L'immobile conferito nel fondo patrimoniale può essere pignorato dall'Agenzia delle Entrate Riscossione per debiti fiscali (IRPEF, IVA e IRAP) relativi all'attività imprenditoriale svolta dal coniuge?
Svolgi attività imprenditoriale ed hai costituito un fondo patrimoniale conferendoci dentro un immobile? E vuoi sapere se l'Agenzia delle Entrate Riscossione può pignorare l'immobile (o può iscriverci sopra un'ipoteca) per debiti fiscali e tributari (IRPEF, IVA, IRAP) che derivano dalla tua attività imprenditoriale?
In questo post rispondo a queste domande, perciò se ti interessa l'argomento continua a leggerlo! ...se invece vuoi farti una veloce idea sul fondo patrimoniale ti lascio questo link o ancora se vuoi approfondire ogni aspetto del fondo patrimoniale leggi quest'altro post dove troverai una guida completa.
INDICE
1. Perché l'immobile conferito nel fondo patrimoniale è protetto dalle 'aggressioni' dell'Agenzia delle Entrate Riscossione?
2. Fondo patrimoniale e debiti fiscali (IRPEF, IVA e IRAP) derivanti da attività imprenditoriale
3. Quand'è che il reddito generato dall'attività imprenditoriale è destinato alla soddisfazione dei "bisogni della famiglia"?
4. L'obbligo dei coniugi di provvedere al mantenimento della famiglia
5. Il fondo patrimoniale protegge l'immobile dall'esecuzione dell'Agenzia delle Entrate Riscossione per debiti tributari derivanti da redditi estranei ai "bisogni della famiglia"
6. Conclusioni
1. Perché l'immobile conferito nel fondo patrimoniale è protetto dalle 'aggressioni' dell'Agenzia delle Entrate Riscossione?
L’art. 170 Cod. Civ. prevede che “L'esecuzione sui beni del fondo e sui frutti di essi non può aver luogo per debiti che il creditore conosceva essere stati contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia.".
Su questa semplice disposizione normativa si regge l’intera capacità del fondo patrimoniale di difendere l'immobile che in esso è stato conferito dalle aggressioni (e cioè dal pignoramento o dall'iscrizione di ipoteca) dell'Agenzia delle Entrate Riscossione (cioè la vecchia Equitalia) per i debiti tributari e fiscali.
In pratica, l'Agenzia delle Entrate Riscossione può aggredire i beni del fondo patrimoniale:
solo per i debiti che i coniugi hanno contratto per i "bisogni della famiglia";
oppure anche per debiti che ignorava essere stati contratti per scopi estranei ai "bisogni della famiglia".
Questa regola consente al coniuge debitore di opporre, nei confronti dell'Agenzia delle Entrate Riscossione che ha pignorato l'immobile per debiti fiscali e tributari, il fatto che questo bene fa parte del fondo patrimoniale, che i debiti non erano stati contratti per il soddisfacimento dei "bisogni della famiglia" e che il creditore era di ciò a conoscenza quando è sorto il debito.
Se il debitore riesce a fornire la prova di queste circostanze l'Agenzia delle Entrate Riscossione non potrà pignorare l'immobile del fondo patrimoniale per soddisfare debiti fiscali e tributari (per IRPEF, IVA, IRAP, ecc...) derivanti dall'attività imprenditoriale svolta dal coniuge.
2. Fondo patrimoniale e debiti fiscali e tributari (IRPEF, IVA e IRAP) derivanti da attività imprenditoriale
Una volta costituito il fondo patrimoniale, il criterio identificativo dei crediti che possono essere soddisfatti sull'immobile conferito nel fondo va individuato nella relazione esistente tra il fatto generatore del debito e i "bisogni della famiglia".
Questo principio è stato confermato anche per quanto riguarda la riscossione coattiva delle imposte di modo che l'Agenzia delle Entrate Riscossione può pignorare anche un immobile conferito in un fondo patrimoniale purché si tratti di debiti fiscali e tributari strumentali ai "bisogni della famiglia" o, alternativamente, di obbligazioni tributarie di cui l'Agenzia delle Entrate Riscossione ignorava l'estraneità ai "bisogni della famiglia" (Cass. Civ. n. 23876/2015).
Il fondo patrimoniale, infatti e come abbiamo già visto, impone un vincolo di destinazione su determinati beni, per far fronte ai bisogni della famiglia, con la conseguenza, in ragione di quanto dispone l'art. 170 Cod. Civ., che "la esecuzione sui beni del fondo e sui frutti di essi non può aver luogo per debiti che il creditore conosceva essere stati contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia".
Qualora sorga controversia sulla assoggettabilità dei beni ad esecuzione forzata deve, pertanto, accertarsi se il debito si possa dire contratto per soddisfare i "bisogni della famiglia" (o se il titolare del credito non ne conosceva l'estraneità a tali bisogni) e, in particolare, qualora si tratti di debiti tributari e fiscali conseguenti allo svolgimento di un'attività imprenditoriale, se il reddito in questione è destinato alla soddisfazione dei bisogni familiari.
3. Quand'è che il reddito generato dall'attività imprenditoriale è destinato alla soddisfazione dei "bisogni della famiglia"?
Diviene allora importante precisare cosa si debba intendere per bisogni familiari e come si individuano le risorse economiche ad essi destinate, all'interno di un modello familiare che nel tempo si è evoluto e tende ad armonizzare e bilanciare gli interessi della famiglia con quelli individuali ed a valorizzare le scelte di libertà e l'autonomia dei coniugi.
Sotto un certo profilo è innegabile che ogni ricchezza individuale dei coniugi è potenzialmente idonea ad arrecare un vantaggio anche indiretto al nucleo familiare, ma ai fini che qui interessano la nozione di obbligazione contratta per i "bisogni della famiglia" deve necessariamente avere una portata più circoscritta.
In quest'ottica, può dirsi che non sono estranei ai "bisogni della famiglia" (e quindi di regola consentono all'Agenzia delle Entrate Riscossione di aggredire l'immobile conferito nel fondo patrimoniale) i debiti tributari e fiscali inerenti all'attività di lavoro dei coniugi se da tale attività la famiglia trae i mezzi di mantenimento.
Detto in altre parole: nella misura in cui il debito fiscale e tributario (IRPEF, IVA e IRAP) è relativo ad un reddito che viene impiegato per il mantenimento della famiglia allora l'Agenzia delle Entrate può pignorare l'immobile del fondo patrimoniale; qualora invece il reddito abbia un impiego diverso l'Agente della Riscossione non potrà di regola (e salvo che dimostri che ignorava la destinazione extra familiare) pignorare l'immobile.
4. L'obbligo dei coniugi di provvedere al mantenimento della famiglia
E' quindi necessario inquadrare la questione della tenuta del fondo patrimoniale nell'ambito del generale obbligo che grava su entrambi i coniugi di provvedere al mantenimento della famiglia.
In questo contesto, i "bisogni della famiglia" non possono intendersi come potenzialmente assorbenti tutti i redditi del soggetto obbligato a contribuire al mantenimento della famiglia; non esiste, infatti, un dovere generalizzato dei coniugi di destinare tutti proventi della propria attività lavorativa ai bisogni della famiglia: ciascun coniuge percettore di reddito ha, rispetto ai suoi proventi, un potere di godimento, amministrazione e disposizione pieno salvo il limite, come visto, di contribuire al mantenimento della famiglia.
Questa regola è stata enunciata dalla Cassazione con riferimento ai coniugi in regime di comunione legale ma a maggior ragione si dovrà ritenere libero (una volta assolto l'onere di provvedere al mantenimento della famiglia) di destinare ad altre finalità i propri beni e proventi il coniuge che ha provveduto a costituire un fondo patrimoniale, e cioè un insieme di beni che già di per sè sono destinati al soddisfacimento dei bisogni della famiglia (Cass. Civ. n. 5017/2020).
Deve inoltre tenersi conto dell'autonomia dei coniugi nel concordare l'indirizzo della vita familiare, ai sensi dell'art. 144 Cod. Civ., accordo che riguarda anche il tenore di vita, e che di conseguenza definisce l'area dei bisogni familiari ed individua le risorse da destinare ad essi.
I "bisogni della famiglia" devono allora intendersi non solo in senso oggettivo, nè come potenzialmente assorbenti l'intero reddito dei coniugi, ma anche come quei bisogni che sono ritenuti tali dai coniugi in ragione dell'indirizzo della vita familiare e del tenore prescelto, in conseguenza delle possibilità economiche familiari.
La valorizzazione della regola secondo cui sono i coniugi a definire l'indirizzo della vita familiare è stata ribadita dalla Cassazione (anche in caso di esecuzione da parte dell'Agenzia delle Entrate Riscossione) che ha precisato che i "bisogni della famiglia" debbono essere "intesi in senso lato, non limitatamente cioè alle necessità c.d. essenziali o indispensabili della famiglia ma avendo più ampiamente riguardo a quanto necessario e funzionale allo svolgimento e allo sviluppo della vita familiare secondo il relativo indirizzo, concordato ed attuato dai coniugi" (Cass. Civ. n. 2904/2021).
5. Il fondo patrimoniale protegge l'immobile dall'esecuzione dell'Agenzia delle Entrate Riscossione per debiti tributari e fiscali derivanti da redditi estranei ai "bisogni della famiglia"
Sulla base di questi principi, deve ritenersi consentito al contribuente che abbia una pluralità di fonti di reddito provare, al fine di contrastare l'esecuzione sull'immobile del fondo patrimoniale, che il debito tributario non gravava su un reddito destinato al mantenimento della famiglia ma su un reddito destinato a interessi speculativi con finalità di lucro personale ovvero destinato a spese personali anche voluttuarie, ovvero che il reddito era destinato alla soddisfazione di altri interessi e all'assolvimento di altri obblighi, tra essi compresi gli obblighi di natura familiare per soggetti che non fanno parte di quella "famiglia" per le cui esigenze è stato costituito il fondo patrimoniale (Cass. Civ. n. 15741/2021).
6. Conclusioni
Il fondo patrimoniale può effettivamente proteggere l'immobile che in esso è stato conferito dal pignoramento, o anche dall'iscrizione ipotecaria, dell'Agenzia delle Entrate Riscossione per debiti tributari e fiscali (IRPEF, IVA e IRAP) relativi all'attività imprenditoriale svolta dal coniuge.
Per ottenere questo importante effetto però è necessario riuscire a dimostrare che il reddito cui si riferisce il debito tributario era destinato a bisogni extra familiari.
A questo proposito potrebbe essere utile che i coniugi per tutte le spese familiari (vitto, alloggio, spese sanitarie, spese per l'istruzione dei figli, vacanze, ecc...) utilizzino un apposito conto corrente dedicato sul quale il coniuge imprenditore mensilmente accredita una somma concordata con l'altro coniuge.
In questo modo, una volta costituito il fondo patrimoniale e qualora l'Agenzia delle Entrate Riscossione dovesse pignorare l'immobile conferito nel fondo, per il coniuge imprenditore sarà più semplice dimostrare qual'è la parte del proprio reddito destinata ai "bisogni della famiglia" e quale invece resta a sua disposizione per la soddisfazione di altri suoi interessi (interessi speculativi, voluttuari, obblighi di mantenimento verso soggetti che non fanno parte della famiglia a tutela della quale è stato costituito il fondo patrimoniale, ecc...); e, quindi, sarà più semplice dimostrare che tutto o parte del reddito del coniuge imprenditore è destinato a bisogni extra familiari e, quindi, che l'immobile immesso nel fondo non può essere 'aggredito'.
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Come sempre spero che questo post ti sia stato d’aiuto e di averti fornito qualche parametro concreto che possa aiutarti nel compiere le tue valutazioni.
Ti ricordo anche che se vuoi costituire un fondo patrimoniale, o se lo hai già costituito e vuoi comprendere se e come reggerà alle aggressioni dei tuoi creditori, oppure ancora se hai già ricevuto un pignoramento da parte di un creditore o da parte dell'Agenzia delle Entrate Riscossione (o anche una comunicazione di iscrizione di ipoteca sempre da parte dell'Agente della Riscossione), accedendo a questo link puoi richiedere una pre-analisi gratuita e personalizzata della tua specifica situazione.
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Avv. Alberto Bindi
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