Se hai un immobile in un fondo patrimoniale e sei fallito ... il Curatore può acquisire automaticamente l'immobile al fallimento per destinarlo al soddisfacimento dei creditori?
Se una persona fisica, che ha costituito un fondo patrimoniale con un immobile, fallisce il Giudice Delegato del fallimento può disporre oppure no l'acquisizione automatica al fallimento dell'immobile al fine di venderlo e con il ricavato pagarci i creditori ?
La recente sentenza n. 18164/2023 della Cassazione ha chiarito proprio questo aspetto.
In questo post ti spiego in maniera semplice cosa dice questa importante pronuncia.
Se sei interessato all'argomento continua a leggere il post !
INDICE
5. Conclusioni
1. Un breve cenno al fondo patrimoniale
Il fondo patrimoniale è uno strumento previsto dall'art. 170 del Codice Civile; nella sostanza ciascuno o ambedue i coniugi possono costituire un fondo patrimoniale destinando uno o più immobili a far fronte ai "bisogni della famiglia";
In pratica, e molto in sintesi, i beni immessi nel fondo patrimoniale possono essere pignorati dai creditori soltanto per debiti che il debitore ha contratto per i "bisogni della famiglia"; perciò, nel rispetto di determinate condizioni il fondo patrimoniale rende più difficile per i creditori aggredire il bene immobile che è stato conferito nel fondo.
Se poi vuoi saperne di più sul fondo patrimoniale ti lascio un link con una guida completa all'argomento.
2. Cosa non può fare il Curatore (secondo la Cassazione) in caso di fallimento di persona che ha costituito il fondo patrimoniale?
La legge prevede espressamente che "non sono compresi nel fallimento i beni costituiti in fondo patrimoniale e i frutti di essi, salvo quanto è disposto dall'art. 170 c.c.".
Pertanto, secondo la Cassazione il fondo patrimoniale, quando la sua costituzione è stato trascritta in Conservatoria prima della dichiarazione di fallimento, è un atto pienamente opponibile al fallimento (e quindi anche al Curatore).
Perciò, prosegue la Cassazione, il Giudice Delegato non può assolutamente disporre l'acquisizione al fallimento dell'immobile che il fallito ha costituito in fondo patrimoniale e questo perché proprio a seguito della costituzione del fondo l'immobile è entrato a far parte di un patrimonio separato dal restante patrimonio del debitore fallito; patrimonio separato destinato unicamente a soddisfare i creditori per i debiti che il debitore fallito aveva contratto per i bisogni della famiglia (fra i quali non rientrano di regola i debiti contratti dal fallito nell'esercizio dell'impresa).
Il decreto di acquisizione, infatti, può essere emesso dal Giudice Delegato solo quando sia pacifica l'appartenenza dell'immobile (o di altro bene) al patrimonio del fallito e, dunque, certamente non in presenza di un immobile conferito in un fondo patrimoniale.
3. Cosa può fare (secondo la Cassazione) il Curatore?
Il Curatore può ottenere la revoca della costituzione del fondo patrimoniale se ricorrono i presupposti previsti dalla legge per le varie azioni di inefficacia (magai approfondirà questo aspetto in un successivo post...).
4. Il singolo creditore può fare qualcosa?
Se è vero che il Curatore non può acquisire automaticamente l'immobile immesso nel fondo patrimoniale al 'patrimonio' del fallimento per destinarlo al soddisfacimento dei creditori, è però pure vero che i singoli creditori possono autonomamente agire in via esecutiva sull'immobile se, come prescritto dall'art. 170 Cod. Civ., il debito era stato contratto per i bisogni della famiglia.
5. Conclusioni
In definitiva, l'importante sentenza n. 18164/2023 della Cassazione ha chiarito che quando fallisce una persona fisica che ha immesso un immobile in un fondo patrimoniale:
il Curatore non può 'appropriarsi' direttamente del bene includendolo tra quelli che fanno parte del patrimonio del fallito (salvo sussistano i presupposti di legge per un'azione revocatoria) e come tali sono destinati ad essere venduti per soddisfarci con il ricavato i creditori;
il singolo creditore, però, potrà agire direttamente in via esecutiva sull'immobile (cioè pignorandolo) se, come prescritto dall'art. 170 Cod. Civ., il debito era stato contratto per i bisogni della famiglia oppure se ignorava che era stato contratto per esigenze estranee a tali bisogni.
Se ti interessa approfondire tutti gli aspetti del fondo patrimoniale (anche per scoprire quali sono gli altri presupposti necessari per proteggere l'immobile) ti lascio il link ad una guida completa sull'argomento.
Come sempre spero che questo post ti sia stato d’aiuto e di averti fornito qualche parametro concreto che possa aiutarti nel compiere le tue valutazioni.
Ti ricordo anche che se hai costituito un fondo patrimoniale e vuoi comprendere se e come reggerà alle aggressioni dei tuoi creditori, oppure ancora se hai già ricevuto un pignoramento da parte di un creditore o da parte dell'Agenzia delle Entrate Riscossione (o anche una comunicazione di iscrizione di ipoteca sempre da parte dell'Agente della Riscossione), accedendo a questo link puoi richiedere una pre-analisi gratuita e personalizzata della tua specifica situazione.
Infine se ti è rimasto qualche dubbio o hai bisogno di qualche chiarimento scrivimi nei commenti qui sotto.
In ogni caso, se vuoi tenerti sempre aggiornato su questo e tanti altri argomenti clicca qui sotto per iscriverti al ns. canale youtube:
Avv. Alberto Bindi
Se sei interessato puoi scaricare la versione .pdf di questo post!
Scarica anche la sentenza!
Commenti