La Commissione Tributaria, sulla scorta di queste argomentazioni e dimostrazioni, accoglie il ricorso di Pietro accertando che l'Agenzia delle Entrate Riscossione non può iscrivere ipoteca sull'immobile conferito nel fondo patrimoniale (e tanto meno pignorarlo). Il fondo patrimoniale quindi, anche in questo caso, è effettivamente servito a proteggere l'immobile dall'aggressione dell'Agenzia delle Entrate Riscossione.
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Come sempre spero che questo post ti sia stato d’aiuto e di averti fornito qualche parametro concreto che possa aiutarti nel compiere le tue valutazioni.
Ti ricordo anche che se hai costituito un fondo patrimoniale e vuoi comprendere se e come reggerà alle aggressioni dei tuoi creditori oppure ancora se hai già ricevuto un pignoramento da parte di un creditore o da parte dell'Agenzia delle Entrate Riscossione (o anche una comunicazione di iscrizione di ipoteca sempre da parte dell'Agente della Riscossione), puoi richiederci una pre-analisi gratuita cliccando su questo link.
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Avv. Alberto Bindi
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Pubblicazione molto puntuale e soddisfacente sotto tutti i punti di vista
Io e mia sorella abbiamo ereditato ciascuno il 50% indiviso di due immobili.
Mia sorella insieme al marito hanno costituito un fondo patrimoniale inserendo il 50% dei due immobili.
Dopo oltre venti anni mia sorella ha intrapreso, nei miei confronti, una causa di usucapione per la quota del 50% degli immobili di mia proprietà.
Mia sorella ha perso la causa ed è stata condannata alle spese legali.
Posso aggredire il fondo patrimoniale di mia sorella per recuperare le spese legali?
Rientra nel "29. CASO CONCRETO #1" da lei esposto?
Ci sono sentenze in merito?
Grazie
Angelo