top of page

Cartelle esattoriali e Prescrizione: la Cassazione conferma la proroga COVID di 85 giorni

albertobindi
prescrizione covid 85 giorni

La recente ordinanza n. 960/2025 della Corte di Cassazione ha confermato un principio fondamentale che potrebbe cambiare l'esito di molte contestazioni sulle cartelle esattoriali: i termini di prescrizione si sono allungati a causa della sospensione introdotta per l’emergenza COVID-19. Ma cosa significa concretamente per chi ha ricevuto una cartella esattoriale? Vediamolo in dettaglio.


INDICE


Prescrizione delle cartelle esattoriali: il principio generale

In generale, i debiti iscritti a ruolo, ossia quelli per cui l’Agenzia delle Entrate-Riscossione ha emesso una cartella esattoriale, sono soggetti a termini di prescrizione variabili a seconda della tipologia di tributo:


  • 10 anni per i tributi erariali (IVA, IRPEF, IRES, IRAP)

  • 5 anni per le sanzioni e gli interessi correlati ai tributi erariali

  • 5 anni per i tributi locali (ICI, IMU, TARI, TASI, ecc...) e relative sanzioni


La prescrizione significa che, trascorso questo periodo senza che il Fisco abbia notificato atti interruttivi (come intimazioni di pagamento, preavvisi di fermo amministrativo, preavvisi di ipoteca, pignoramenti, ecc.), il debito non è più esigibile.


La sospensione COVID e la decisione della Cassazione

L’art. 67 del Decreto Cura Italia (DL 18/2020) ha previsto una sospensione straordinaria dei termini relativi alle attività di riscossione, accertamento e contenzioso, nonché della prescrizione, dall’8 marzo 2020 al 31 maggio 2020, e quindi per un totale di 85 giorni.


L’ordinanza della Cassazione n. 960/2025 ha stabilito che questa sospensione non si applica solo agli atti da compiersi nell'arco temporale compreso tra l'8 marzo 2020 e il 31 maggio 2020 ma anche a quelli da compiersi successivamente in quanto si traduce in uno slittamento in avanti della prescrizione per la stessa durata della sospensione (85 giorni): "Inoltre, il comma 4 del sopra citato art. 67 ha stabilito che, con riferimento ai termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori, si applica, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, l'articolo 12, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159. L'art. 68 del DL n. 18 del 2020 si correla a tale generalizzata sospensione anche per quanto attiene ai termini di versamento dei carichi affidati all'Agente della riscossione.  Occorre pertanto interpretare la normativa sopra citata nel senso che i termini di sospensione si applicano non soltanto in relazione a quelle attività da compiersi entro l'arco temporale previsto dalla norma, ma anche con riguardo alle altre attività, nel senso che si determina uno spostamento in avanti del decorso dei termini per la stessa durata della sospensione. In tal senso depone il dato letterale della disposizione dettata dall'art. 67 e l'espresso richiamo alla disposizione di carattere generale prevista dall''art.  12, comma 1, DLgs. n. 159 del 2015, il quale stabilisce che le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212.".


A quali casi si applica la sentenza della Cassazione?

L'art. 67, co. 4, nel prevedere la sospensione di 85 giorni si riferisce ai termini di prescrizione relativi "all'attività degli uffici degli enti impositori" e quindi all'attività dell'Ente creditore (Agenzia delle Entrate, Comuni, Regioni, ecc...) ma non a quella dell'Agenzia delle Entrate Riscossione (che è l'Agente della riscossione cui l'Ente creditore affida il compito di riscuotere il credito).


La sospensione in parola perciò dovrebbe riguardare solo i termini di prescrizione relativi ai tributi locali (ICI, IMU, TARI, TASI, ecc...), per i quali soltanto può accadere che anche la fase precedente alla cartella di pagamento gestita dall'Ente creditore (Comuni, Regioni, ecc...) sia retta da termini di prescrizione anziché di decadenza, ma non anche alle imposte erariali (IVA, IRPEF, IRES e IRAP) per le quali ultime la fase precedente la notifica della cartella di pagamento e/o dell'accertamento esecutivo è sempre e soltanto retta da termini di decadenza (e non di prescrizione).


Sembrerebbe perciò doversi escludere l'applicazione della sospensione di 85 giorni ai termini di prescrizione relativi ad IVA, IRPEF, IRES ed IRAP che per definizione iniziano a decorrere soltanto dopo la notifica della cartella esattoriale e/o dell'avviso di accertamento esecutivo; ma questa conclusione non è certa perché sul punto mancano chiarimenti ufficiali.


Perché questa sentenza è importante?

Questa decisione impatta su molti contribuenti che stanno impugnando cartelle esattoriali relative a tributi non erariali contestando l'intervenuta prescrizione; difatti, molti ricorsi, basati sul calcolo tradizionale della prescrizione, potrebbero ora essere rigettati per effetto della sospensione di 85 giorni prescritta dal citato art. 67 a seguito dell'emergenza pandemica COVID.


Chi è interessato da questa decisione?

✅ Chi ha ricevuto cartelle esattoriali negli ultimi anni afferenti tributi non erariali (ICI, IMU, TARI, TASI, ecc...) e ha contestato la prescrizione.

✅ Chi sta valutando se impugnare una cartella per motivi di intervenuta prescrizione.

✅ Chi è stato destinatario di azioni esecutive (pignoramenti, preavvisi di fermi amministrativi e preavvisi di iscrizione di ipoteca) e vuole verificarne la legittimità sotto il profilo dell'eventuale estinzione del debito per intervenuta prescrizione.

La sentenza in commento, come detto, potrebbe rendere più difficile far valere la prescrizione, ma non sempre: è comunque importante verificare se l’Agente della Riscossione ha rispettato tutti gli obblighi di notifica.


Conclusioni

Questa ordinanza della Cassazione rafforza la posizione dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione e rende più difficile ottenere l’annullamento delle cartelle per prescrizione.

Tuttavia, ogni caso è diverso e il contribuente ha comunque strumenti per difendersi, soprattutto se ci sono irregolarità nella notifica o se l’Agente della Riscossione ha perso il diritto di agire per altre ragioni.


Se hai ricevuto una cartella e vuoi capire se puoi opporla per prescrizione, contattami al seguente link per una consulenza personalizzata; analizzeremo insieme il tuo caso per individuare la miglior strategia difensiva.


Come sempre spero che questo post ti sia utile per compiere le tue valutazioni !

 

In ogni caso, se vuoi tenerti sempre aggiornato su questo e tanti altri argomenti clicca qui sotto per iscriverti al ns. canale youtube


Se ti interessa scarica il .pdf di questo post!


Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating

Codice Fiscale BNDLRT75R05D612V​​​​

Partita Iva 05463550482

Polizza RC Professionale UNIPOLSAI n. 1/54154/122/158732492 massimale € 2.000.000

Informativa privacy

© 2025 by Alberto Bindi 

bottom of page