CARTELLE ESATTORIALI - I vizi della notifica
- albertobindi
- 29 giu 2022
- Tempo di lettura: 3 min
Aggiornamento: 4 apr
GUIDA PRATICA AI VIZI DI NOTIFICA DELLE CARTELLE ESATTORIALI

INDICE
1. L'Agenzia delle Entrate Riscossione come deve notificare le cartelle esattoriali?
L’’Agenzia delle Entrate Riscossione deve notificare la cartella di pagamento alternativamente:
tramite PEC, all’indirizzo risultante dall’indice nazionale degli indirizzi PEC (INI_PEC); l’Agente della Riscossione provvede esclusivamente con questa modalità per la notifica nei confronti di imprese individuali e societarie, nonché liberi professionisti obbligati ad avere un indirizzo PEC; i soggetti non obbligati ad avere un indirizzo PEC possono fare richiesta di ricevere notifiche via PEC comunicando l’indirizzo;
tramite gli ufficiali della riscossione, i messi comunali, gli agenti della polizia municipale o altri soggetti a ciò abilitati dall’AdR nelle forme previste dalla legge.
direttamente mediante spedizione postale della cartella in plico chiuso raccomandato con avviso di ricevimento, direttamente dall’AdR senza l’intervento dell’ufficiale della riscossione e senza predisporre una relata di notifica.
2. Quali sono le conseguenze dei vizi di notifica delle cartelle esattoriali?
Nella pratica le irregolarità del procedimento di notificazione delle cartelle esattoriali sono davvero molteplici e molto frequenti.
Tuttavia, la giurisprudenza, specie quella di legittimità e cioè della Corte di Cassazione, è sempre più consolidata nel negare ai vizi di notifica effetti invalidanti della cartella di pagamento.
L'orientamento ormai consolidato, infatti, afferma che il vizio di notifica delle cartelle esattoriali conduce alla nullità dell'atto solo ove abbia, in concreto, causato la mancata ricezione del medesimo; nelle altre fattispecie, il vizio, per quanto grave possa essere, non comporta alcuna conseguenza.
Conseguentemente, impugnare la cartella esattoriale (cioè fare un contenzioso) eccependo il vizio di notifica è una strategia che, allo stato attuale, raramente conduce all'accoglimento del ricorso: il contribuente, infatti, ricorrendo sana qualsiasi tipo di vizio di notifica.

3. Esiste qualche caso in cui il vizio di notificazione può invece invalidare la cartella esattoriale?
Diverso è il caso in cui, a causa del vizio di notifica, il contribuente si veda costretto a ricorrere contro l'atto successivo lamentando l'omessa notifica dell'atto presupposto: in questo caso, se il vizio di notifica viene ritenuto dal giudice di gravità tale da avere in concreto determinato la mancata contezza dell'atto il ricorso può essere accolto.
Per esempio, quando la cartella di pagamento non derivi dalla dichiarazione dei redditi presentata dal contribuente, essa, nei comparti impositivi più rilevanti (si pensi alle imposte di registro, successioni e donazioni), deve essere preceduta da un avviso di accertamento, di liquidazione o di recupero del credito d'imposta; ove la notificazione di tale atto prodromico non sia avvenuta, ovvero sia inesistente, la cartella di pagamento successivamente notificata è da ritenersi nulla e allora può essere impugnata per far valere un vizio di notifica; ma si tratta di un vizio di notifica non della cartella di pagamento ma dell'atto che avrebbe dovuto precederla.
4. Conclusioni
In conclusione, tranne qualche eccezione, non è mai opportuno impugnare una cartella esattoriale per far valere vizi della sua notifica perché se la si impugna vuol dire che ne siamo venuti a conoscenza e questo sana tutti i vizi relativi alla sua notificazione.
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