Auto e fermo amministrativo - Fermo illegittimo se il veicolo è strumentale all'attività d'impresa o professionale
- albertobindi
- 13 mar
- Tempo di lettura: 4 min
Aggiornamento: 6 ore fa
Recenti sentenze confermano che il fermo amministrativo dell' auto è nullo se è stato iscritto su un mezzo che è strumentale all'attività imprenditoriale o professionale svolta dal debitore.

Auto e fermo amministrativo
La legge (art. 86, co. 2, DPR n. 602/1973) prevede che il fermo amministrativo del veicolo non sia disposto qualora, entro trenta giorni dalla notifica della comunicazione di preavviso di fermo, il debitore fornisca all'Ufficio la dimostrazione della strumentalità del veicolo all'attività di impresa o alla professione svolta; sul sito dell’Agenzia delle Entrate Riscossione è disponibile il modello (di istanza di annullamento del preavviso di fermo) che il debitore può compilare ed inviare all’Ufficio al fine di richiedere, dimostrando appunto a sussistenza del requisito della strumentalità, l’annullamento del fermo.
E’ certo però che la nozione di strumentalità fatta propria dall’Agenzia delle Entrate Riscossione è molto ristretta di modo che nella pratica accade di frequente che l'Ufficio rigetti l'istanza; in questa evenienza il contribuente può impugnare il preavviso di fermo oppure direttamente il fermo davanti alla competente Corte di Giustizia Tributaria di 1° grado, invocando appunto la strumentalità del veicolo, al fine di ottenerne l’annullamento in via giudiziale; e questo perché i giudici in molti casi interpretano il concetto di "strumentalità" in un'accezione più ampia rispetto a quella fatta propria dall'Agenzia delle Entrate Riscossione.
Vediamo un caso concreto deciso con una sentenza: "La giurisprudenza ha chiarito che un bene è da considerarsi strumentale all'attività professionale o d'impresa svolta allorquando esista uno stretto rapporto di correlazione tra il bene ed il suo utilizzatore nell'espletamento della sua attività lavorativa. In altre parole, il fermo amministrativo del bene mobile registrato non deve pregiudicare il regolare svolgimento dell'attività lavorativa del contribuente. La dimostrazione della strumentalità del bene grava, naturalmente, sul contribuente che intende evitare l'iscrizione del fermo amministrativo. A tal fine egli dovrà produrre le prove documentali volte a dimostrare il legame tra il bene mobile sottoposto a fermo amministrativo e l'attività di impresa o professionale esercitata quali, ad esempio, la copia della fattura di acquisto del mezzo, i libri contabili, il registro dei beni ammortizzabili (o registro degli acquisti) ove sia verificabile la presenza del veicolo quale bene ammortizzabile o già ammortizzato. La società ricorrente a prova delle sue affermazioni, ha depositato in atti la visura della società, il certificato di proprietà del veicolo intestato alla società, il registro dei cespiti dei beni ammortizzati fra i quali vi è il veicolo. Questo Collegio pertanto ritiene che la documentazione depositata abbia fornito la prova che il bene mobile registrato sia strumentale all'attività di impresa. Pertanto: "se si tratta di beni mobili registrati, questi non possono essere oggetto di fermo amministrativo quando il contribuente dimostri che è un bene strumentale per lo svolgimento della sua attività". Corte, di Cassazione sentenza n. 3559 del 2015. Il ricorso va accolto essendo la comunicazione preventiva di fermo amministrativo su bene mobile registrato strumentale all'attività d'impresa esercitata è illegittima." (sentenza CGT 1°grado Salerno, n. 3444/2024).
Pertanto, il debitore che sia imprenditore (o professionista) ha diritto ad ottenere la non isrizione del fermo sul suo veicolo, o comunque la cancellazione del fermo qualora già iscritto, qualora dimostri in giudizio che l'auto (o comunque il veicolo) è strumentale all'attività d'impresa (o professionale) svolta; a tale fine essendo sufficiente produrre la visura del Registro delle Imprese, il certificato di proprietà del veicolo ed il registro dei cespiti ammortizzabili ove risulti iscritto il mezzo.
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Avv. Alberto Bindi
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